Ocdpc 27 febbraio 2020 n. 640 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

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Pubblicata nella GU n. 50 del 28.2.2020

Parole di interesse: collaborazione scientifica epidemiologica internazionale; personale; protezione dati personali; province autonome; regioni; sorveglianza delle caratteristiche cliniche; sorveglianza epidemiologica; sorveglianza microbiologica.

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale e, in particolare, al monitoraggio e alla sorveglianza dell’andamento dell’epidemia, nonché alla gestione clinica dei casi di COVID-19;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota del Ministero della salute prot.n. 2428 del 27 febbraio 2020, nonché la successiva comunicazione con la quale il medesimo Dicastero ha quantificato le risorse necessarie per dare seguito alle misure contenute nella presente ordinanza;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 27 febbraio 2020;

DISPONE

Articolo 1 Sorveglianza epidemiologica (sorveglianza epidemiologica) (regioni) (province autonome ) (personale)

  1. La sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 è affidata all’Istituto superiore di sanità.
  2. Ai fini della sorveglianza epidemiologica, l’Istituto superiore di sanità predispone e gestisce una specifica piattaforma dati, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad alimentare.
  3. È fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati di cui al comma 2, caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati relativi al giorno precedente.
  4. L’Istituto superiore di sanità è autorizzato ad individuare risorse di personale aggiuntivo al fine di condurre, ove necessario, eventuali ulteriori indagini epidemiologiche mirate all’identificazione della catena di trasmissione.

Articolo 2 Sorveglianza microbiologica (sorveglianza microbiologica)

  1. La sorveglianza microbiologica del SARS-CoV-2 è affidata all’Istituto superiore di sanità.
  2. Ai fini della sorveglianza microbiologica, l’Istituto superiore di sanità raccoglie i campioni biologici positivi delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica, che i laboratori di riferimento sono tenuti a trasmettere.
  3. L’Istituto esamina i campioni, ne conferma la positività e tiene una lista aggiornata dei casi confermati e sospetti.

Articolo 3 Sorveglianza delle caratteristiche cliniche (sorveglianza delle caratteristiche cliniche)

  1. L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, in qualità di Centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità per la gestione clinica, diagnosi, risposta e formazione sulle malattie altamente contagiose, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, effettua la sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei casi nazionali attraverso apposito database, connesso con la piattaforma dati di cui all’articolo 1.

Articolo 4 Condivisione dei dati (protezione dati personali) (collaborazione scientifica epidemiologica internazionale)

  1. I dati personali raccolti nell’ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono trattati dagli enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto.
  1. I dati di cui agli articoli 1 e 2 sono comunicati tempestivamente dall’Istituto superiore di sanità al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
  1. Al fine di garantire la collaborazione scientifica epidemiologica internazionale, i dati di cui al presente articolo, appositamente anonimizzati, possono essere condivisi con gli specifici database dell’organizzazione mondiale della sanità e dello European Center for disease control.

Articolo 5 Province autonome di Trento e Bolzano (province autonome)

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d’intesa con il Capo del dipartimento della protezione civile, dalla Provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 6 Oneri

Agli oneri conseguenti all’applicazione del presente articolo nel limite di 854.000 euro si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2020                                               

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

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