D.G.R. Campania 31 marzo 2020, n.160 - Dichiarazione dello stato di calamità per il comparto florovivaistico e zootecnico regionale a causa dell'emergenza epidemiologica covid- 19

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Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 69 del 06/04/2020

Parole di interesse: Regione; Campania; delibera Giunta regione; 31 marzo 2020; agricoltura; imprese; sostegni economici.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

  1. la Delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  2. il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020, convertito in L. n. 13 del 05.03.2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  3. le misure urgenti di contenimento, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da ultimo con D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che limitano la circolazione delle persone e dispongono la chiusura di molteplici attività;
  4. l’art. 1 del Decreto Legislativo 102/2004 istituisce il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) che ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;
  5. il Fondo di Solidarietà Nazionale prevede, tra l’altro, interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali e/o eventi eccezionali;
  6. il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell’11 novembre 2002, successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivi del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSEU), il cui obiettivo è quello di integrare gli sforzi degli stati membri per coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale;
  7. il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 all’articolo 1 comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,

CONSIDERATO che


TENUTO CONTO della necessità di sostenere le imprese florovivaistiche e zootecniche con interventi straordinari ai fini della ripresa economica e produttiva, attesa l’importanza strategica che alcuni comparti agricoli e zootecnici rivestono nel panorama produttivo e sull’economia complessiva del territorio regionale;

VISTO il decreto legislativo 102/2004;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

  1. di dichiarare lo stato di crisi per le imprese florovivaistiche e zootecniche danneggiate dalla perdurante fase emergenziale conseguente al contenimento del COVID-19; (imprese) (agricoltura)
  2. di chiedere al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di porre in essere ogni azione necessaria per l’attivazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004, delle risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale; (sostegni economici)
  3. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la trasmissione del presente provvedimento al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e definire procedure amministrative semplificate per l’accertamento ed il riconoscimento dei danni;
  4. di trasmettere il presente provvedimento:
    • alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per i provvedimenti consequenziali;
    • al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
    • al Burc per la pubblicazione
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