O.P.G.R. Campania 1° maggio 2020, n. 41 - Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 – Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientri nel territorio regionale - Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio. Ulteriori disposizioni"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 95 del 01/05/2020

Parole di interesse: dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; mascherine; misure di sorveglianza; noleggio; obbligo comunicazione; permanenza domiciliare; trasporto; unità di crisi.

 

IL PRESIDENTE  DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone "l.Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale oVVero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quantoprevisto dalpresente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anchepiù voltefino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e conpossibilità di modularne l'applicazione in aumento owero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e proporzionalita'  al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: "a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla  propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; (omissis).. c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;(omissis).. n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato  in zone  a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)";

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato "Attuazione delle misure di contenimento" che, al comma 1, dispone "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)";

VISTO l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale '', a mente del quale "1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle  attivita' produttive  e  di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli attiposti in essereper ragioni di sanita' inforza dipoteri attribuiti da ogni disposizione di leggeprevigente";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 1O aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, che: "a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovveroper motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte lepersone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici oprivati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

VISTA l'Ordinanza  n.20 del 22 marzo 2020 (Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania) e relativo atto di richiamo del 9 aprile 2020, nonché l'Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, con le quali sono state dettate specifiche disposizioni in ordine ai rientri nel territorio regionale dal territorio di altre regioni, disposizioni in gran parte vigenti fino al 3 maggio p.v. ;

VISTA l'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, con la quale sono state dettate specifiche disposizioni in tema di attività motoria all'aperto e di attività di ristorazione con consegna a domicilio;

CONSIDERATO

- che, all'esito dell'adozione del DPCM 26 aprile 2020, risulta necessario aggiornare le previsioni delle menzionate Ordinanze regionali al mutato contesto provvedimentale e fattuale della progressiva riapertura delle attività produttive e commerciali e alla luce del notevole incremento degli spostamenti previsti sul territorio;

- che, dagli accertamenti effettuati dall'Unità di crisi, tra l'altro presso gli esercenti i servizi di trasporto su ferro, risultano effettuate prenotazioni per il rientro nella regione Campania a far data dal 4 maggio p.v. quantificate in diverse migliaia al giorno, solo relativamente al trasporto su ferro;

- che, sulla base dei dati dell'Unità di Crisi regionale, risultano in corso, da alcune settimane, su tutto ilterritorio della regione, graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica, ma dalla ripresa delle attività e della mobilità sul territorio e dai previsti arrivi da altre regioni, deriva un significativo aggravamento del rischio sanitario ed epidemiologico sul territorio regionale nonché una situazione di particolare criticità relativa alle isole del golfo, in conseguenza della insussistenza di presidi sanitari adeguati a fronteggiare situazioni di emergenza, che impone di disporre la gradualità degli accessi e della ripresa della mobilità con specifico riferimento a tali zone territoriali;

PRESO ATTO

- che l'Unità di Crisi regionale ha, inparticolare, rappresentato che i risultati conseguiti rischiano di essere vanificati "daun incontro/lato flusso in entrata, che deve essere monitorato e indirizzato per prevenire impatti massivi su aree che hanno dapoco visto lafine  di cluster epidemici e già oggetto di ulteriori misure restrittive. Pertanto, appare utile incrementare per un periodo di almeno 7 gg dalla data di applicazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, le seguenti misure di sorveglianza precauzionale: - controllo dei cittadini in ingresso, provenienti da altre regioni o da/l'estero, con qualsiasi mezzo di trasporto (auto, treno, aereo, nave), con obbligo di quarantena e indicazione sul modello di autodichiarazione ministeriale del luogo dove trascorreranno ilperiodo di isolamento fiduciario sul territorio regionale, fatto salvo le mobilità da e per  i luoghi di lavoro e/o per comprovati motivi di salute; controllo per i suddetti cittadini della temperatura corporea con sistemi di rilevazione a distanza e, qualora la temperatura corporea sia uguale o superiore a 37,5°C, esecuzione di test di screening, con successivi sistemi di sorveglianza e diagnosi in base alle normative vigenti; differimento, per i non stabilmente residenti, di almeno una settimana della possibilità  di  "rientropresso  ilproprio  domicilio, abitazione o residenza"  (art.I , comma 1, lettera a) del DPCM 2610412020), verso le isole del golfo, le quali, potrebbero presentare nuovifocolai di "importazione" di non facile controllo per le specifiche caratteristiche geografiche e di connotazione urbanistica, richiedendo una gestione più attenta che limiti o differisca i flussi in ingresso che, comunque, transiterebbero da e per la città di Napoli, rappresentando un ulteriore momento di contestuale criticità in questa prima settimana di awio della Fase 2; in relazione alla densità abitative del territorio campano, èfatto obbligo de/I 'usodi mascherine per la collettività in tutti gli ambienti comunitari, conparticolare riguardo a quelli che non consentano il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro, come da direttive OMS, e la contestuale adesione alle precauzioni igienico-sanitarie standard quali lavaggio mani e astensione dal toccarsi mucose (occhi, naso e bocca), soprattutto inpresenza di sintomi da raffreddamento; evitare, almeno per la prima settimana, momenti di assembramento in prossimità delle attività produttive industriali e commerciali, autorizzate dal DPCM 261412020, e a tal fine anche limitare o differire l'asporto, garantendo in ogni caso le consegne a domicilio";

- che l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale diforecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";

- sulla base del metodo sopra indicato, alla data odierna risulta l'esigenza di contenere ilprevisto aumento della mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;

- che alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre dunque affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti e, in particolare, risulta necessario limitare l'ampliamento della mobilità sul territorio, rispetto a quanto astrattamente consentito dal DPCM 26 aprile 2020 e assicurare l'utilizzo, indifferenziato e generalizzato su tutto il territorio regionale, dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine);

- che, sulla base di quanto rappresentato dall'Unità di crisi regionale appare necessario introdurre limitazioni all'accesso alle isole del Golfo, confermare alcune misure ad oggi vigenti, e precisamente quelle concernenti le limitazioni all'attività fisica e motoria sul territorio e i controlli agli ingressi sul territorio regionale, introdurre l'obbligo generalizzato dell'uso della mascherina e differire di una settimana l'introduzione della modalità di ristorazione con asporto;

VISTO l'art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';

VISTO l'art.SO d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igienepubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, delL'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento dipiù ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione deiprovvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

- di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; (obbligo comunicazione)

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; (permanenza domiciliare)

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; (limitazione libertà di circolazione)

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove  appartenenti  al  Servizio  Sanitario  regionale  della  Regione  Campania,  per  ogni  conseguente determinazione. (obbligo comunicazione)

1.2. E' fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma,  di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unita' di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio. (obbligo comunicazione; trasporto)

1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall'Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all'aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di: (trasporto)

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

- autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l'impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

1.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d'intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell'Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l'organizzazione di singole postazioni di verifica per l'identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate,  la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. (misure di sorveglianza)

1.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all'utenza. (trasporto)

1.6. A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. (noleggio)

1.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all'Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale. (noleggio)

1.8. Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

1.9. L'Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6 e 1.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l'attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell'ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza. (unità di crisi)

1.10. E' fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

  1. E' fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall'estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e 1.3. (limitazione libertà di circolazione)
  2. Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall'estero - ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. (limitazione libertà di circolazione)
  3. E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all'art.16 del decreto legge n. 18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati. (mascherine chirurgiche; dispositivi di protezione)
  4. E' consentito svolgere individualmente attività motoria all'aperto, ove compatibile con l'uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all'art. 16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orane:

ore 6,30-8,30;

ore 19,00-22,00. (limitazione libertà di circolazione)

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. (limitazione libertà di circolazione)

  1. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all'Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n. 90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l'Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico. (ristorazione)
  1. E' consentita l'attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l'obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all'Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data. (attività commerciali)
  1. Sono approvate le Misure precauzionali relative all'attività di trasporto pubblico allegate sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. (trasporto; misure di contenimento e gestione)
  1. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente atto è notificato all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l'Italia spa, alla GESAC spa., all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare) ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ncorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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