AGCM - Provvedimento di sospensione PS11723 (17 marzo 2020)

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Parole di interesse: vendita online di medicinali; pratiche commerciali scorrette; modalità di vendita ingannevoli ad aggressive; sanzioni

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/11723 del 17 marzo 2020, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), 25, lettera c), 49, lettere b) e c), e 52 del Codice del Consumo, da parte del Sig. Gino Capelli;

CONSIDERATO quanto segue:

  1. FATTO Dalle informazioni acquisite d’ufficio (in data 12 e 16 marzo 2020) e dalla segnalazione di una consumatrice, pervenuta il 9 marzo 2020, è emerso che taluni comportamenti, realizzati dal professionista, potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. In particolare, il professionista diffonde, sul sito web https://farmacocoronavirus.it, una comunicazione commerciale diretta a promuovere il prodotto denominato “generico Kaletra” (al prezzo di 634,44 €).

    Più precisamente, i claim impiegati sembrerebbero suggerire che detto prodotto, contrariamente al vero, sia l’“unico farmaco contro il Coronavirus (COVID-19)” e l’“unico rimedio di combattere il Coronavirus (COVID-19)”. Inoltre, il complessivo contesto narrativo sembrerebbe far leva sulla tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto. Parimenti, il professionista sembrerebbe vantare, contrariamente al vero, di essere una farmacia on line, legale al 100% e di avere un’esperienza ultradodecennale. A ciò si aggiungono l’omessa fornitura di informazioni precontrattuali in ordine all’identità del professionista e al suo indirizzo geografico e un’assai stringente limitazione dell’esercizio del diritto di recesso.
    Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite in atti, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/11723, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettere i) e s), 25, lettera c), 49, lettere b) e c), e 52 del Codice del Consumo del Codice del Consumo.
    Parte del procedimento, in qualità di professionista è il sig. Gino Capelli. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione appaiono contrari alla diligenza professionale e idonei ad indurre il consumatore medio all’assunzione di decisioni di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, sulla base di una ingannevole rappresentazione della realtà che sfrutta la situazione di allarme sanitario esistente e la conseguente alterazione della capacità di valutazione del consumatore.
    Le affermazioni contenute sul sito web, infatti, sono tali da generare il convincimento che il prodotto pubblicitario abbia gli effetti curativi vantati, che il professionista operi in un contesto di piena legalità, sebbene lo stesso non risulti annoverato nell’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line di medicinali SOP e il farmaco non sia suscettibile di vendita a distanza al pubblico (secondo la disciplina dettata dal D. lgs. 24 aprile 2006, n. 218, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE). Segnatamente, i claim sull’asserita unicità ed efficacia del medicinale in termini di rimedio per combattere il virus appaiono idonei a indurre in errore i consumatori circa le effettive caratteristiche e proprietà dello stesso, risultando privi di alcun fondamento scientifico e particolarmente insidiosi, posto che riferiscono della capacità di cura in un momento di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.
    Risulta, infine, omessa l’informativa precontrattuale in ordine all’identità del professionista e al suo indirizzo geografico di stabilimento, nonché negato il diritto di recesso ove sia esercitato oltre le 24 ore dall’ordine.

  2. VALUTAZIONI Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere prima facie sussistenti le condotte contestate al professionista, che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e f), e comma 3, 23, lettera i) e s), 25, lettera c), 49, lettere b) e c), e 52 del Codice del Consumo.
    Quanto al fumus boni iuris, sulla base di quanto sopra esposto, risulta che il professionista adotta modalità di vendita del prodotto che appaiono ingannevoli e aggressive, in spregio ai diritti dei consumatori, i quali sarebbero sensibilmente influenzati nella loro capacità decisionale e indotti all’acquisto, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria.
    Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che il sito internet del professionista è attivo e presenta un elevato grado di offensività, in quanto diretto a convincere i consumatori italiani degli effetti curativi del prodotto pubblicizzato e commercializzato.
    Si rileva, in particolare, che la condotta appare ancora più grave poiché, facendo leva sull’esponenziale diffusione del Covid-19, sfrutta la tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto del prodotto commercializzato e la circostanza che, allo stato, non è stato individuato alcun prodotto e/o farmaco capace di limitarne la diffusione.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

  1. nell’attualità delle condotte contestate;
  2. nel coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della esponenziale diffusione del Covid-19;
  3. nello sfruttamento della tragica pandemia in atto per orientare i consumatori all’acquisto e della circostanza che, attualmente non è stato individuato alcun prodotto capace di limitarne la diffusione

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell’indurre i consumatori italiani, per il tramite del sito web https://farmacocoronavirus.it, ad acquistare on line farmaci sul falso presupposto della valenza curativa dei medesimi prodotti, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l’adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo nei confronti del professionista con riferimento al sito web https://farmacocoronavirus.it;

RITENUTO, altresì, che sussistano i presupposti per il ricorso ai poteri di cui dell’art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

DISPONE

  1. che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394, al fine di evitare il rischio di un danno grave agli interessi collettivi dei consumatori, venga inibito l’accesso al sito on line https://farmacocoronavirus.it, attualmente attestato all’indirizzo IP 104.18.34.45-640;
  2. che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, il professionista sospenda, dalla comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio https://farmacocoronavirus.it, attualmente attestato all’indirizzo IP 104.18.34.45-640, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;
  3. che, ai fini della rimozione dei contenuti di cui alla precedente lettera a), ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera g), del Regolamento (UE) 2017/2394, dell’art. 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza”), l’Autorità, per l’esecuzione del presente provvedimento, si avvalga della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;
  4. che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Filippo Arena

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli