O.P.G.R. Campania 10 aprile 2020, n. 31 - Proroga ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Comune di Lauro (AV)

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Titolo completo "Proroga ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Comune di Lauro (AV)

Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 74 del 10/04/2020

Parole di interesse: contenimento territoriale; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; sanità; sanificazione; sanzioni; uffici pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTI l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e che, al di fuori di tali stringenti fattispecie,  non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che ha prorogato l’efficacia delle misure di cui ai DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e dell’Ordinanza da ultimo citata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione  del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso;

VISTO l’art.2, del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente  della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della salute, il  Ministro  dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri  ministri competenti per  materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti   di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’art. 3 “ Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell'ambito  delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza  strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

 VISTE le Ordinanze n.26 del 31 marzo 2020, n.27 del 3 aprile 2020, n. 28 del 5 aprile 2020 e n. 29 dell’8 aprile 2020, con le quali, con riferimento ad alcuni comuni della Campania, in ragione della situazione epidemiologica rilevata, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sono state tra l’altro, adottate le seguenti, ulteriori misure al fine di prevenire e contenere il rischio di diffusione del contagio:

“(omissis) a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;

b)divieto di accesso nel territorio comunale;

c)sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
  2. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.
  3. Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni”;

PRESO ATTO

- che, con specifico riferimento al Comune di Lauro (AV), oggetto della citata Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020, è pervenuta nota prot. n. 124 P.M del 10 aprile 2020 a firma del Sindaco, con la quale comunica che “si ritiene necessario e improcastinabile per la salute pubblica la proroga del termine indicato nella … ordinanza (10 aprile 2020) …”, tenuto conto che “l’ASL di Avellino, a oggi, sta ancora effettuando tamponi di verifica sulle persone – stimate in 150/200 soggetti – che hanno avuto contatti con i componenti del nucleo familiare risultato positivo al COVID 19”;

- che il competente Dipartimento di Prevenzione della ASL ha comunicato all’Unità di Crisi regionale che in data odierna è stato acquisito un ulteriore elenco di potenziali “casi di contatto stretto” da sottoporre ad indagine epidemiologica;

RAVVISATO

che l’elevato numero dei potenziali contatti sopra riferiti rende necessaria, quantomeno nelle more della conclusione dell’indagine epidemiologica in corso e della conseguente ricostruzione della effettiva catena dei “casi di contatto stretto” con il soggetto contagiato, la proroga delle misure precauzionali già adottate con l’Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020, volte al contenimento e alla prevenzione del rischio di ulteriore diffusione del contagio, all’interno e all’esterno del territorio comunale;

CONSIDERATO

- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";

- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano un trend ancora preoccupante della diffusione del contagio, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend ha risentito di eventi quali il mancato rispetto del distanziamento sociale in cluster epidemici familiari o locali;

- che il trend in atto nel territorio sopra indicato impone di prorogare ulteriormente le misure di estrema urgenza già adottate, con l’Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus;

- che, sulla base della situazione rappresentata sia nel corpo dell’Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020 sia nella presente, ricorrono condizioni di effettivo e grave rischio di ulteriore diffusione del contagio e, per l’effetto, estrema necessità ed urgenza di prorogare le specifiche misure di prevenzione e contenimento già adottate nel Comune di Lauro (AV);

 RILEVATO

che ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato decreto legge n.19/2020, “ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b)chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; (omissis)
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (omissis)”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

 VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di ulteriore proroga delle misure precauzionali già adottate con l’Ordinanza n. 28 del 5 aprile 2020, a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

 

  1. Con decorrenza immediata e fino al 20 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio del Comune di Lauro (AV) sono prorogate le seguenti, ulteriori misure, adottate con Ordinanza n.28 del 5 aprile 2020: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)
    a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; (limitazione libertà di circolazione;
    b) divieto di accesso nel territorio (limitazione libertà di circolazione;
    c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. (uffici pubblici)
  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. (sanità; sanificazione; dispositivi di protezione)
  1. Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è prorogata la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. (limitazione libertà di circolazione)
  1. La ASL competente assicura il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni. (sanità)
  1. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia. (sanità)
  1. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

La  presente ordinanza è altresì  notificata all’Unità  di Crisi regionale, al  Comune interessato, alla ASL di Avellino e i Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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