Ocdpc 24 aprile 2020, n. 669 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

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Pubblicata in GU n. 109 del 28-4-20

Parole di interesse: enti locali; sostegni economici

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1 aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTO l’articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, che dispone che i pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni, anche locali, non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; 

VISTE le richieste dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del 22 e del 23 aprile 2020, con le quali si rappresenta la necessità di superare il limite di importo sopra richiamato per i pagamenti per cassa degli enti locali in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, al fine di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti dei predetti soggetti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN o altri strumenti similari;

RAVVISATA la necessità di consentire ai suindicati soggetti di poter riscuotere le somme spettanti per cassa oltre il limite previsto dall’articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di ridurre ulteriormente l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze

DISPONE

Articolo 1 Misure in favore della popolazione (enti locali; sostegni economici)

  1. In relazione alla grave situazione di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 citata in premessa, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2 comma 4-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  i comuni possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 Angelo Borrelli

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