O.P.G.R. Campania 8 marzo 2020, n. 8 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 DPCM 8 marzo 2020

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Titolo completo "Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.- Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 21 del 08/03/2020

 

Parole di interesse: disabilità; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; obbligo comunicazione; permanenza domiciliare; prefetture; sanzioni penali; trasporto.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art. 1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è uncaso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento egestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazioneepidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "l. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del M inistro della salute, sentito il M inistro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri M inistri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n.7 del 6 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del' 8 marzo 2020 - pervenuto in via d'urgenza al Gabinetto del Presidente- che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. I dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" ;

CONSIDERATO che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del citato DPCM, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche sopra indicate, nell'esercizio della facoltà di rientro prevista dall'ultimo periodo del citato art.1;

RAVVISATO che l'afflusso nella regione di tanti cittadini dalle aree menzionate comporta il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella regione Campania di soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

CONSIDERATO

- che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell' art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree sopra indicate, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale;

- che, al fine di realizzare un'efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi risulta indispensabile altresi'disporre la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

a) piscine, palestre, centri benessere;

- che risulta altresì necessario prevedere, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante del soggetto interessato, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;

- che occorre confermare le ordinanze 6 e 7 del 6 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art.5, comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6" ;

emana la seguente

ORDINANZA

(misure di contenimento e gestione)

  1.  Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:
    - di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; (obbligo comunicazione )
    - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali; (permanenza domiciliare)
    - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; (limitazione libertà di circolazione)
    - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
    - in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
  1. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale e' fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale 45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità del territorio regionale. (trasporto) (obbligo comunicazione)
  1. È disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:
    - piscine, palestre, centri benessere. (sospensione attività)
  1. Dalla data di adozione della presente Ordinanza e fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione (disabilità)
  1. Sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. (sanzioni penali)
  1. I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente (prefetture)

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed e' trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e pubblicata sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ncorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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