O.P.G.R. Campania 24 maggio 2020, n. 51 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Stampa

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 113 del 24/05/2020

 

Parole di interesse: alberghi; sport; giochi; sanificazione; unità di crisi; cultura; ristorazione; trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 33 del 2020, a mente del quale "1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno  del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate  o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate daparticolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici eprivati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovveroper motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (omissis) 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (omissis) 14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti diprotocolli o linee guida idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi  di adeguatezza  e proporzionalità    con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti deiprotocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi  del medesimo articolo 2 ";

VISTO l'art. 2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n. 33 del 2020, a mente del quale "l. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.  2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati e, in particolare, l'allegato n.17;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 2, comma 11, a mente del quale "Pergarantire lo svolgimento delle attività produttive  in condizioni di sicurezza, le  Regioni  monitorano  con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio  emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo iprincipi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente  della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgentiper le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate   dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.I, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata cheporterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori diprocesso e risultato calcolati per ipropri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischioper ciascuna Regione/RA. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis )";

 

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report O: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 hl O:OO), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso;

VISTE le Ordinanze n. 48 del 17 maggio 2020, n. 49 del 20 maggio 2020 e n.50 del 22 maggio 2020, con le quali, sulla base  della situazione epidemiologica rilevata nella regione  e all'esito della elaborazione di idonee misure cli sicurezza e precauzionali da parte dell'Unità di Crisi regionale, e sulla base dell 'istruttoria svolta anche con le categorie interessate  sono state dettate disposjzjoni atte a consentire, sul terri torio regionale, la ripresa di talune attività commercial i, economiche e sociali tra quelle iillbite durante la cd. "Fase 1" dell'emergenza purchè nel rispetto delle menzionate misure di sicurezza e precauzionali e delle specifiche disposizioni dettate con le Ordinanze medesime, anche in merito alle attività a maggior rischio di assembramenti;

PRESO ATTO

 - che con nota di data odierna ad oggetto Riapertura delle strutture ricettive delle piscine e delle palestre, l'Unità di Crisi a conferma di precedente nota del 23 maggio 2020, ha comunicato che, "in relazione all'andamento epidemiologico ed ali 'ultimo report degli indicatori di soneglianza del Ministero della Salute che collocano la Campania nel rischio basso da Covid-19 - ritiene che si possa procedere alla riapertura delle seguenti attività economiche eproduttive: STRUTTURE RICETTIVE (alberghiere, strutture complementari di cui alla LR n. 5/2001 e s.m.i., L. R, n. 17/2001 s.m.i. e alloggi in agriturismo di cui alla LR n. 1512008 e s. m.i.) per le quali si allega specifico protocollo di sicurezza anti-diffusione Sars­ CoV-2, elaborato anche a seguito degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria e singoli albergatori; PISCINE, con esclusione di quelle ad usi speciali di cura  di riabilitazione e termale e quelle alimentata ad acqua di mare, per le  quali  si  allega  specifico protocollo  di  sicurezza  anti-diffusione  Sars-CoV-2  (omissis):

PALESTRE, per le quali si allega specffìco protocollo di sicurezza(omissis)

- che nella giornata del 23 maggio 2020 è stato rilevato un numero complessivo  di contagi  pari a 5 su un totale di tamponi scrutinati pari a 4.749, a conferma del trend di decrescita dei contagi;

RAVVISATO

- di dover consentire la ripresa delle attività inclicate nella nota citata dell'Unità di Crisi, in quanto valutate compatibili con 1’ulteriore evoluzione della situazione epidemiologica della regione, a far data dal giorno 25 maggio 2020, con obbligo di puntuale osservanza delle misure elaborate dalla stessa Unità di Crisi, che si allegano, rispettivamente, sub 1, 2 e 3 alla presente Ordinanza;

- di dover confermare le disposizioni di cui alle citate Ordinanze n. 48, n. 49 e n. 50, sopra menzionate;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione  del servlZlo sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria con effìcacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ", nonché "nelle medesime materie sono  emesse  dal presidente della giunta  regionale  e dal sindaco  ordinanze  di carattere  contingibile  ed urgente,  con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o dipregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, conparticolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione deiprovvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento dipiù ambiti territoriali regionali" ;

 

VISTA la legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente

ORDINANZA

 

1. Fatta  salva  l'adozione  di  ulteriori  provvedimenti  in  conseguenza  dell'evoluzione  della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:

a) dal 25 maggio 2020 è consentito l'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali bed and breaifast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo, nella stretta osservanza delle misure di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; (alberghi)

b) dal 25 maggio 2020 è consentito, purchè nel rispetto del Protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento, l'esercizio delle attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative, ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, ), ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, il cui esercizio - fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perché connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella c.d. "fase 1" dell'emergenza- è rinviato all'approvazione di apposite Misure di sicurezza condivise dalla Conferenza delle Regioni. La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque - con relativa annotazione - che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti fisici, chimici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche Misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell'ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l'uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature (ad es., scivoli, giostre acquatiche); (sport; giochi; sanificazione)

c) dal 25 maggio 2020 è consentito l'esercizio delle attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento; (sport)

d) è dato mandato all'Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività di formazione in loco, svolte dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, in conformità al documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 22 maggio 2020 e in tempo utile alla ripresa delle attività a far data dal 28 maggio Le attività potranno essere riprese previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC; (unità di crisi; istruzione)

e) è dato mandato all'Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività dei centri e circoli ricreativi e culturali, in tempo utile alla riapertura a far data dal 28 maggio 2020, previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC; (unità di crisi; cultura)

f) restano confermate le misure previste dall'Ordinanza 48 del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;

g) restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza 49 del 20 maggio 2020, con la precisazione che i bar, "baretti" ed altri esercizi ivi previsti- per i quali, per le motivazioni indicate nella citata Ordinanza, resta fermo l'obbligo di chiusura alle ore 23,00- possono aprire secondo quanto usualmente previsto, a partire dalle ore 5,00 del mattino; (ristorazione)

h) restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza 50 del 22 maggio 2020, con la precisazione che le previsioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 del relativo dispositivo, concernenti limiti numerici di imbarco di passeggeri e requisiti per lo sbarco presso le isole del Golfo si applicano anche ai natanti adibiti ad attività economica ( charter). (trasporto)

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni.

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dalle Ordinanze richiamate ai punti precedenti, è fatto salvo quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020.

  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.

  1. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.I , comma 16 decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alla ASL di Caserta, alle Camere di Commercio alle capitanerie di Porto ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ncorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Tags: , , , , , , , , , , ,