O.P.G.R. Campania 1 luglio 2020, n. 59 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 136 del 01/07/2020.

Parole di interesse: ristorazione; trasporto; eventi; cultura; unità di crisi; misure di cautela; sport; unità di crisi, limiti orari.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l’art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ (omissis) 8. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.  In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto  del Ministro  della  salute  del  30  aprile  2020  e  sue  eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto- legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale,  le  violazioni  delle  disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del  presente decreto, sono punite  con  la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la  violazione  sia  commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura ridotta si applica l'articolo 4, comma  3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove  necessario  per  impedire  la  prosecuzione  o  la reiterazione della violazione, l'autorità procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è  scomputato  dalla  corrispondente  sanzione  accessoria definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso   di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione  amministrativa  è raddoppiata e  quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del  codice  penale  o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l’art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie e l’art. 10 (Esecuzione e monitoraggio delle misure);

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le  Regioni  monitorano  con  cadenza  giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono  comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato  10  e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020,  il  Presidente  della  Regione  propone  tempestivamente  al  Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie  e  urgenti  per  le  attivita'  produttive  delle  aree  del  territorio  regionale  specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020,  ove  si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 6 / Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020 (aggiornati al 23 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso, con n.1 allerta segnalata;

VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 del 2020, con le quali, in considerazione dell’andamento epidemiologico registrato dall’Unità di Crisi nell’ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati con le stesse ordinanze e sono state disposte limitazioni ad attività, sia economiche che sociali, in considerazione dei connessi rischi sotto il profilo epidemiologico;

VISTA l’Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento al territorio regionale è stato  disposto, tra l’altro, che “1.3. Fino al 21 giugno 2020, è confermato l’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all’aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e peri i portatori di patologie incompatibili con l’uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all’aperto. E’ fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata”;

PRESO ATTO

- che l’Unità di Crisi regionale, tenuto conto dell’andamento epidemiologico che registra un trend positivo su tutto il territorio regionale, con eccezione dei soli territori di Mondragone e Falciano del Massico, interessati da focolai circoscritti e monitorati dal competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta, ha espresso parere favorevole alla parziale rimodulazione delle misure disposte con le citate ordinanze e ha altresì trasmesso i protocolli elaborati in vista della ripresa in sicurezza di alcune attività, ad oggi inibite;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che sussistono i presupposti per adeguare il vigente regime concernente lo  svolgimento delle attività economiche e sociali e delle misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

 

  1. Con efficacia dalla data del presente provvedimento e fino al 15 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, si applicano le seguenti disposizioni:
    • 1.1 è prorogato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) nonché con distributori automatici; (ristorazione; limiti orari)
    • 1.2 dalle ore 22,00 alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi (ristorazione)
  2. Con efficacia dalla data del presente provvedimento è revocato il limite di utilizzo dei posti sui mezzi da diporto privati previsto dall’Ordinanza n.50 del 22 maggio (trasporto)
  3. E’ dato mandato all’Unità di Crisi regionale di aggiornare le Linee guida a tutt’oggi vigenti relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale, di linea e non di linea, marittimo e terrestre, in vista della riduzione dei limiti di presenza di passeggeri a bordo, in coerenza con l’attuale situazione epidemiologica. Le Linee guida, come aggiornate, sostituiscono quelle attualmente vigenti a decorrere dalla relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania e sul (unità di crisi; trasporto)
  4. Con decorrenza dalla data del presente provvedimento, sono consentiti gli spettacoli e le performance delle bande musicali, esclusivamente in postazione fissa (non in movimento), purché nella stretta osservanza delle misure precauzionali riportate nell’Allegato 9-“PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI” al DPCM 11 giugno 2020, per quanto (eventi; cultura)
  5. Con decorrenza dal giorno 4 luglio 2020, è consentita l’attività di ballo nelle discoteche e locali consimili, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente (misure di cautela)
  6. Con decorrenza dal giorno 6 luglio 2020, sono consentiti gli sport di contatto, nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 2 al presente (sport)
  7. Lo svolgimento di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, è consentito a partire dal giorno 10 luglio 2020, nella stretta osservanza delle misure precauzionali di cui al Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento. (misure di cautela; eventi)
  8. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le misure precauzionali relative alle attività delle sale gioco e scommesse sono aggiornate secondo quanto riportato nel documento allegato sub 4 al presente (misure di cautela)
  9. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n. 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento e dei documenti allo stesso allegati sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla  legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione  sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell' attivita' da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute, è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, all’ANCI Campania, ai Comuni ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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