O.P.G.R. Campania 26 febbraio 2020, n. 4 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 14 del 27/02/2020

  • La presente ordinanza decide la sospensione provvisoria di servizi educative e attività didattiche, al fine di consentire l’attuazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali.

Parole di interesse: istruzione; misure di contenimento e gestione; sanificazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art. I dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio  del  menzionato  virus,  le autorita' competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della  situazione epidemiologica"  e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

RILEVATO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento ) stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola regione o alcune specifìche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2  possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

RITENUTO di dover realizzare azioni di sanificazione ambientale e di garantire nella misura maggiore possibile le sedi di maggiore frequenza da parte di giovani del nostro territorio ;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA (misure di contenimento e gestione)

con riferimento all'intero territorio regionale, con efficacia dall'adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore ed universitaria, salve le attività formative svolte a distanza, al fine di consentire, a cura dei soggetti competenti, la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e formative delle scuole, istituti di formazione ed Università. (istruzione)  (sanificazione)

Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze  presidenziali n. 112020 e n.2/2020 nonchè tutte le disposizioni  e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute,  ai Prefetti delle province della Regione Campania, al Dirigente Scolastico regionale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.

 

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