La Corte si pronuncia ancora sulla “doppia pregiudizialità” (1/2025)

Sentenza n. 181/2024 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 19/11/2024 – Pubblicazione in G.U. del 20/11/2024, n. 47

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 181/2024 la Corte costituzionale si pronuncia ancora in tema di doppia pregiudizialità. L’occasione è fornita dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, prima sezione, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell’allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono, in dotazione organica, secondo la differenza di sesso, i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il giudice a quo denuncia innanzitutto il contrasto con l’art. 117, comma 1 Cost., che impone il rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento comunitario: a tale riguardo il Consiglio di Stato menziona la direttiva 76/207/CEE, che interviene sulla parità di trattamento tra uomo e donna, materia oggi disciplinata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. L’autorità giudiziaria rimettente richiama, inoltre, l’art. 3, paragrafo 2, TUE, l’art. 8 TFUE, gli artt. 21 e 23 CDFUE, la direttiva 2000/78/CE, la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha confermato l’importanza del principio di non discriminazione. Il trattamento deteriore per le donne che partecipino al concorso a ispettore della Polizia penitenziaria non si correlerebbe con requisiti essenziali e determinanti ai fini dello svolgimento del servizio e integrerebbe, pertanto, «una forma di discriminazione in contrasto con le richiamate direttive europee e pronunce della Corte di giustizia UE».

 

Il giudice a quo inoltre denuncia il contrasto delle disposizione denunciate con il principio di eguaglianza, in ragione del quale esse sarebbero prive di ogni «ragionevole giustificazione» (art. 3, primo comma, Cost.). La disparità di trattamento si rivelerebbe arbitraria, alla luce delle peculiarità delle mansioni attribuite agli ispettori, che si esplicano anche al di fuori degli istituti penitenziari, non includono «esclusivamente o prevalentemente compiti "operativi”» e, dunque, «non richiedono necessariamente la distinzione uomo/donna ai fini del raggiungimento degli scopi del servizio da espletare».

Attraverso una lunga (tutto il punto 6 del considerato in diritto) argomentazione la Corte rileva che non risulta ostativo all’esame del merito delle questioni di costituzionalità il profilo del contrasto con disposizioni del diritto dell’Unione europea, che il rimettente ritiene dotate di efficacia diretta.

Questo perché la regola aurea ribadita dalla Corte è la seguente: il giudice, laddove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE), oppure sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, comma 1 e 11 Cost.

Competerà poi alla stessa Corte costituzionale interrogare la Corte di giustizia qualora siano incerte la portata e la latitudine delle garanzie riconosciute dal diritto dell’Unione.

La Consulta ricorda che fin a partire dalla sentenza n. 269/2017 nei casi di “doppia pregiudizialità” è stata rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta di quale strada percorrere ed è stata esclusa l’antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti, i quali garantiscono il primato del diritto dell’Unione. Anche negli Stati membri in cui esiste, come in Italia, un sindacato accentrato di costituzionalità, tutti i giudici possono controllare la compatibilità di una legge con il diritto comunitario: questo senza che le competenze delle Corti costituzionali possano limitare o perfino ostacolare il potere dei giudici di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell’Unione quando esso sia provvisto di efficacia diretta.

Nell’ipotesi invece in cui viene ad essere censurata la violazione dell’art. 117, primo comma Cost. l’aspetto essenziale è che la legge non ha osservato un “obbligo comunitario” ed è, per questa ragione, costituzionalmente illegittima: l’obbligo dello Stato è quello di assicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio di preminenza e tale obbligo è violato sia se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sia se il conflitto riguarda un’altra normativa del diritto dell’Unione.

L’aspetto sul quale la Corte mette l’accento è quello concernente il cosiddetto tono costituzionale: in altri termini, affinché la medesima Corte possa scendere nel merito delle censure di violazione di una normativa di diritto dell’Unione direttamente applicabile è indispensabile che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice a quo abbia un “nesso” con interessi o con principi di rilevanza costituzionale e che pertanto abbia un “tono costituzionale”.

La Corte osserva che nel caso sottopostole quel “nesso” sussiste perché la direttiva 2006/54/CE, nell’attuare il principio di parità di trattamento tra uomo e donna, già sancito dalla direttiva 76/207/CEE, e nel concretizzare gli artt. 21 e 23 della Carta di Nizza (Considerando n. 5), investe princìpi fondamentali nel disegno costituzionale e con tali princìpi interagisce nel sindacato che la Corte costituzionale è chiamata a svolgere al metro dell’art. 3 Cost., in una prospettiva di effettività e di integrazione delle garanzie.

In un sistema che vede dunque il sindacato accentrato di costituzionalità cooperare con il meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo al fine di costruire tutele sempre più integrate, spetta al giudice scegliere il rimedio più appropriato mediante una ponderazione delle peculiarità della vicenda sottoposta al suo esame.

La Corte costituzionale rileva che l’interlocuzione con se medesima, chiamata a rendere una pronuncia erga omnes, si dimostra particolarmente proficua in alcune ipotesi: qualora l’interpretazione della normativa vigente non sia priva di incertezze; qualora la pubblica amministrazione continui ad applicare la disciplina controversa; qualora le questioni interpretative siano foriere di un impatto sistemico destinato a dispiegare i suoi effetti ben oltre il caso concreto; qualora occorra effettuare un bilanciamento tra princìpi di carattere costituzionale.

Laddove, poi, sussista un dubbio sull’attribuzione di efficacia diretta al diritto dell’Unione e la decisione di non applicare il diritto nazionale risulti opinabile e soggetta a contestazioni, la via della questione di legittimità costituzionale consente di fugare ogni incertezza perché la Corte potrà dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale se accerta l’esistenza del conflitto tra la normativa nazionale e le norme dell’Unione: questo indipendentemente dalla circostanza che le norme dell’Unione siano dotate di efficacia diretta.

A questo punto del suo argomentare la Corte pone uno strettissimo collegamento fra la dichiarazione di illegittimità costituzionale e quel “valore di sicuro rilievo costituzionale… di cui i singoli giudici e [l]a Corte sono egualmente garanti” costituito dalla certezza del diritto: la questione di legittimità costituzionale offre infatti la possibilità, laddove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con l’efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

In tal modo lo stesso primato del diritto dell’Unione si rafforza e si compenetra con le garanzie costituzionali in un rapporto di vicendevole arricchimento.

Nel caso sottoposto alla sua attenzione la Corte ritiene emergere in modo lampante l’esigenza di una pronuncia efficace erga omnes, che travalichi la singola controversia e che offra ai consociati e al legislatore indicazioni inequivocabili: tale esigenza si dimostra ineludibile a fronte di una normativa che coinvolge una vasta platea di interessati e si presta ad applicazioni reiterate.

 

Osservatorio sulle fonti

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