D.G.R. Campania 11 marzo 2020 n. 134 - Emergenza epidemiologica covid-19. Disposizioni in materia di formazione professionale autofinanziata

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Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 42 del 16/03/2020

Parole di interesse: formazione; E-Learning.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che con DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, sono state estese all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che

  1. Il citato art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 dispone alla lettera h) che «sono sospesi (…) i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (…)»;
  2. numerose agenzie formative accreditate evidenziano la necessità di riprendere le attività formative con modalità alternative alla frequenza in aula, anche alla luce del fatto che la sospensione delle attività formative in corso di svolgimento potrebbe comportare problemi di gestione dei calendari e di recupero delle lezioni da parte degli enti accreditati;

CONSIDERATO inoltre che

  1. Il Manuale Operativo per la Formazione Autofinanziata approvato con D.D. n. 196 del 04/03/2020 prevede, con riferimento alle professioni non regolamentate, la possibilità di erogazione dei corsi di formazione a distanza mediante il ricorso all’E-Learning entro il limite dell’80% del monte ore totale (salvo diversa disposizione prevista nello Standard Formativo di dettaglio);
  2. le “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” approvate in data 25 luglio 2019 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome stabiliscono che “l’utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-Learning è consentito per i moduli formativi riguardanti gli aspetti teorici del percorso e che la percentuale massima consentita di impiego delle suddette modalità è pari al 30% del monte ore complessivo del corso, al netto dell’eventuale tirocinio/stage” e che “l’esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell’attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza”;

 DATO ATTO che

  1. Con l’espressione E-Learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.
  2. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie E-Learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all’apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

RITENUTO

  1. di dover autorizzare, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali prevista dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le agenzie accreditate per la formazione professionale a proseguire in modalità E-Learning le attività didattiche relative ai corsi autofinanziati avviati prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti;
  2. di dover precisare che, ai sensi dell’art.2 delle “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/e- learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome” approvate in data 25 luglio 2019 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le agenzie accreditate che intendano avvalersi della modalità E – Learning dovranno comunicare a mezzo pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in modo dettagliato ed esauriente le informazioni seguenti:
    1. gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell’ente accreditato, sede del corso);
    2. la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
    3. calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
    4. i media utilizzati (specificando la tecnologia o piattaforma che si intende impiegare);
    5. le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
    6. la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi
  3. di dover specificare che i tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzeranno sempre in presenza;

VISTI

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati: (formazione; E-Learning)

  1. di autorizzare, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti accreditati alla formazione professionale a realizzare le attività didattiche in modalità E-Learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti;
  2. di stabilire che – con riferimento alle professioni non regolamentate – il ricorso alla modalità E- Learning è consentito per un massimo dell’80% del monte ore complessivo del corso al netto dell’eventuale tirocinio/stage;
  3. di stabilire che – con riferimento alle professioni regolamentate – il ricorso alla modalità E-Learning, da realizzarsi nei tempi e nei modi stabiliti dalle “Linee Guida per l’utilizzo della modalità FAD/ E-Learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”, approvate in 25 luglio 2019 in Conferenza delle Regioni e Province Autonome, è consentito per un massimo del 30% del monte ore complessivo del corso al netto dell’eventuale tirocinio/stage;
  4. di stabilire inoltre che per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle disposizioni regionali vigenti, la parte di formazione d’aula eccedente i massimali di cui ai precedenti punti 2. e 3. possa essere comunque svolto in FAD/E-Learning, ma esclusivamente in modalità sincrona;
  5. di stabilire, conseguentemente, che gli enti accreditati alla formazione che intendono ricorrere alla formazione mediante E-Learning, che dovranno comunque mettere in condizione i competenti uffici regionali di poter svolgere le attività di controllo previste dalla vigente normativa, dovranno trasmettere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in modo dettagliato ed esauriente le informazioni seguenti:
    1. gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, titolo del corso, denominazione dell’ente accreditato, sede del corso);
    2. la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
    3. calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
    4. i media utilizzati (specificando la tecnologia o piattaforma che si intende impiegare);
    5. le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
    6. la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
  6. di specificare che i tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzeranno sempre in presenza;
  7. di stabilire che gli enti di formazione dovranno assicurare, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso formativo;
  8. di dare mandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili ed alla Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione di predisporre gli atti e le determinazioni consequenziali, per l’attuazione della presente deliberazione;
  9. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta, al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, agli Uffici competenti per la pubblicazione sul sito web e sul BURC
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