O.P.G.R. Emilia-R. in qualità di Commissario 15 Aprile 2020, n. 9 - Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori

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Titolo completo "Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19"

Pubblicata nel BUR n. 117 del 15 aprile 2020

Parole di interesse: attività lavorative.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 15 APRILE 2020, N.9

Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza n. 9 del 15 Aprile 2020

Disposizioni relative alla previsione straordinaria di deposito di Stato di Avanzamento Lavori per la liquidazione della quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere conseguente l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” ed in particolare il comma 4 dell’art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’ordinanza del Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del

23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Richiamate le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni locali al fine di limitare il contagio ed in particolare quanto disposto dal DPCM 22 marzo 2020 con il quale è stata prevista la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune indicate nell’Allegato 1 al medesimo decreto;

Considerato che:

- tali previsioni hanno di fatto ingenerato la sospensione dei lavori, tanto per effetto del DPCM 22 marzo 2020, quanto per la concreta impossibilità di proseguire a seguito delle diverse misure per il contenimento dell’emergenza previste;

- la certa assunzione di responsabilità e la profusione del massimo impegno, oltre che dalle strutture commissariali, da parte di Enti locali, privati beneficiari, professionisti ed imprese al fine di assicurare l’attuazione di ogni possibile misura atta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevata la necessità di agevolare l’erogazione di risorse, rispetto agli interventi in corso per cui sia intervenuta la sospensione dei cantieri consentendo:

- di derogare a quanto previsto all’art. 8 delle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 ed 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle percentuali di esecuzione dei lavori propedeutiche all’erogazione del contributo, consentendo la presentazione di uno stato di avanzamento lavori corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- di derogare a quanto previsto dall’Ordinanza commissariale n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni, riferita alle attività produttive, consentendo la presentazione di un ulteriore SAL, rispetto ai quattro previsti dall’ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 8 corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in caso di interventi non complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione;

- di definire modalità straordinarie di liquidazione dei SAL finali in deroga a quanto già previsto dalle sopra citate ordinanze.

Ritenuto pertanto di prevedere:

- la possibilità per i beneficiari, esclusivamente fino al termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ai fini di una corrispondente erogazione percentuale di contributo, di depositare tramite il tecnico incaricato, una tantum e in via eccezionale, uno stato d’avanzamento lavori corrispondente alla quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere avutasi per l’emergenza sanitaria;

- che per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione di quanto specificato al punto che precede, sarà possibile depositare uno dei SAL previsti dall’art. 8 delle medesime ordinanze, ad esclusione del SAL finale, attestando l’esecuzione di una percentuale di lavori ammissibili realizzati seppure inferiore a quella prevista;

- che ove opzionato detto deposito in deroga, la richiesta della residua percentuale prevista in via ordinaria dovrà essere cumulata nell’ambito del SAL ordinario successivo;

- che per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012, i Comuni possano autorizzare l’erogazione del contributo anche in misura parziale, corrispondente alla quota di lavori e di spese già realizzata e verificata, posticipando l’erogazione del residuo all’esito del completamento delle ulteriori verifiche e controlli necessari;

- che per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni sarà possibile depositare un SAL straordinario aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall’ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 8 corrispondente allo stato di consistenza maturato alla data di sospensione del cantiere a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in caso di interventi non complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione;

- che per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni l’importo del SAL straordinario, sommato ai SAL già depositati e liquidati, non potrà superare il 90% del contributo complessivo concesso;

- che per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni i beneficiari potranno richiedere di istruire le domande di Saldo, già protocollate sulla piattaforma, quale Stato di avanzamento Lavori, che sommato ai SAL già liquidati, non superi il 90% del contributo complessivo concesso; l’istruttoria sarà effettuata valutando la documentazione prodotta con modalità semplificate, in analogia con quanto previsto all’art. 14 bis.

Tutto ciò premesso

DISPONE (attività lavorative)

Art. 1 Stato di avanzamento lavori straordinario per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni

  1. Ai soli fini dell’erogazione di una percentuale di contributo corrispondente allo stato di consistenza del cantiere alla data di sospensione dello stesso a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito il deposito in deroga di uno dei SAL previsti dall’art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del SAL finale, che attesti l’esecuzione di una percentuale di lavori inferiore a quella stabilita dalle sopra citate ordinanze.
  2. Lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) di cui al comma precedente, redatto dal direttore dei lavori sulla base dello stato di consistenza alla sospensione del cantiere unitamente al certificato di sospensione dei lavori, deve essere presentato con le modalità previste dall’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per una sola volta, entro e non oltre il termine previsto dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e dovrà attestare l’esecuzione dei lavori non già rendicontati nelle richieste di SAL precedenti.
  3. Qualora per l’intervento sia intervenuta una variante sostanziale non è consentito il deposito di cui al comma 1 per le lavorazioni diverse da quelle ritenute ammissibili in sede di concessione.
  4. Qualora per il medesimo intervento sia già stato depositato in regime ordinario uno Stato di Avanzamento Lavori del quale non risulta ancora autorizzata l’erogazione da parte del Comune, il deposito di cui al comma 1 sarà consentito solo a conclusione del procedimento di autorizzazione all’erogazione richiamato.
  5. La percentuale di lavori di differenza rispetto a quanto previsto per ciascun SAL dall’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, della quale non attestata l’esecuzione nell’ambito del SAL di cui al comma 1, dovrà essere asseverata congiuntamente al SAL immediatamente successivo.
  6. Per i SAL finali già depositati alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, entro e non oltre il medesimo termine di cui al comma 2, in via eccezionale è consentito ai Comuni di autorizzare l’erogazione del contributo anche in misura parziale, corrispondente alla quota di lavori e di spese già realizzata e verificata, posticipando l’erogazione del residuo all’esito del completamento delle ulteriori verifiche e controlli necessari.

Art. 2 Stato di avanzamento lavori straordinario per gli interventi disciplinati dall’ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni

  1. In deroga a quanto previsto all’ultimo capoverso del comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni, anche in caso di interventi non particolarmente complessi e senza previa richiesta al Nucleo di Valutazione, in via straordinaria ed una tantum, i beneficiari potranno presentare un ulteriore Stato di Avanzamento Lavori, corrispondente alla quota parte di lavori realizzata fino alla data di sospensione del cantiere, avutasi per l’emergenza sanitaria e nella misura, sommato ai SAL già depositati e liquidati, non superiore al 90% del contributo complessivo concesso.
  2. Al fine di ottenere l’erogazione della parte di contributo, relativa al SAL di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà compilare la richiesta sull’applicativo web e caricare la documentazione prevista agli arrt. 14bis - anche in presenza di varianti non essenziali e non sostanziali, in deroga a quanto previsto dal comma 6 -, 14 ter - anche in presenza di varianti non essenziali e non sostanziali, in deroga a quanto previsto dal comma 3 -, 15 e 16 dell’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche ed integrazioni. La suddetta richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall’erogazione del SAL del contributo.
  3. Il beneficiario potrà presentare l’ulteriore Stato di Avanzamento Lavori, di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine previsto, dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
  4. Entro il termine di cui al precedente comma 3, i beneficiari potranno richiedere, attraverso la piattaforma SFINGE – sezione 'Comunicazioni di variazioni alla domanda’ -, di istruire le domande di Saldo, già protocollate sulla piattaforma, quale Stato di avanzamento Lavori, che sommato ai SAL già liquidati, non superi il 90% del contributo complessivo concesso. L’istruttoria dello Stato avanzamento Lavori sarà effettuata valutando la documentazione prodotta con modalità semplificate, in analogia con quanto previsto all’art. 14 bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e rinviando la verifica puntuale e dettagliata della suddetta documentazione nella fase di cui al successivo comma 5.
  1. Successivamente all’erogazione dello Stato avanzamento Lavori di cui al comma precedente, il Commissario Delegato provvederà di ufficio all’istruttoria della documentazione già presente sulla piattaforma SFINGE e relativa al saldo del contributo, instaurando un contraddittorio con il beneficiario attraverso richiesta di eventuali integrazioni. Terminato lo stato di emergenza di cui dal punto 1) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 il Commissario Delegato procederà al sopralluogo, secondo le modalità previste nel proprio Decreto n. 786/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

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