Ordinanza 21 febbraio 2020 (d'intesa con Pres. Regione Lombardia) - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

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Parole di interesse: misure di contenimento e gestione

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visti gli articoli 32, 117, comma2,lettera q) e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Visto L’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale “Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U.serie generale,n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U.serie generale,n. 26 del 1° febbraio 2020;
Viste le circolari della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020, prot. n. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaib 2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020,prot. n. 3187 del 1° febbraio 2020,prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001 dell’8 febbraio 2020,prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agentivirali trasmissibili”;
Preso atto che nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 sonostati accertati alcuni casi di infezione da coronavirus COVID19 inerenti a pazienti ricoverati presso gli ospedali di Codogno e Lodi;
Considerato pertanto che sussiste un cluster di infezione nei comuni di Codognoe Castiglione d’ Adda, contigui ai comuni di Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano;

Considerato che è in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto lombardoe che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato articolo 32 legge 833/78 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurreil rischio di contagio;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerato che le organizzazioni sanitarie internazionali indicano in quattordici giorni il tempo di incubazione;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzioneedil controllo delle malattie;
dispone quanto segue: (misure di contenimento e gestione)


per i comuni di Codogno, Castiglione d’ Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano è resa obbligatoriala:
1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvò quanto disposto nei punti successivi;
3) Sospensionedelle attività lavorative per le imprese dei comunisopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusionedi quelli che operano nei servizi essenziali;
5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
6) Sospensionedeiservizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi
telematici universitari;
8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comunisopra indicati.
I lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomie segni della COVIDI19 a curadeidatori di lavori.
La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia
congiuntamente con le Autorità centrali.
Il Prefetto di Lodi è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Milano, 21 febbraio 2020

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