O.P.G.R. Campania 17 maggio 2020, n. 48 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 107 del 17/05/2020

  • La presente ordinanza introduce un’ampia serie di previsioni volte a disciplinare le modalità in cui potranno essere riprese, nel rispetto delle limitazioni volte a proteggere la salute individuale e pubblica, attività relative ad una molteplicità di settori del mondo del lavoro e alla vita privata dei cittadini, con particolare riguardo per le attività da svolgersi in spazi pubblici o aperti al pubblico. All’ordinanza sono allegati quattro protocolli relativi a quattro specifici ambiti materiali.

Parole di interesse: uffici pubblici; limitazione libertà di circolazione; attività commerciali; ristorazione; profilassi; cultura; alberghi; imprese; lavoro agile; trasporto; mascherine; sport; noleggio; permanenza domiciliare; spazi pubblici; obbligo comunicazione; dispositivi di protezione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l’art.1, del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (omissis) 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere   adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti  con decreto del Ministro della salute del 30 aprile  2020  e  sue  eventuali modificazioni, nelle  more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del  presente  decreto,  sono  punite  con  la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.  2. Per l'accertamento delle violazioni  e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al  secondo  periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o  dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla    corrispondente   sanzione    accessoria definitivamente irrogata, in sede  di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in  relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati  del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un  aggravamento  del  rischio sanitario, individuato secondo i principi  per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10  e  secondo  i  criteri stabiliti dal  Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il  Presidente  della  Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

CONSIDERATO

 

- che la situazione epidemiologica in atto nella regione, come registrata quotidianamente dall’Unità di Crisi regionale di concerto con i Dipartimenti di prevenzione delle AASSSLL della Campania evidenzia, allo stato e da circa due settimane, una curva media dei contagi orientata al ribasso, pur a distanza di oltre dieci giorni dai numerosi arrivi registrati dalle altre regioni italiane;

- che, sul piano della dotazione sanitaria, risultano ad oggi in gran parte realizzate le misure previste dal Piano degli interventi urgenti volto ad assicurare un numero adeguato dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva sul territorio regionale al fine di fronteggiare in sicurezza l’eventuale insorgenza di nuovi focolai di infezione;

- che, alla luce del quadro epidemiologico attuale, sulla scorta dell’istruttoria svolta dall’Unità di crisi regionale, anche sulla base delle risultanze del menzionato Report del Ministero della salute, in attuazione dei principi di gradualità ed adeguatezza, risulta, allo stato, consentito prevedere la riapertura di diverse attività sino ad oggi inibite, mentre occorre confermare talune delle misure di contenimento del rischio di contagi, a suo tempo disposte a livello nazionale e regionale e vigenti sino al 17 maggio 2020, nelle more della individuazione di misure precauzionali idonee ad assicurare l’esercizio in sicurezza delle relative attività, declinate secondo le specifiche esigenze e caratteristiche della realtà regionale e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica;

PRESO ATTO

- che, con riferimento alle attività di servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici), di vendita al dettaglio, di ristorazione e dei musei ed altri luoghi di cultura (biblioteche ed archivi), l’Unità di Crisi ha trasmesso appositi Documenti- Protocolli di sicurezza anti- diffusione SARS-CoV-2 predisposti, all’esito di incontri con le categorie regionali interessate e con il supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSL, sulla base dei principi dei Documenti tecnici elaborati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (– ISBN 978-88-7484-619-1 ed altri) ed in coerenza con le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3882/COV19 del 15 maggio 2020 e successivo aggiornamento prot.3897/COV19 del 17 maggio 2020 ed ha espresso avviso favorevole alla riapertura delle dette attività, purchè svolte nella puntuale osservanza delle richiamate prescrizioni a tutela della salute pubblica;

- con riferimento alle attività di ristorazione, all’esito del confronto con le categorie produttive interessate e con il supporto dei Dipartimenti di prevenzione competenti, l’Unità di Crisi ha elaborato il Documento recante le misure di sicurezza precauzionali ed ha espresso avviso favorevole alla riapertura purchè l’attività sia organizzata ed espletata nella puntuale osservanza delle richiamate prescrizioni a tutela della salute pubblica, che prevedono misure organizzative e logistiche finalizzate ad assicurare il rispetto del prescritto distanziamento fra le persone e fra i tavoli;

- con riferimento alle altre attività di servizi e commerciali, occorre perfezionare i Documenti predisposti dall’Unità di Crisi regionale, in coerenza con le Linee Guida condivise in Conferenza delle Regioni ed allegate al DPCM 17 maggio 2020;

RAVVISATO

- che, sulla base della situazione epidemiologica, quale attestata dagli atti sopra richiamati, e sulla scorta dello stato dell’istruttoria relativa alla definizione di adeguate misure precauzionali per l’esercizio in sicurezza delle diverse attività, risulta consentito disporre una ulteriore graduale ripresa delle attività sociali, motorie e produttive rispetto a quanto previsto con i precedenti provvedimenti regionali e, in particolare, di quelle per le quali sono state definite le necessarie misure precauzionali, ovvero maggiormente compatibili con il necessario distanziamento interpersonale e l’attività all’aria aperta, mentre occorre differire la ripresa di ulteriori attività, nelle more della redazione delle indicate misure ovvero dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica;

- che, con riferimento alle attività suscettibili di ripresa, risulta peraltro necessario assicurare l’osservanza, da parte di tutti gli operatori e degli utenti, delle misure di sicurezza necessarie ad evitare o ridurre il rischio di contagi, anche ai sensi di quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020;

- che risulta altresì necessario ripristinare i servizi di TPL secondo quanto previsto dalla programmazione ordinaria su terraferma, al fine di dilazionare le presenze a bordo;

- che risulta altresì necessario confermare le limitazioni al traffico marittimo e i controlli degli arrivi sul territorio regionale e gli accessi da fuori regione alle isole del Golfo di Napoli, come disposti con ordinanze a tutt’oggi vigenti, al fine della pronta individuazione e del monitoraggio di eventuali positività al Covid-19;

- che risulta altresì necessario confermare l’Ordinanza n.47 del 16 maggio 2020, adottata con specifico riferimento alla situazione epidemiologica riscontrata con riferimento al Comune di Letino (CE) nella data indicata;

- di dover confermare, altresì, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, quale necessaria misura finalizzata a prevenire e ridurre rischi di potenziali contagi nell’attuale periodo di progressivo incremento delle attività e della mobilità;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente

ORDINANZA

A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto ai punti 2. e 3  e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni.

1. Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.

1.1. Sull’intero territorio regionale:

a) è consentita la riapertura delle attività inerenti ai servizi alla persona, ivi compresi i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.1 alla presente Ordinanza; (servizi alla persona)

 

b) salvo quanto previsto, per le attività svolte nei mercati, alla successiva lettera d), è consentita la riapertura delle attività commerciali al dettaglio, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al Documento allegato n.2 alla presente Ordinanza; (attività commerciali)

 

c) ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): (trasporto; ristorazione)

c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo;

c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n. 3 alla presente Ordinanza;

d) resta consentito l’esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza 45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell’Unità di Crisi regionale cui all’uopo si dà mandato, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate; (attività commerciali)

 

e) è consentita la riapertura dei musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n. 4 alla presente Ordinanza; (cultura)

 

f) per le ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, si dà mandato all’Unità di Crisi regionale, sentite le categorie interessate, di definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020; (alberghi)

 

g) è raccomandato alle aziende e alle amministrazioni, pubbliche e private, il massimo ricorso allo smart working e, ove si renda necessaria la prestazione lavorativa in presenza, l’articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedendo assembramenti sia sui mezzi di trasporto sia in entrata e in uscita, con flessibilità di orari, nonché il prolungamento dell’orario di apertura degli uffici e dei servizi, ovvero la rimodulazione dell’orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e settimanale; (imprese; uffici pubblici; lavoro agile; trasporto)

 

h) l’attività di tirocinio extracurriculare e di laboratori tecnico-pratici è svolta preferibilmente a distanza; ove incompatibile con detta modalità, essa è svolta in presenza, purché nell’ambito dei servizi e delle attività commerciali e produttive consentiti sul territorio regionale e nel rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell’ente o impresa

1.2. Al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali, per il periodo di vigenza della presente ordinanza, l’apertura degli esercizi commerciali e delle altre attività di cui al precedente punto 1.1.) è consentita, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti.

1.3. È fatto obbligo agli esercenti di dare ampia e piena conoscibilità ai lavoratori, ai tirocinanti e agli utenti del contenuto delle Linee Guida di cui al precedente punto 1. A tutti i menzionati soggetti è fatto obbligo di osservanza delle prescrizioni di cui alle citate Linee Guida.

2. Disposizioni in tema di trasporti. (trasporto)

2.1. Con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nei termini seguenti:

- per i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e per i servizi TPL non di linea è disposta la riattivazione dei servizi, nella misura del 100 % dei servizi programmati in ordinario, fatte salve diverse disposizioni degli Enti locali competenti, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza;

- per i servizi di TPL marittimo, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, resta confermata l’attivazione dei servizi programmati in ordinario fino al 60%, fermo restante un costante monitoraggio in raccordo con gli Enti locali interessati.

2.2. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 2.1 e comunicano i nuovi programmi di servizio- e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania. Dalla data di comunicazione, l’espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente in caso di necessità urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Mobilità della Regione Campania. È fatto salvo il potere della Direzione Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei periodi precedenti, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico.

2.3. È fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.

2.4 È fatto altresì obbligo alle aziende di trasporto, ai relativi dipendenti e agli utenti di osservanza delle misure precauzionali, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, previste dalle vigenti disposizioni statali e regionali, anche come aggiornate dall’Unità di Crisi regionale e successivamente pubblicate sul sito web della Regione. (dispositivi di protezione)

3. Disposizioni in tema di ingressi e rientri nel territorio regionale.

3.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, fino al 2 giugno 2020 è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; (obbligo comunicazione)

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; (permanenza domiciliare)

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.

3.2 . È fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio. (trasporto)

3.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, e presso le altre, che saranno eventualmente individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento; (profilassi)

- autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR. (autocertificazione)

3.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. (autocertificazione)

3.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al presente provvedimento all’utenza.

3.6. A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. (noleggio)

3.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

3.8. Ai soggetti di cui ai punti 3.6 e 3.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento. (noleggio)

3.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 3.6 e 3.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.

3.10. E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di confermare ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

4. Disposizioni in tema di accesso alle Isole del Golfo.

Alle persone dirette verso le isole di Capri, Ischia e Procida, fatti salvi gli obblighi previsti dal precedente punto 3. della presente ordinanza, è fatto altresì obbligo di osservare le seguenti disposizioni: (limitazione libertà di circolazione)

4.1. Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero, nei casi consentiti dall’art.1, commi 2 e 4 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020:

- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi;

- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa e Pozzuoli;

- obbligo della prenotazione online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;

- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;

- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;

- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo;

- osservanza degli obblighi di cui al precedente punto 3.1 della presente Ordinanza.

- Spostamenti infraregionali: (limitazione libertà di circolazione)

- divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli imbarchi e gli sbarchi, fatta eccezione per le imbarcazioni ormeggiate presso i porti isolani e impegnate in spostamenti temporanei;

- obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti e aliscafi di linea dalle stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;

- obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;

- obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a 37,5°C, a test rapido Covid-19;

- divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;

- divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.

4.2. Agli esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli è fatto obbligo di mettere a disposizione delle ASL competenti e dell’Unità di Crisi regionale gli elenchi delle prenotazioni obbligatorie ricevute ai sensi del presente provvedimento, in tempo utile a consentire l’organizzazione dei controlli nonché a dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza. Agli stessi è fatto, altresì, obbligo di stretta osservanza delle misure di sicurezza e precauzionali di cui alle Linee guida nazionali e regionali in tema di TPL, a tutela degli operatori e degli utenti.

4.3. Ai Comuni delle località di imbarco per le isole del Golfo di Napoli, d’intesa con la Protezione civile regionale e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, è raccomandata la più ampia collaborazione, anche attraverso la Polizia Locale, per l’ordinato svolgimento delle operazioni di controllo di imbarco- sbarco, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, per quanto di rispettiva competenza.

5. Disposizioni in tema di attività motoria e sportiva. (sport)

5.1. È consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente. Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso della mascherina; per l’attività sportiva, ove incompatibile con l’uso della mascherina, è fatto comunque obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone. L’esercizio dell’attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico è consentito dalle ore 5,30 alle ore 8,30, a meno non si tratti di spazi destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali; nonché, senza limiti di orario, nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque nel rispetto del divieto di assembramenti. L’attività sportiva nei circoli ed associazioni sportive di discipline che consentono il rispetto della prescritta distanza interpersonale (quali tennis, ginnastica, pattinaggio) è limitata all’uso degli spazi all’aperto, salvo che, nelle more delle Linee Guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, specifiche e adeguate misure precauzionali obbligatorie siano state predisposte dalle federazioni, associazioni o circoli e validate dall’Unità di crisi regionale. Resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.

5.2. Fatte salve le vigenti disposizioni statali di settore, nelle more della definizione delle Linee guida previste dal DPCM 17 maggio 2020, sono consentite le attivtà sportive, anche agonistiche, purché in assenza di pubblico, svolte in strutture autorizzate all’aperto su ampi spazi (golf, motociclismo, equitazione, ippica), nel rispetto delle misure precauzionali predisposte dalle federazioni, associazioni, circoli o strutture e validate dall’Unità di crisi regionale.

6. Obbligo di utilizzo delle mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, all’aperto e al chiuso. (mascherine; spazi pubblici; dispositivi di protezione)

Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

7. Conferma dell’Ordinanza n. 47 del 16 maggio 2020.

Fino al 20 maggio 2020, per le motivazioni e finalità ivi espresse, è confermata l’Ordinanza n.47 del 16 maggio 2020, concernente specifiche disposizioni relative al Comune di Letino (CE).

8. Sanzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di sanzione pecuniaria da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio  di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

9. Rinvio al DPCM 17 maggio 2020.

Per quanto non espressamente derogato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.

10. La presente Ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1 , comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, al Ministro della Salute, è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, a RFI, a Trenitalia, a NTV, ai concessionari di trasporto pubblico su gomma a lunga percorrenza, ad Autostrade per l’Italia spa, alla GESAC spa., all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Napoli, Salerno, Castellammare), alle Capitanerie di Porto, alle società esercenti i servizi di collegamento marittimo con le isole del Golfo di Napoli, alle Camere di Commercio ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

Osservatorio sulle fonti

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