Ordinanza 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

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Pubblicata nella GU n.47 del 25-2-2020

Parole di interesse: anziani; concorsi; cultura;didattica a distanza; dispositivi di protezione; eventi pubblici; formazione; istruzione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione;obbligo comunicazione; personale; presidi ospedalieri; sanificazione; trasporto; università.

IL MINISTRO DELLA SALUTE d’intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;

Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e in quello di Mira  (VE) e che, per entrambi i comuni, non è stato ancora  identificato  il caso indice;

Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri  territori  della  Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo  in  corso  la  completa  definizione  della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure  di contenimento;

Considerata la  contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni  di  necessità ed urgenza per emanare  disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;

Ordina:

Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Regione  adotta straordinarie misure per il  contenimento  adeguato  per  contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. (misure di contenimento e gestione)
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
    a) sospensione di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia  in  luoghi  chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni; (eventi pubblici)
    b) chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e  grado  nonchè  della  frequenza  delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi  professionali,  master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per  il  diritto  allo  studio  ad  essi  connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni  sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; (istruzione ) (formazione) (università) (didattica a distanza)
    c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto legislativo n. 42/2004,  nonchè  dell’efficacia  delle  disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti  o luoghi; (cultura)
    d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; (istruzione)
    e) previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate  dall’Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (obbligo comunicazione)
    Misure igieniche per le malattie a  diffusione  respiratoria  sotto riportate: (misure di cautela)
    1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione  in  tutti  i  locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
    2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute.
    3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
    4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
    5. Non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici, a meno  che siano prescritti dal medico.
    6. Pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di cloro o alcool.
    7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate. (dispositivi di protezione)
    8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina  non sono pericolosi.
    9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di quattordici giorni.
    10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus;

f) le Direzioni sanitarie  ospedaliere  devono  predisporre la limitazione  dell’accesso  dei  semplici  visitatori  alle  aree   di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; (presidi ospedalieri)
g) le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani  e  le  strutture  socio-assistenziali  dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti; (anziani)
h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli  ambienti  previste   dalle circolari ministeriali; (personale) (sanificazione)
i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua; (trasporto)
j) sospensione delle procedure concorsuali  ad  esclusione  dei concorsi per personale sanitario. (concorsi)

Art. 2 Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino  a  tutto  il  1°  marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave  reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia  dell’ordinanza  viene  inviata  i  prefetti  e   ai   Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute

Speranza

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Fedriga

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