O.P.G.R. Campania 10 marzo 2020, n. 11 - Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. - Disposizioni per le attività di ristorazione, pizzerie e bar

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 26 del 10/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce la modifica degli orari degli esercenti attività di ristorazione, pizzerie e bar, con espresso riferimento alle sanzioni penali previste per la violazione.

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; ristorazione; sanzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'articolo 1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionala all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli J e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa , il Ministro dell'economia e delle fì.nanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifìche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more del/'adozio: dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necesslla ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'arlicolo 117 del decreto legislativo 3I marzo I 998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione del! 'emergenza epidemiologica da COVJD-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori di.\po.1;izioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma I, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'ari. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale'';

CONSIDERATO

- che il citato DPCM. 8 marzo 2020, vigente con riferimento a tutto il territorio nazionale, stabilisce all'art. 1, comma 1 , lett. n), che le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con le misure precauzionali ivi previste;

- che sono giunte segnalazioni che, in data odierna, primo giorno di vigenza della richiamata disposizione sul territorio campano, nel mentre molti esercenti si sono correttamente attenuti a quanto disposto dalla menzionata previsione, provvedendo alla chiusura dell'esercizio commerciale decorse le ore 18,00, numerosi altri hanno continuato le attività, con modalità di consegna a domicilio;

- che le modalità di consegna a domicilio dei prodotti di bar e ristorazione risultano in contrasto con la ratio sottesa alla citata disposizione di cui all'art. 1 , comma l , lett. n) del DPCM 8 marzo 2020 e con le finalità di prevenzione del rischio di contagio che penneano le norme di cui ai citati DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 e costituiscono, tenuto conto dell'evoluzione emergenziale in corso, causa di concreto rischio di diffusione del virus, aumentando le occasioni di contagio

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanilà può emellere ordinanze di carallere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria. con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

VISTO l'art. 50 d. lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingihili e urgenti sono adollate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adotlate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare r(ferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita. anche per asporto. e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costiluzione di centri e organismi di referenza o assistenza, !!.pella allo Staio o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali":

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 t 2 che, all'art.1 17 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingihili e urgenti sono adollate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza. ivi compresa la coslituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spella allo Staio o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art.5, comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all 'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ";

considerata l'estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di contagio, emana la seguente

ORDINANZA

(misure di contenimento e gestione)

  1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, è fatto obbligo agli esercenti di attività di ristorazione, pizzerie e bar, su tutto il territorio della regione Campania, di osservare inderogabilmente l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con divieto di effettuare qualsivoglia attività al di fuori di detto orario.(ristorazione)
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penali. (sanzioni)
  1. I soggetti competenti assicurano l 'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata su l sito istituzionale della Regione e su l BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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