Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM

AGCM - Comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (10 aprile 2020)

  • Comunicazione sull’interpretazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020 

L’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura-Italia) prevede: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati […]”.

L’art. 37 del d.l. n. 23/2020 stabilisce che: “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

La norma di cui all’art. 103, comma 1, del d.l. 18/2020 dispone una sospensione ex lege del decorso dei termini, procedimentali, endo-procedimentali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di qualunque “procedimento amministrativo”, che sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio (termine finale della sospensione così prorogato dall’art. 37 del dl 23/2020). Per effetto di tale norma, la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.

La misura si applica sia al termine di chiusura dei procedimenti sia ai termini di conclusione di precise fasi endo-procedimentali, nonché a tutti i termini concernenti i singoli adempimenti procedimentali (come il termine entro il quale provvedere su un’istanza di parte).

La sospensione trova altresì applicazione nei confronti dei termini che regolano l’inizio del procedimento. Pertanto, qualunque comunicazione/notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio del 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 maggio.

Al fine di continuare a garantire l’efficiente ed efficace svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in linea con quanto previsto dall’articolo 103, che riconosce alle pubbliche amministrazioni la potestà di adottare misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento, l’Autorità ha individuato i casi che non rientrano nella sospensione.

Sono esclusi dalla sospensione i termini dei procedimenti cautelari. In questa ipotesi l’intervento tempestivo dell’Autorità è necessario a impedire il prodursi di un danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai diritti dei consumatori che, nelle more della sospensione, potrebbe invece consolidarsi definitivamente. La natura per definizione irreparabile del danno derivante dalla mancata tutela di un interesse pubblico risulterebbe, infatti, ulteriormente aggravata dal mancato esercizio del potere cautelare.

Esulano dalla sospensione – la cui finalità è di evitare che l’amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo – anche i termini entro cui le imprese devono ottemperare alla diffida, trattandosi di un’attività che non solo non è amministrativa e non si svolge nell’ambito di un procedimento, ma che è necessaria a rimuovere dall’ordinamento un illecito anticoncorrenziale o consumeristico. Applicare la sospensione a questi termini significherebbe prolungare ingiustificatamente la durata di una condotta illecita, con conseguente lesione degli interessi alla cui tutela è istituzionalmente preposta l’Autorità.

La sospensione non si applica parimenti al termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un’operazione di concentrazione, in quanto volte a preservare la concorrenza.

Poiché l’articolo 103 si applica anche ai termini esecutivi, per il pagamento delle sanzioni si osserva quanto segue.

In materia di concorrenza, i termini di pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 sono prorogati al 1° ottobre 2020, tenuto già conto del periodo di sospensione.

Per le sanzioni in materia di tutela del consumatore, il cui pagamento, in base a quanto disposto dall’articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione.

Per le sanzioni i cui termini di pagamento siano già scaduti al 23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo di sospensione ai fini del computo degli interessi e delle maggiorazioni.

Sono sospesi i termini di pagamento delle rate che scadono nel periodo della sospensione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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