O.P.G.R. Campania 26 febbraio 2020, n. 2 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

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Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 14 del 27/02/2020

Parole di interesse: concorsi; informazione; istruzione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; obbligo comunicazione; permanenza domiciliare; prefetture; profilassi;  quarantena; sanificazione;  sanità; trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione  del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa ali 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare tma compiuta azione di prevenzione , impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

 

d'intesa con il Ministro della Salute, resa con decreto del Ministro del 26 febbraio 2020,

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE (informazione; sanità; misure di cautela)

  1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono espone presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le infom1azioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato I); (istruzione)

  2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;

  3. i Sindaci e le associazioni  di categoria  devono  promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 1 presso gli esercizi commerciali;

  1. le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; (trasporto; sanificazione)

  1. i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n . 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente  disposizione; (istruzione)

  1. quanto alle procedure  concorsuali, deve essere  garantita in tutte le fasi del concorso una adeguata distanza di sicurezza (trasmissione droplet). (concorsi)

ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI  ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA  LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS. (misure di contenimento e gestione; profilassi; sanità)

  1. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dal l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, L'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). ln tutti gli altri casi la comunicazione deve essere fatta ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competente. La modalità di trasmissione dei dati raccolti ai Servizi di Sanità Pubblica dovrà essere definita dalle Regioni con apposito provvedimento, che dovrà indicare i riferimenti dei nominativi e contatti dei medici di sanità pubblica; (obbligo comunicazione)

  1. in caso di contatto tra il soggetto interessato e il Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il numero verde appositamente istituito dalla Regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai Servizi di Sanità Pubblica territorialmente  competente; (obbligo comunicazione)

  1. L'operatore di Sanità Pubblica e/o i Servizi di Sanità Pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al punto 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: (permanenza domiciliare)

    a. ricevuta la segnalazione  l'operatore  di  Sanità  Pubblica  contatta  telefonicamente  e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
    b. accertata la  necessità  di  avviare  la  sorveglianza  sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario, l'operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e Le finalità al fine di assicurare la massi ma adesione;
    c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico cli medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
    d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine; (quarantena)

  1. L'operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:

    a. accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
    b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
    c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).

  2.  Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

    a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
    b. divieto di contatti sociali;
    c. divieto di spostamenti e/o viaggi ;
    d. obbligo di rimanere raggi ungibile per le attività cli sorveglianza;

  3. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica;
    b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
    c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.


    MONITORAGGIO   DELL'ISOLAMENTO

  4. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020DGPRE-DGPRE-P.


Il Prefetto ed il commissario del governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra. con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e provincia autonoma interessata.

 

(prefetture)

Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono alle finalità della presente ordinanza ai sensi dei relativi statuti special i e delle relati ve norme di attuazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione  ha valore di notifica inclividuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province della regione Campania.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdiziona le innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.

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