O.P.G.R. Campania 30 giugno 2020, n. 58 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. I9. Disposizioni concernenti i cd "Palazzi Cirio" (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE) – Proroga"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 135 del 30/06/2020.

Parole di interesse: permanenza domiciliare; limitazione libertà di circolazione; sorveglianza microbiologica; sanità; sanificazione; dispositivi di protezione; unità di crisi; limitazione libertà di riunione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi bili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare , l'art. I del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale " (omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita ' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 ";

VISTO l'art. 2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "l . Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui a/l'artico/o 1, comma 6, è punita ai sensi dell'artico/o 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l'art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie e l 'art. 10 (Esecuzione e monitoraggio delle misure);

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 1 1, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l 'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui a/l'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 1O e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui a/l'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui ali'art. I , comma 16 del decreto legge n .33 del 2020, ove si dispone che "Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si corifermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dal/ 'articolo 2, comma 11 del DPCM 261412020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile . Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis )";

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 6 I Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020 (aggiornati al 23 giugno 2020 hl 1:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso, con una allerta segnalata;

VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 del 2020, con le quali, in considerazione dell'andamento epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati con le stesse ordinanze;

VISTA l'Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento al territorio regionale è stato disposto, tra l'altro, che "l.3. Fino al 21 giugno 2020, è confermato l'obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all'aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e peri i portatori di patologie incompatibili con l'uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all'aperto. È fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza intepresonale di almeno I metro non sia assicurata" ;

VISTA l 'Ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020, con la quale è stato disposto, tra l 'altro, che "Con efficacia immediata e fino al 30 giugno 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono disposte le seguenti misure:

1.1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. "Palazzi Cirio" (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.

1.2. Ai cittadini di cui al precedente punto I .I è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente.

  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall'area di cui al precedente punto I . da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l 'uscita dall'area indicata per lo svolgimento di attività
  2. Il Comune di Mondragone (CE), d'intesa con l 'Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all'art. I , anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente
  3. Nell'area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura La vigilanza e il controllo dell'osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.
  4. La ASL competente - d'intesa, ove necessario, con l 'Jstituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di screening sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all'Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di
  5. Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per il periodo di vigenza della presente Ordinanza èfatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd.mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento
  6. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.3312020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto­ legge 25 marzo 2020, 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o del!' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima";

PRESO ATTO

- che il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta, con nota di data odierna ha rappresentato che "con nota del 22/06/2020 sono stati comunicati n. 10 casi Covid-19 positivi , occorsi nel Comune di Mondragone. Tali casi, sono ascrivibili a soggetti di nazionalità bulgara, domiciliati nel condominio <<Palazzi Cirio>>per cui è stato richiesto il lock down per l'aria interessata. A seguito di tale accadimento è stato attivato uno screening per tutta la popolazione dell'area circoscritta, effettuando circa 750 tamponi dai quali sono risultati positivi altri 33, che sommati ai precedenti n. 10, risulta un totale di n. 43 casi positivi. Successivamente è stata attivata una seconda attività di screening, con esecuzione di circa 3000 tamponi, da cui risultano attualmente le seguenti positività , ovvero, n. 28 casi così ripartiti: n. 2 in data 2710612020; n. 13 in data 28/06/2020; n. 13 in data 29/06/2020. Si evidenzia che n. 27 dei casi positivi rilevati, risultano essere dipendenti dell'Azienda Agricola <<Sviluppo Agricolo Bianchini s.r.l.>> sita in Via·Direttissima, Falciano del Massico (CE) (rilevati per date: n. 2 il giorno 2710612020; n. 11 il giorno 2810612020 e n. 14 il giorno 2910612020). I dipendenti della prefata azienda risultati positivi sono domiciliati come di seguito specificato: n. 18 nel Comune di Mondragone; n. 4 nel Comune di Falciano del Massico; n. 3 nel Comune di Sessa Aurunca; n. 1 nel Comune di Casale di Carino/a; n. 1 nel Comune di Recale. Dalla locale Unità Operativa di Prevenzione Collettiva è stata proposta la chiusura del! 'azienda agricola Bianchini per la sanificazione degli ambienti, con riapertura subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento Covid-19, con la riammissione dei dipendenti, non sottoposti a quarantena previa presentazione di documentazione attestante la negatività al Tnf e/o test sierologico e senza rischio di contagio. Pertanto, tenuto conto dell'andamento epidemiologico descritto, risulta necessario confermare lo stato di lock down relativo all'area del condominio <<Palazzi Cirio>>, ove risiede la maggior parte dei casi positivi di nazionalità bulgara, per un 'ulteriore settimana. Si sottolinea, inoltre la necessità, al fine di contenere l'espansione del focolaio , del mantenimento della sorveglianza sui soggetti sottoposti ad isolamento con il necessario ausilio delle Forze dell'Ordine. (omissis)";

CONSIDERATO

- che l 'Unità di Crisi regionale ha condiviso l'esigenza di proroga delle misure disposte con la richiamata ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020 per ulteriori sette giorni, al fine di effettuare ulteriori screening,..,,:e. precisamente il secondo tampone sia ai soggetti risultati positivi sia a coloro che sono attualmente in isolamento e che sono risultati negativi, dopo il periodo di possibile incubazione della malattia, mantenendo, al contempo, elevata la sorveglianza del territorio interessato dal predetto focolaio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';

VISTO l 'art.SO d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell 'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento dipiù ambiti territoriali regionali";

 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.1 17 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di efnergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione d i misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

 Con efficacia immediata e fino al 7 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono prorogate tutte le misure già disposte con l'ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020, e precisamente:

  1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. "Palazzi Cirio" (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni. (permanenza domiciliare; limitazione libertà di circolazione)
  1. Ai cittadini di cui al precedente punto 1 è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. (permanenza domiciliare; sorveglianza microbiologica)
  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall'area di cui al precedente punto 1 . da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbl igo di utilizzo di dispositivi di protezione individ uale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l'uscita dall'area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa. (sanità; sanificazione; dispositivi di protezione)
  1. II Comune di Mondragone (CE), d'intesa.con l'Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui al punto 1, anche attraverso la · somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento. (unità di crisi)
  1. Nell'area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell 'osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti. (limitazione libertà di circolazione)
  1. La ASL competente - d'intesa, ove necessario, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno-· assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di screening sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all 'Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza. (sorveglianza epidemiologica; unità di crisi).
  1. Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per i l periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbl igo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all 'aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale. (dispositivi di protezione; limitazione libertà di riunione)
  1. Ai sensi di quanto disposto dall 'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che i l fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto­ legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con mod ificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento d i una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
  1. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n .33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, al Comune di Mondragone (CE), alla Prefettura di Caserta, ali'Asi di Caserta, ali'ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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