MIT - Dm 18 marzo 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti

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Parole di interesse: attività lavorative; misure di sorveglianza;obbligo comunicazione; regioni; trasporti; voli privati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO il d.P.C.M. 11 marzo 2020, con il quale sono state adottate, sul1’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, punto 5), che ha previsto che i1 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i1 Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n. 120 (MIT - Dm 17 marzo 2020 -Emergenza epidemiologica da COVID-19, entrata in Italia delle persone fisiche), con il quale e stato disciplinato l’ingresso in Italia dall’estero per mezzo del trasporto ferroviario, aereo, marittimo e stradale al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 nel territorio italiano;

CONSIDERATO che con i1 citato decreto interministeriale n. 120/2020 e stato previsto che le persone fisiche in entrata in Italia esclusivamente per comprovate esigenze di lavoro possano rimanere per le predette esigenze solo per le 72 ore successive al1’ingresso in Italia;

VISTO 1’articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 che consente 1’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare su1 territorio nazionale una professione sanitaria conferita all’estero regolata da specifiche direttive del1’Unione europea;

VISTO i1 decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i1 Ministro della salute del 16 marzo 2020, n. 118, con il quale sono stati ridotti, sulla base della richiesta del Presidente della Regione Siciliana del 15 marzo 2020, i trasporti da e per la predetta Regione;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Siciliana, con nota dell’8 marzo 2020 ha richiesto un’ulteriore riduzione dei servizi di trasporto passeggeri da e verso l’Isola con imbarco da Villa San Giovanni (RC) e da Messina per una compiuta azione di prevenzione e al fine di contenere la diffusione del contagio;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta del Presidente della Regione al fine di ridurre ulteriormente i servizi di trasporto da e per la Sicilia, in considerazione della ridotta mobilita su tutto i1 territorio nazionale, garantendo nel contempo i servizi minimi essenziali di trasporto persone, ne1 rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui a1l’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VISTO i1 decreto interministeriale 12 marzo 2020, n.112 con i1 quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2020, n.116 con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO i1 decreto interministeriale 14 marzo 2020, n.117 con i1 quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

CONSIDERATO che è necessario, al fine di contenere la diffusione de11’emergenza sanitaria COVID-19, limitare ulteriormente, anche per la ridotta mobilita, il servizio di trasporto ferroviario garantendo a1 tempo stesso i servizi minimi essenziali;

RITENUTO necessario prevedere, per le autorizzazioni rilasciate dall’Enac ai voli privati, l’acquisizione della dichiarazione della sussistenza delle ragioni allo spostamento previste dal1’articolo 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, esteso successivamente all’intero territorio nazionale con i1 DPCM 9 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

(Ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche)

  1. Le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 17 marzo 2020, n.120, non si applicano ai seguenti soggetti: (obbligo comunicazione) (misure di sorveglianza) (attività lavorative)
  2. personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso 1’esercizio temporaneo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, 18;
    1. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita da1 territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, ne1 rispetto delle disposizioni previste dal1’articolo 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, esteso successivamente all’intero territorio nazionale dal DPCM 9 marzo

Art. 2

(Trasporto marittimo da e per la Regione Sicilia)

  1. L'articolo 2 del decreto 16 marzo 2020, 118 e integralmente sostituito dal seguente: (trasporti) (regioni)

“1. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.

  1. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unita di carico isolate non accompagnate.
  2. Gli spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze de1l'Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovati esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessita. Detti spostamenti devono essere effettuati a piedi o a bordo di veicoli appartenenti alle categorie di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alla categoria M, con esclusione delle categorie MI, M2 ed M3, prevista dalla lettera b) del comma 2 del citato articolo 47. 11 traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sul1'approdo di Messina- Tremestieri.”.

Art. 3

(Ulteriore riduzione del trasporto ferroviario)

  1. I servizi di trasporto ferroviario di cui al decreto 13 marzo 2020, n.113 e al decreto 14 marzo 2020, n. 116 sono ulteriormente ridotti secondo le tabelle di cui all’Allegato 1. ()

Art. 4

(Autorizzazione dell’Enac ai voli privati)

  1. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui a1 decreto ministeriale del 1° febbraio 2006, escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali, sono consentiti, secondo quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020, esclusivamente i voli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita ovvero effettuati per motivi di salute. Sono altresì consentiti i voli finalizzati al rientro presso i1 proprio domicilio, abitazione o residenza. Per i movimenti di cui al primo e secondo periodo, operati a partire da aeroporti di aviazione generale per le citate fattispecie di cui DPCM 9 marzo 2020, i1 pilota deve trasmettere due ore prima del decollo all’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in base all’ubicazione dell’aeroporto o de11’area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste all’art. 9 del decreto ministeriale 1 febbraio 2006, nonché le necessarie autodichiarazioni redatte in conformità al modello definito dal Ministero de11’Intemo. (voli privati)
  2. Per i voli diretti nella Regione Sicilia e nella Regione Sardegna deve essere comunque acquisita la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Art. 5 (Disposizioni generali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

ALLEGATO 1

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI MERCATO

TRENO

PRODOTTO

DA

Par

 

8877

Frecciabianca

ROMA TER.

13.56

REGGIO CALABRIA

8878

Frecciabianca

REGGIO CALABRIA

12.50

ROMA TER.

8315

Frecciaargento

ROMA TER.

15.08

LECCE

8314

Frecciaargento

LECCE

11.47

ROMA TER.

8506

Frecciaargento

ROMA TER.

08.50

VR BZ

8525

Frecciaargento

VR BZ

15.12

ROMA TER.

9731

Frecciarossa

MILANO

13.15

VENEZIA

9724

Frecciarossa

VENEZIA

10.48

MILANO

9554

Frecciarossa

NAPOLI

15.40

MILANO

9555

Frecciarossa

MILANO

17.10

NAPOLI

9310

Frecciarossa

NAPOLI

08.55

TORINO

9311

Frecciarossa

TORINO

08.40

NAPOLI

9426

Frecciarossa

NAPOLI

14.10

VENEZIA

9413

Frecciarossa

VENEZIA

10.26

NAPOLI

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI INTERCITY

TRENO

PRODOTTO

DA

Par

A

Arr

505

|C

VENTIMIGLIA

6:41

ROMATERMINI

14:33

518

|C

ROMATERMINI

15:57

VENTIMIGLIA

23:30

531

lC

PERUGIA

6:40

ROMATERMINI

8:58

533

IC

ANCONA

6:02

ROMATERMINI

9:43

540

lC

ROMATERMINI

15:35

ANCONA

19:09

546

lC

ROMATERMINI

19:58

PERUGIA

22:13

560

|C

REGGIO CALABRIA

15:10

ROMATERMINI

22:41

561

IC

ROMATERMINI

16:26

REGGIO CALABRIA

23:45

701

IC

ROMATERMINI

6:26

TARANTO

12:55

702

lC

TARANTO

13:S9

ROMATERMINI

20:34

721

IC

MESSINA

15:55

SIRACUSA

18:30

722

1C

SIRACUSA

7:32

MESSINA

9:56

723

lC

ROMATERMINI

7:26

PALERMO C.LE

19:10

728

lC

PALERMO C.LE

7:00

ROMATERMINI

18:34

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