AGCM - Disposta misura cautelare che elimina dal sito geolam.info ogni riferimento all’efficacia curativa e preventiva del braccialetto e di altri dispositivi anti-Covid -19 ST 23 - PS11771 (25 maggio 2020)

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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2020;

SENTITO

 il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11771 del 22 maggio 2020, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), 23, lettera s), e 25, lettera c), del Codice del Consumo, da parte dell’impresa individuale L.A.M. di Luciano Mion – Centro di geobiologia e naturopatia;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO Secondo informazioni acquisite d’ufficio (in data 14 maggio 2020) e la segnalazione del Ministero della Salute pervenuta il 18 maggio 2020, è emerso che il professionista diffonde, sul sito web https://www.geolam.info/, comunicazioni commerciali dirette a promuovere i prodotti:

(i) “Transmission Plus Braccialetto multifunzioni ad uso personale anti Covid-19” (al prezzo di 649,00 €); (ii) “placchetta combinata IMMUNITARIO + PSICHE” (al prezzo di 220,00 €), (iii) “placchetta IMMUNITARIO” (al prezzo di 180,00 €); (iv) “Transmission braccialetto per uso personale” (al prezzo di 59,00 €); (v) “Transmission ciondolo per uso personale” (al prezzo di 79,00 €) e (vi) “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti” (ad un prezzo variabile tra 69,00 € e 4.056,00 €). Più precisamente, i claim impiegati suggeriscono che i primi tre prodotti abbiano un effetto “anti Covid-19”, che aiutino “a contrastare anche il Covid-19 e altri batteri e virus”, che sia possibile “contrastare il coronavirus grazie ad alcuni […] dispositivi” commercializzati dal professionista e che alcuni dispositivi “e in particolare il Transmission Plus […] aiutano ad efficacemente contrastare il Covid-19, poiché migliorano il processo respiratorio rafforzando nel contempo anche il sistema immunitario”. In particolare, per i prodotti sub (iv), (v) e (vi) il professionista specifica che essi “aiuta[no] a contrastare anche il coronavirus” (maiuscolo nell’originale). Diversi contenuti del sito (a partire dalla home page) sono volti ad illustrare la presunta efficacia dei dispositivi in parola: all’uopo si evidenziano, tra l’altro, le presunte dichiarazioni di “alcuni medici impegnati a combattere il Covid-19” e di “persone affette da polmonite interstiziale causata dal Covid19”, nonché notizie sull’uso di dispositivi di debellamento di segnali elettromagnetici emessi dal virus. Nella pagina https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plusbraccialetto-multifunzioni-ad-uso-personale/, ad esempio, il professionista descrive le varie caratteristiche del «nuovo dispositivo denominato “Transmission Plus”», fra cui quella di provocare l’“[e]missione in opposizione di fase (con uguale frequenza ma a polarità opposta) dei segnali elettromagnetici specifici emessi dal virus COVID-19 e da altri virus e batteri ricavati da un tampone di un positivo”. In un filmato presente nella medesima pagina, poi, il professionista mostra un medico che svolge una sperimentazione con uno dei dispositivi pubblicizzati per poi affermare che, grazie al Transmission Plus, “si riattiva da subito e in maniera importante il sistema immunitario e aumenta notevolmente l’ossigenazione dell’organismo grazie alla declusterizzazione dei globuli rossi, e tutto ciò fa comprendere ancor più perché il Transmission Plus contrasti anche il Covid-19, vista la maggiore ossigenazione che si viene ad avere praticamente dopo soli pochi istanti” poiché “il Coronavirus a livello polmonare causa purtroppo questo specifico problema”. Ancora, alla pagina https://www.geolam.info/prodotto/transmission-braccialetto-per-usopersonale/ il professionista mostra un “Test con Sistema Ecografico Ospedaliero” che dimostrerebbe effetti del dispositivo “Transmission braccialetto per uso personale” “sulla maggiore e notevole ossigenazione che si viene ad avere grazie al […] dispositivo che permette per questo motivo di contrastare anche il CORONAVIRUS ,visto che questi colpisce in particolare l’apparato respiratorio” (v. agli indirizzi https://www.geolam.info/prodotto/transmission-ciondolo-per-uso-personale/ e https://www.geolam.info/prodotto/combiplus-card-multifunzione-ad-usopersonale-e-per-ambienti/, analoghi claim con riferimento al “Transmission ciondolo per uso personale” e al “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti”). Ciascun dispositivo tra quelli esaminati è presentato come “parafarmaco”, con l’uso di una croce verde su fondo bianco del tutto simile a quella di colore rosso stampigliata sulle confezioni di farmaci, senza però che – come riferito in un disclaimer presente a metà della home page e alla fine della pagina https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialettomultifunzioni-ad-uso-personale/ – tali prodotti abbiano ricevuto un riconoscimento di “medicinali” ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 219/2006. Oltre all’offerta del “Transmission Plus Braccialetto […] anti Covid-19” al prezzo di 649,00 €, il professionista propone due soluzioni meno costose: la placchetta “immunitario”, che agisce “eliminando le disarmonie frequenziali emesse da moltissimi agenti alteranti, compresi una miriade di virus e batteri tra cui quelli specifici dei Coronavirus […]” al prezzo di 180,00 €; e la “placchetta combinata immunitario + psiche”, “solo sino a fine pandemia”, al prezzo scontato di 220,00 € anziché di 360,00 €. Al riguardo, nel sito in esame si evidenzia che il “Transmission Plus Braccialetto” può essere acquistato alla pagina https://www.geolam.info/prodotto/transmission-plus-braccialettomultifunzioni-ad-uso-personale/ cliccando sul pulsante “Acquista”; mentre la placchetta “immunitario” e la “placchetta combinata immunitario + psiche” possono essere acquistate tramite un link presente alla citata pagina che conduce all’indirizzo https://www.geolam.info/prodotto/peptide/. In particolare, a tale ultimo indirizzo il professionista afferma che “tutte le placchette riequilibranti sono parafarmaci registrati con il proprio singolo codice”. Si evidenzia altresì che i dispositivi “Transmission braccialetto per uso personale”, “Transmission ciondolo per uso personale” e “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti” sono rispettivamente acquistabili agli indirizzi https://www.geolam.info/prodotto/transmissionbraccialetto-per-uso-personale/, https://www.geolam.info/prodotto/transmission-ciondolo-per-uso-personale/ e https://www.geolam.info/prodotto/combiplus-card-multifunzione-ad-usopersonale-e-per-ambienti/ cliccando sul pulsante “Acquista”.

II. VALUTAZIONI Gli elementi sopra descritti inducono a ritenere prima facie sussistenti le condotte contestate al professionista che risultano poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b), 23, lett. s) e 25, lett. c), del Codice del Consumo. Infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris, la pratica in esame appare scorretta. Nello specifico, il professionista adotta modalità di vendita dei prodotti che appaiono particolarmente ingannevoli e aggressive, in spregio ai diritti ai consumatori, che possono essere sensibilmente influenzati nella loro capacità decisionale e indebitamente indotti all’acquisto dei dispositivi anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria. Sotto il profilo del periculum in mora, si rileva che la pratica è ancora in atto e sfrutta la vulnerabilità dei consumatori, dovuta alla pandemia in corso, per indurli all’acquisto di prodotti anche molto costosi, sul falso presupposto di una loro efficacia preventiva e curativa del Covid-19. Si rileva, in particolare, l’indifferibilità dell’intervento data la gravità della pratica commerciale che, facendo leva sulla diffusione del Covid-19, sfrutta la pandemia in atto per indurre i consumatori all’acquisto dei dispositivi pubblicizzati che altrimenti non avrebbero scelto.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, consistenti: i) nell’attualità delle condotte contestate; ii) nel coinvolgimento della generalità dei consumatori in ragione della diffusione del Covid-19; iii) nello sfruttamento della pandemia in atto per indurre i consumatori all’acquisto dei prodotti;

RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta – consistente nell’indurre i consumatori, per il tramite del sito https://www.geolam.info/, ad acquistare, i prodotti “Transmission Plus Braccialetto multifunzioni ad uso personale anti Covid-19”, “placchetta combinata IMMUNITARIO + PSICHE”, “placchetta IMMUNITARIO” “Transmission braccialetto per uso personale”, “Transmission ciondolo per uso personale” e “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti” sul falso presupposto della loro specifica efficacia preventiva e curativa nei confronti del Covid-19 – continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l’adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento nei confronti del professionista con riferimento al sito web https://www.geolam.info/;

DISPONE a) che, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento, l’impresa individuale L.A.M. di Luciano Mion – Centro di geobiologia e naturopatia elimini, dalla data di comunicazione del presente provvedimento e nelle more del procedimento, ogni riferimento all’efficacia preventiva e curativa nei confronti del Covid-19 dei prodotti “Transmission Plus Braccialetto multifunzioni ad uso personale anti Covid19”, “placchetta combinata IMMUNITARIO + PSICHE”, “placchetta IMMUNITARIO” “Transmission braccialetto per uso personale”, “Transmission ciondolo per uso personale” e “Combiplus card multifunzione ad uso personale e per ambienti”, pubblicizzati e commercializzati attraverso il nome a dominio https://www.geolam.info/ attualmente attestato all’indirizzo IP 35.214.128.162; b) che il professionista presenti, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, una relazione con cui si dia conto delle iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto sub a); c) che la parte interessata possa, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti; Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Filippo Arena

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli