di Giovanni Boggero e Ruggero Rudoni
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’iter di differenziazione tra iniziativa delle quattro Regioni interessate e sottoscrizione degli schemi di intesa preliminare. – 2.1. L’oggetto della differenziazione nella fase preparatoria del negoziato: le richieste delle Regioni e le valutazioni dei Ministeri. – 2.1.1. Le richieste regionali in materia di “protezione civile”. – 2.1.2. (Segue.) … in materia di “professioni”. – 2.1.3. (Segue.) … in materia di “previdenza complementare e integrativa”. 2.1.4. Le richieste regionali in materia di “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica” quali innesti nel negoziato già avviato. – 2.2. L’oggetto della differenziazione tra negoziato e sottoscrizione degli schemi di intesa preliminare: limitazione e uniformazione delle richieste delle Regioni. – 2.2.1. Le funzioni oggetto di differenziazione nelle materie no-LEP. – 2.2.2. (Segue.) Le funzioni in materia di “protezione civile”: (i) La funzione afferente al potere di ordinanza nelle emergenze di rilievo regionale; (ii) La funzione di autorizzazione all’apertura di contabilità speciali; (iii) La funzione di attuazione delle ordinanze statali di protezione civile connessa al ruolo di commissario delegato nelle emergenze di rilievo nazionale; (iv) Le funzioni in tema di personale e formazione degli operatori di protezione civile; (v) Le funzioni relative a veicoli e conducenti della protezione civile regionale. – 2.2.3. (Segue.) Le funzioni in materia di “professioni”. – 2.2.4. (Segue.) Le funzioni in materia di “previdenza complementare e integrativa”. – 2.2.5. Le funzioni oggetto di differenziazione nella materia LEP denominata “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”: (i) la modulabilità delle tariffe di remunerazione delle prestazioni; (ii) l’impiego libero delle risorse trasferite per gli investimenti di edilizia sanitaria; (iii) l’istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi; (iv) la destinazione di risorse aggiuntive finalizzate all’assunzione di personale sanitario; (v) l’allocazione delle risorse vincolate tra i diversi ambiti e finalità della spesa sanitaria. – 3. Conclusioni: verso una differenziazione uniforme e depotenziata come tertium genus di autonomia regionale?
This paper examines the process of asymmetric regionalism activated by certain Italian Regions – Liguria, Lombardy, Piedmont and Veneto – and traces its development after Constitutional Court Judgment No. 192/2024. It scrutinises the main critical issues arising from the process, addressing them from procedural, methodological and substantive standpoints. The analysis focuses on how State-Region negotiations led to a substantial homogenisation of the preliminary draft agreements. This outcome is assessed in light of the procedural constraints introduced by Law No. 86/2024, as further shaped by the Court's ruling, and more broadly in relation to the model of asymmetric regionalism set out in Article 116(3) IC. An examination of the draft agreements reveals a significant curtailment of the Regions' original claims and persistent difficulties in identifying the functions to be allocated. Such difficulties, the paper argues, stem from inherent problems in defining those functions, from the limited emergence of genuine regional peculiarities that might justify recourse to asymmetry, and from the State’s own needs for regulatory simplification and centralised oversight.
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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