Ocdpc 22 aprile 2020, n. 666 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

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Pubblicata nella GU n. 107 del 24-4-20

Parole di interesse:  Unità speciale.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1 aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020,  recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

RITENUTO necessario integrare le disposizioni previste dalle ciate ordinanze nn. 654 e 656, rispettivamente del 20 e 26 marzo 2020, in ragione del gravoso impegno del personale sanitario facente parte dell’Unità medico specialistica e di quella tecnico infermieristica ivi previste ed al fine di specificare in capo a quale Ente spetti la competenza a rimborsare le spese di viaggio e di alloggio, del predetto personale;

TENUTO CONTO che il predetto personale sanitario, ai fini della successiva presa in servizio nelle regioni interessate, viene previamente convocato nella città di Roma per l’effettuazione dei tamponi rino-faringei, propedeutici e necessari a detta presa in servizio;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITO il Ministero della salute;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze 

DISPONE

Articolo 1 Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020 (Unità speciale)

All’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, secondo periodo, le parole: “300 medici” sono sostituite dalle seguenti: “500 medici”;

- al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le Regioni presso cui i medici sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7”;

- al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.”;

- dopo il  comma 4 è aggiunto il seguente comma: ”4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio dei medici di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonché di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati”.

Articolo 2  Modifiche all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020

All’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le Regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7”;”;

 - al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.”;

dopo il  comma 4 è aggiunto il seguente comma: ”4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio degli infermieri di cui al comma 1 e la città di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonché di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’uso del mezzo proprio. Il rimborso non è altresì erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati”.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

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