Ordinanze del Ministro della Salute ex art. 32 l. 833/1978

Ordinanza 12 marzo 2020 Deroga all’ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)»

Pubblicata in GU n.73 del 20-3-2020

  • L’ordinanza stabilisce che, in deroga a quanto disposto dall’ordinanza  del  Ministro  della salute del 30 gennaio 2020, è consentito l’atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n.  NMU787  MU78812MAR  286359 PVG1715 1915PVG JJ.

Parole di interesse: deroghe;esenzione dalle misure.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  recante  Istituzione  del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto  2  maggio  1940,  n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato  dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data  23  maggio 2005  e  in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di  sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il  nuovo  Coronavirus  (2019  - nCoV)”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale  Serie  Generale,  n.  26 dell’1 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con  modificazioni  nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure  urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in relazione all'emergenza COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;

Vista la nota del Ministero della salute prot. 3201 dell’11 marzo 2020, concernenti l’arrivo in Italia di un volo speciale con a bordo materiale sanitario e un gruppo di esperti e medici cinesi;

Ritenuto di consentire ai predetti medici ed esperti di collaborare con le autorità nazionali, evitando, come  richiesto dal Ministero della salute, ogni forma di quarantena al loro arrivo a Roma;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1

  1. In deroga a quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, è consentito l’atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n. NMU787 MU78812MAR  286359 PVG1715 1915PVG JJ. (deroghe)
  2. Ai passeggeri del volo di cui al comma 1 non si  applicano  le misure di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  lettere  h)  e  i),  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n.  13,  nonchè  la  disposizione  di  cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. (esenzione dalle misure)
  3. Al momento dell’arrivo in Italia i passeggeri di cui al  comma 1 sono tenuti  a  presentare  una certificazione,  rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.

La  presente  ordinanza  è  trasmessa  ai  competenti  organi   di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg. n. 391

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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