Ocdpc 16 marzo 2020, n. 650 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni

Stampa

Titolo completo "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l’evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"

Pubblicata nella GU n. 71 del 18-3-20

Parole di interesse: proroga termini; sostegni economici

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020,  n. 644 del 4 marzo 2020, n. 646 dell’ 8 marzo 2020 e n. 648 del 9 marzo 2020 recanti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Serivizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell’11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell’11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre  2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n.624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, nonché 626 del 7 gennaio 2020, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

VISTO l’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 che autorizza, i nuclei familiari beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell’ordinanza n. 388/2016 e dell’ordinanza n. 408/2016, a presentare entro centoventi giorni ai Comuni interessati una dichiarazione riguardante tutti i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dei provvedimenti normativi adottati le persone interessate dalle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019, sono impossibilitate a recarsi presso gli Uffici comunali per espletare le attività previste; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre una proroga del termine di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019; 

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1 (sostegni economici; proroga termini)


Modifiche all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019

  1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 è prorogato di sessanta giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2020 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

Tags: , , ,