Sentenza n. 33/2025 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 21/03/2025 – Pubblicazione in G.U. 26/03/2025 n. 13
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 33/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.
In realtà il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1 e 30, comma 1 l. n. 184/1983 nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.
Secondo il giudice a quo le disposizioni censurate non sarebbero idonee a realizzare il fine della tutela dell’interesse del minore e violerebbero il diritto alla vita privata della persona non coniugata.
Ad avviso del rimettente l’esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe necessariamente essere rinvenuto nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio.
Simile istanza potrebbe infatti essere altresì garantita da una valutazione effettuata in concreto circa l’idoneità del contesto familiare, anche se monoparentale, a tutelare il minore, avendo, al contempo, riguardo alla rete familiare di riferimento.
Questo troverebbe corrispondenza nell’inquadramento del nucleo familiare monoparentale nel tessuto costituzionale di cui all’art. 2 Cost., che tutela le formazioni sociali all’interno delle quali si esplica la personalità dell’individuo.
Sul presupposto che l’esclusione della persona non coniugata dall’accesso all’adozione internazionale non sia finalizzata al miglior interesse del minore, il giudice a quo assume la lesione del diritto al rispetto della vita privata, di cui all’art. 8 CEDU, la cui interpretazione ritiene che debba essere integrata e completata dall’art. 2 Cost.
Secondo il giudice rimettente la nozione di vita privata dovrebbe ricomprendere, in virtù di quanto si desume dalla giurisprudenza convenzionale, il diritto di stabilire e di sviluppare relazioni con altri esseri umani, come parte del diritto allo sviluppo personale e del principio di dignità umana, intesa sotto la prospettiva del diritto di autodeterminazione.
Simile diritto potrebbe tollerare interferenze solo se conformi alla legge e necessarie in una società democratica, il che implicherebbe che esse corrispondano ad un’esigenza sociale pressante e, in particolare, che siano proporzionate ad uno degli scopi legittimi perseguiti dalle autorità.
A detta del giudice a quo l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale sarebbe un mezzo inidoneo allo scopo di garantire al minore un ambiente stabile e armonioso posto che anche il nucleo familiare monoparentale può assicurare un foyer stable et harmonieux.
La Corte costituzionale innanzitutto, dopo aver precisato che le censure del rimettente mirano a rimuovere l’esclusione della persona singola dall’accesso al giudizio di idoneità ad adottare finalizzato a conseguire il relativo decreto di idoneità che dà impulso alla procedura di adozione internazionale, afferma che il giudizio di legittimità costituzionale può focalizzarsi sul solo art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983: laddove, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, la persona singola venisse inclusa fra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare e per chiedere l’idoneità all’adozione, il tribunale non potrebbe, sulla base dell’art. 30, comma 1 della stessa legge, emettere un decreto di insussistenza dei requisiti, motivato con lo stato libero del richiedente.
In secondo luogo la Corte costituzionale precisa che le censure sollevate dall’autorità giudiziaria rimettente attengono alla condizione della persona che ha lo stato libero in quanto non è vincolata da un matrimonio, mentre non rientra nel perimetro del giudizio la condizione della persona che non ha lo stato libero in quanto è parte di un’unione civile.
Tanto premesso, la Corte costituzionale giudica fondate le censure sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
Posto che le questioni rivolte all’art. 29-bis, comma 1 l. n. 184/1983 coinvolgono due tipi di interessi, ovvero quello delle persone singole che aspirano a poter adottare e rispetto alle quali è prospettata la lesione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, e quello del minore che rappresenta il fulcro dell’istituto dell’adozione, in termini generali le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione.
Quest’ultima, tuttavia, può sottendere diversi interessi.
In particolare, ove la genitorialità sia accessibile o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore.
Fuori da tali ipotesi viene, invece, in considerazione un interesse ad ampliare gli spazi dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità attraverso il superamento dei limiti fissati dal legislatore cui primariamente spetta il compito di dettare le condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale.
In questo secondo caso non si può, evidentemente, parlare di una pretesa o di un “diritto alla genitorialità”, che sono stati espressamente negati sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte di Strasburgo.
I presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale non solo, infatti, coinvolgono una pluralità di interessi, ma devono essere anche orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio, cui è inscindibilmente correlato il vincolo genitoriale.
Dunque l’autodeterminazione orientata alla genitorialità in tanto può far valere la propria vis espansiva in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito.
D’altro canto, la primaria considerazione dell’interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di tale interesse ricomprenda qualunque istanza il legislatore ritenga di riconoscergli.
Le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno, infatti, anch’esse ponderate, tenendo conto di eventuali altre istanze di quest’ultimo, nonché dell’interesse di chi aspira alla genitorialità.
Sulla base dei principi sopra richiamati, l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.
Per i fini di questa segnalazione riveste un qualche interesse il par. 7.1 della motivazione in diritto in cui la Corte, dopo aver evidenziato come lo stesso legislatore, pur a fronte di una scelta di fondo che non include nel perimetro dei potenziali adottanti di minori le persone singole, abbia riconosciuto la loro idoneità ad assicurare un ambiente stabile e armonioso, procede alla verifica se la loro esclusione dall’accesso all’adozione internazionale vìoli il diritto al rispetto della vita privata, come previsto dall’art. 8 CEDU, in coordinamento con l’art. 2 Cost., anche in considerazione del principio di solidarietà ivi sancito.
A questo punto la Corte precisa che la mancanza di un intervento della Corte di Strasburgo, che censuri l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di essere dichiarate idonee all’adozione internazionale, non impedisce alla stessa Corte di valutare la violazione dell’art. 8 CEDU nel coordinamento con l’art. 2 Cost.
Lo si desume, anzitutto, dall’art. 117, primo comma Cost. che, come la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di rilevare nelle ben note “sentenze gemelle” n. 348 e n. 349 del 2007, comporta l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU ferma restando la verifica di compatibilità con le norme della Costituzione.
La Corte osserva – ed è questo l’elemento che giustifica la presente segnalazione – che la peculiarità della CEDU, rappresentata dall’istituzione di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali affidato alla Corte di Strasburgo, implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola – come già stabilito dalla medesima Corte nella precedente sentenza n. 10 del 2024 – ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda per poter accertare la violazione delle norme convenzionali. Questo tanto più va ribadito a fronte di diritti convenzionali, come quello dell’art. 8 CEDU, la cui tutela – in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – presuppone, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi.
Dunque, nell’osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta alla Corte intervenire per garantire tutela ai diritti previsti dalla Convenzione: ciò in conformità, peraltro, al principio generale di sussidiarietà in virtù del quale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all’interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le libertà convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali; la Corte costituzionale, nel procedere ad un’interpretazione integrata delle garanzie convenzionali e delle corrispondenti tutele costituzionali, contribuisce, al contempo, alla definizione di standard comuni di protezione a livello europeo.
Infine la Corte precisa altresì che il suo intervento, in virtù del coordinamento fra l’art. 2 Cost. e l’art. 8 CEDU, è, in ogni caso, coerente con l’art. 53 CEDU, secondo cui nessuna delle disposizioni della Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o da pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi: i Paesi contraenti possono, infatti, viceversa, rafforzare la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti nel loro ordinamento, in coordinamento con le disposizioni della Convenzione.
