Decreti-legge

D.l. 5 gennaio 2021, n. 1 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato in GU n. 3 del 5 gennaio 2021

  • Il Decreto Legge detta misure di contenimento e gestione per il periodo, immediatamente successivo a quello festivo, compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021. Contiene, inoltre, disposizioni relative alla ripresa delle attività scolastiche e alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus, anche a seguito delle festivita' natalizie e di inizio anno nuovo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento  della  diffusione del COVID-19

  1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità  ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
  2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle  Regioni  cui  si  applicano  le  misure  di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di  cui  all'articolo  2  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con  popolazione  non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  3. Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in cui  si  applicano  le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 è altresì consentito  lo  spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata  una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05,00  e  le  ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone esercitino la potestà genitoriale e  alle  persone  disabili  o  non autosufficienti  conviventi.  Per  i  comuni  con   popolazione   non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30  chilometri  dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  4. Nell'intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non  previsto  nel  presente  decreto,  le  misure  adottate  con   i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 maggio 2020, n. 35.

Art. 2 Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale

  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74, dopo il  comma  16-ter,  è  aggiunto  il  seguente:  "16-quater.  Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure  di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni  che,  secondo  le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario  almeno  di tipo 2 e con un livello di rischio almeno  moderato,  ovvero  in  uno scenario almeno di  tipo  3  e  con  un  livello  di  rischio  almeno moderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000  abitanti, misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 maggio 2020, n.  35,  aggiuntive  e  progressive  rispetto  a  quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.".
  2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15  gennaio 2021, il Ministro della salute  con  propria  ordinanza,  secondo  le procedure di cui ai commi 16-bis e  16-ter,  applica  a  una  o  più regioni nel cui territorio  si  manifesta  un'incidenza  dei  contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
    a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è  almeno  di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
    b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno  di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.

Art. 3 Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni  degli  articoli  1  e  2  è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35.

Art. 4  Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza

  1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio  2021  le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli  articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione  studentesca delle già menzionate istituzioni  l’attività  didattica  in  presenza.  La restante parte dell’attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle  regioni  in  cui  si  applicano  le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020,  nonché'  su  tutto  il  territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l’attività  didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a distanza per il 100 per cento  della  popolazione  studentesca  delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
  2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal  citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3  dicembre 2020.  Per  lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresì,   per   ogni istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  al  comma  1,  quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni educativi speciali.

Art. 5 Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti  Covid-19  per  i  soggetti  incapaci  ricoverati  presso  strutture sanitarie assistite

  1. Le  persone  incapaci  ricoverate  presso  strutture  sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento sanitario per le vaccinazioni  anti  Covid-19  del  piano  strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge  30  dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o  amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della  legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto  previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volontà eventualmente già espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma 418, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ovvero  di  quella  che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
  2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il  fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano  o  non sono in alcun  modo  reperibili  per  almeno  48  ore,  il  direttore sanitario o, in  difetto,  il  responsabile  medico  della  residenza sanitaria  assistita  (RSA),  o   dell'analoga   struttura   comunque denominata, in cui la persona incapace è  ricoverata  ne  assume  la funzione  di  amministratore  di  sostegno,  al   solo   fine   della prestazione del consenso  di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi  nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo  stato  d’incapacità  naturale dell'interessato. In difetto sia  del  direttore  sanitario  sia  del responsabile  medico  della  struttura,  le  attività  previste  dal presente  comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  della   ASL territorialmente competente  sulla  struttura  stessa  o  da  un  suo delegato.
  3. Il soggetto individuato ai sensi dei  commi  1  e  2,  sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte  di  unione  civile  o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo  entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona  ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo  3,  commi  3  e  4, della  legge  22  dicembre   2017,   n.   219,   il   consenso   alla somministrazione  del  trattamento  vaccinale  anti  Covid-19  e  dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al  dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
  4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della  legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle  persone di cui al primo periodo dello stesso comma  3,  è  immediatamente  e definitivamente efficace. Il consenso non  può  essere  espresso  in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi  degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto,  da  quella delle  persone  di  cui  al  primo  periodo  dello  stesso  comma  3. Nondimeno,  in  caso  di  rifiuto  di  queste  ultime,  il  direttore sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
  5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma  4,  per difetto di disposizioni di volontà  dell'interessato,  anticipate  o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso  al  trattamento  vaccinale sottoscritto dall'amministratore di  sostegno  di  cui  al  comma  2, unitamente  alla  documentazione  comprovante  la   sussistenza   dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è  comunicato  immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato  è  ricoverato  al  giudice  tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
  6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali  accertamenti quando  dai  documenti  ricevuti  non  emerge  la   sussistenza   dei presupposti di cui  al  comma  3,  convalida  con  decreto  motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5, ovvero ne denega la convalida.
  7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma  6,  il  decreto  di  cui  al  comma  6  è  comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso  la  struttura  dove  la persona è ricoverata. Il decorso del  termine  di  cui  al  presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
  8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
  9. Decorso il termine di cui  al  comma  7  senza  che  sia  stata effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
  10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino  o  del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo  delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione  civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino  al  terzo  grado  possono ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5 della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  affinché'  disponga   la sottoposizione al trattamento vaccinale.

 Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 Art. 7 Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Dato a Roma, addi' 5 gennaio 2021

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

 Speranza, Ministro della salute

 Bonafede, Ministro della giustizia

 Azzolina, Ministro dell'istruzione

 Boccia,  Ministro  per  gli  affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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