O.P.G.R. Campania 20 maggio 2020, n. 49 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 111 del 20/05/2020

Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; attività commerciali; ristorazione; mascherine; spazi pubblici; dispositivi di protezione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (omissis) 9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere                                                        adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile  2020  e  sue  eventuali modificazioni, nelle  more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del  presente  decreto,  sono  punite  con  la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio  o dell'attività da 5 a 30 giorni.  2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui  al  secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato   dalla    corrispondente    sanzione    accessoria definitivamente irrogata, in sede  di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati e, in particolare, l’art.1, comma 1, lett.q), a mente del quale “sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.(omissis)”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e,  in  relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati  del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un  aggravamento  del  rischio sanitario, individuato secondo i principi  per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato  10  e  secondo  i  criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il  Presidente  della  Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

VISTA l’Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, con la quale, tra l’altro:

- è stata confermata l’Ordinanza n.47 del 16 maggio 2020 con la quale, sulla base della situazione epidemiologica riscontrata nel Comune di Letino (CE), sono state dettate disposizioni limitative del transito in entrata e uscita nonché agli spostamenti e alle attività sul territorio comunale;

- con riferimento alle attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ferma la possibilità di esercizio dell’attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi, è stata disposta, a far data dal 18 maggio 2020, la ripresa per i bar dell’esercizio dell’attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all’interno dell’esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo e, a far data dal 21 maggio 2020, la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 alla Ordinanza;

- al fine di agevolare la fruizione dilazionata dei servizi e delle attività commerciali di cui si è consentita la riapertura, è stata disposta la possibilità di apertura degli esercizi commerciali e delle attività di servizi alla persona, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti;

- con riferimento alle attività mercatali, è stata confermata l’apertura limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all’Ordinanza n. 45 dell’8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento e si è disposta la sospensione delle attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate fino al 20 maggio 2020, nelle more dell’integrazione ed aggiornamento delle citate Linee guida, dando all’uopo mandato all’Unità di Crisi regionale, di concerto con l’ANCI e sentite le categorie interessate.

CONSIDERATO

- che, con riferimento alla situazione epidemiologica in atto nel Comune di Letino (CE), il Dipartimento di prevenzione della competente ASL di Caserta ha tra l’altro comunicato, con nota di data odierna, che gli screening effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato la sussistenza di ulteriori casi di positività rispetto a quelli rilevati al 16 maggio 2020, per una percentuale complessiva di abitanti affetti dal virus pari ad oggi a circa il 10% della popolazione residente;

- che, sulla base della situazione descritta dalla ASL, l’Unità di crisi regionale ha espresso avviso che occorra confermare ulteriormente le misure di prevenzione della diffusione del contagio adottate con la citata ordinanza n.47 del 16 maggio 2020 per ulteriori 7 giorni;

CONSIDERATO altresì

 

- che sono stati segnalati plurimi episodi di assembramenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, di giovani che, in violazione delle prescrizioni in tema di distanziamento interpersonale e di uso obbligatorio delle mascherine, creano situazioni di pericolo di diffusione del contagio, presso bar e locali per lo più nelle zone interne alle aree urbane della cd. “movida” nonché sui lungomari;

- che è necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegate alle descritte condotte, peraltro nella attuale fase di aumentata mobilità e di maggiori occasioni di contatti sociali, cui è intrinsecamente correlato un aumento del rischio rispetto alla cd. “fase 1” dell’emergenza;

- che, nella descritta ottica, risulta necessario, in particolare:        

a) disporre che i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. “movida”, e in particolare i bar, i baretti e le vinerie, gelaterie, pasticcerie, i chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, debbano osservare l’obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00;

 

b) disporre che gli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato- debbano osservare rigorosamente l’obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio;

 

c) raccomandare ai Comuni e alle altre Autorità competenti la intensificazione della vigilanza e dei controlli sull’osservanza del divieto di assembramento sancito dall’art.1, comma 8 del decreto-legge n.33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”;

 

d) raccomandare ai Comuni la adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell’art.1, comma 9 del citato decreto legge 33/2020;

 

e) richiamare il divieto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;

RILEVATO

- che l’Unità di crisi regionale con nota di data odierna ha trasmesso il Documento Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV2: Autoscuole - Centri di Istruzione Automobilistica- Scuole Nautiche- Studi di Consulenza Automobilistica, recanti le misure precauzionali obbligatorie per la riapertura e l’esercizio delle attività sopra indicate, redatto ad integrazione ed in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito istituzionale del MIT in data 17 maggio 2020 nonché il Documento Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2, nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) elaborate sulla base dell’istruttoria svolta d’intesa con l’ANCI e con le categorie interessate, in coerenza con il documento allegato n.17 al DPCM 17 maggio 2020;

RAVVISATO

- di dover consentire la ripresa delle attività sopra indicate, a far data dal giorno 22 maggio 2020, con obbligo di puntuale osservanza delle misure di cui ai menzionati documenti, che si allegano sub 1 e sub 2 alla presente Ordinanza;

- di dover confermare, altresì, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) in tutte le aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi gli uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente, quale necessaria misura finalizzata a prevenire e ridurre rischi di potenziali contagi nell’attuale periodo di progressivo incremento delle attività e della mobilità;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020, emana la seguente

ORDINANZA

 

  1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale fino al 3 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai bar, ai “baretti” e alle vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, è fatto obbligo di chiusura serale entro le ore 23,00; (ristorazione)

 

b) agli altri esercizi pubblici di ristorazione - per i quali non vige il limite orario sopra indicato- è fatto obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto e consegna a domicilio; (ristorazione)

 

c) è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento sancito dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 33/2020, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”; (limitazione libertà di circolazione)

 

d) è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi dell’art.1, comma 9, del citato decreto legge n.33/2020; (spazi pubblici)

 

e) si richiama altresì il divieto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgimento di eventi e attività di ogni genere in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al

  1. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita la ripresa delle attività delle Autoscuole - Centri di Istruzione Automobilistica- Scuole Nautiche- Studi di Consulenza Automobilistica, con obbligo di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.1 alla presente Ordinanza.

  1. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio 2020 è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n.2 alla presente Ordinanza. (attività commerciali)

  1. Resta confermato l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16 del decreto-legge n. 18/2020 (cd mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale, ivi compresi gli uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare convivente. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati. (dispositivi di protezione; mascherine)

  1. Fino al 27 maggio 2020, è ulteriormente confermata l’Ordinanza n. 47 del 16 maggio 2020, concernente specifiche disposizioni relative al Comune di Letino (CE).

  1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 della legge n. 689/1981,” Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

  1. Per quanto non espressamente derogato dal presente provvedimento, è fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020.

La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alla ASL di Caserta, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

 
   
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