Sentenza n. 196/2024 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10/12/2024 – Pubblicazione in G.U. 11/12/2024 n. 50
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 196/2024 la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7/2024, convertito, con modificazioni, nella legge n. 38/2024. Questa disposizione ha modificato l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (recante il testo unico degli enti locali), rimodulando le regole sul numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci. Così, mentre il limite dei due mandati consecutivi è stato confermato per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai primi cittadini degli enti con popolazione compresa fra 5.001 e 15.000 abitanti è stata dischiusa la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, infine, tutti questi limiti sono venuti meno. Nel suo ricorso la Regione Liguria ha lamentato una violazione degli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost.
Al centro delle questioni prospettate dalla Regione ricorrente è la supposta irragionevolezza delle scelte del legislatore, che ha previsto limiti diversi a seconda della consistenza demografica dei Comuni. La Corte ha ricostruito la genesi di questa disciplina, a partire dall’introduzione dell’elezione diretta dei sindaci, nel 1993: “Negli anni successivi, il legislatore ha progressivamente ritenuto di introdurre alcuni temperamenti al divieto di terzo mandato consecutivo”. Questi temperamenti hanno interessato i Comuni meno popolosi, in cui è più difficile reperire candidati. In continuità con la sentenza n. 60/2023, la Corte ha ricordato che le regole sul numero massimo di mandati consecutivi – introdotte come conseguenza dell’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale – mirano a realizzare un bilanciamento fra vari diritti e principi costituzionali, come la par condicio fra i candidati, la libertà di voto degli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali. Il punto di equilibrio fra questi principi e interessi dev’essere individuato dal legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità. La discrezionalità del legislatore può essere sindacata nell’ambito del controllo di costituzionalità soltanto se manifestamente irragionevole. Non è questo il caso della modifica dell’art. 51, comma 2, TUEL introdotta nel 2024: “rientra, come si è detto, nella discrezionalità del legislatore prevedere, a seconda delle dimensioni demografiche dell’ente locale e in ragione delle differenze conseguentemente esistenti, un diverso limite di mandati consecutivi”.
