O.P.G.R. Emilia-R. in qualità di commissario delegato 20 marzo 2020, n. 3 - Proroghe e sospensione di termini

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Pubblicata nel BUR n. 78 del 20 marzo 2020)

Considerazioni: Il presente atto dispone la proroga e la sospensione di alcuni termini, a seguito della pandemia, per specifici atti previsti per la ricostruzione a seguito del sisma del 2012.

Parole di interesse: proroga termini; sospensione termini.

ORDINANZADEL PRESIDENTE IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 20 MARZO 2020, N.3

Proroghe e sospensione di termini

Ordinanza n. 3 del 20 Marzo 2020

Proroghe e sospensione di termini

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;

- il decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- l’ordinanza del Ministro della Salute d’Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

2

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi

per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;

- n. 32 del 28 aprile 2014 “Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo”;

- n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione

dei centri storici e dei centri urbani”;

- n. 71 del 17 ottobre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013.”;

- n. 15 del 14 aprile 2015 “Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 22, 33 e 71 del 2014”;

- n. 40 del 6 agosto 2015 “Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti gli obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo”;

- n. 13 del 21 marzo 2016 “Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014 e 15/2015”;

- n. 14 del 21 marzo 2016 “Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 12 del 23 maggio 2018 “Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre

il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi”;

- n. 24 del 12 ottobre 2018 “Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.”;

- n. 33 dell’11 dicembre 2018 “Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018”;

- n. 9 del 2 aprile 2019 “Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi”;

- n. 12 del 5 giugno 2019 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di edifici costituiti esclusivamente da unità pertinenziali inagibili, connesse ad abitazioni principali agibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012”;

- n. 23 del 30 luglio 2019 “Disposizioni relative alla concessione di contributi per il pagamento dei maggiori interessi maturati entro il 31/12/2019, in conseguenza della sospensione delle rate di 4 mutui e finanziamenti prevista a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi alluvionali e atmosferici del 2014 nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 27 del 30 ottobre 2019 “Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.”.

Verificato che nell’ambito dell’attività di monitoraggio svolta dal Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso dell’Agenzia regionale

per la ricostruzione è emerso che le attività istruttorie relative alle domande di contributo sono in fase

di completamento, residuando situazioni particolarmente complesse che richiedono approfondimenti

puntuali, nonché tempistiche più lunghe per la loro risoluzione;

Rilevato di consentire, in coerenza con quanto richiesto con note inviate al Commissario e all’Agenzia regionale per la ricostruzione e per le vie brevi da diversi Sindaci, la conclusione delle istruttorie superando il termine attualmente previsto dalle ordinanze commissariali, stante oltre alla rilevata complessità delle istanze residue, la situazione contingente connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha rallentato il lavoro di professionisti privati e uffici tecnici comunali;

Rilevata altresì la necessità di garantire il completamento delle attività istruttorie delle domande di contributo Mude relative alla ricostruzione privata al fine di assicurare il rientro della popolazione nelle abitazioni danneggiate nonché la ripresa delle attività produttive prevedendo la facoltà di superamento dei termini per la concessione dei contributi;

Ritenuto inoltre di mettere in atto tutte le azioni utili a garantire a ciascun beneficiario il diritto a ricevere il contributo, qualora sussistano le condizioni previste dalle ordinanze commissariali, consentendo il completamento delle istruttorie relative alle istanze presentate anche oltre la data del 31/03/2020.

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni locali al fine di limitare il contagio;

Rilevato che suddetta emergenza e le conseguenti misure rendono difficoltoso e in alcuni casi impossibile il proseguimento delle attività di reperimento documentazione, istruttoria, avanzamento cantieri, ecc. e pertanto si rende necessario e opportuno prorogare alcuni termini previsti in scadenza al 30 o 31 marzo 2020 nonché la sospensione di altri termini dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe previste con i provvedimenti che dispongono misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto pertanto di:

- prevedere la possibilità di derogare al termine del 31/03/2020 di cui all’ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019, previa specifica ed oggettiva motivazione da esplicitarsi nell’atto conclusivo del procedimento, in relazione alle domande di contributo MUDE caratterizzate da istruttorie particolarmente complesse;

- prevedere modalità differenziate di superamento dei suddetti termini per la concessione dei contributi in relazione all’entità delle istanze ancora in istruttoria ed in coerenza con quanto disposto con l’ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019;

- prorogare il termine per l’ultimazione dei lavori per gli interventi relativi alle istanze di contributo  segnalate ai sensi delle ordinanze 12 e 24/2018;

- prorogare il termine per il deposito delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di edifici costituiti esclusivamente da unità pertinenziali inagibili, connesse ad abitazioni principali agibili a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012;

- prorogare il termine per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del punto 5 dell’ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019;

- sospendere i seguenti termini:

o deposito del primo Stato di Avanzamento Lavori previsto dall’art. 2 dell’ordinanza 9 del 2 aprile 2019;

o deposito delle integrazioni ai sensi dell’art. 4 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012;

o riscontro alle richieste di integrazione effettuate nel corso dell’istruttoria delle domande di contributo ai sensi dell’ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019;

- prevedere quale periodo di sospensione dei lavori, il periodo corrispondente a quello di applicazione di straordinarie misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutto ciò premesso

DISPONE

Art. 1 Proroghe di termini (proroga termini)

  1. I Comuni di cui al punto 1 dell’ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019, con specifica ed oggettiva motivazione nell’atto conclusivo del procedimento, possono derogare al termine del 31/03/2020 emettendo l’ordinanza di concessione del contributo o provvedimento di rigetto comunque non oltre il termine del 30/09/2020. Il Comune informa il Commissario delle decisioni assunte con le modalità indicate nel paragrafo 1.1 della circolare PG/2020/0062022 del 28/01/2020.
  2. Il punto 2 dell’ordinanza n. 27 del 30 ottobre 2019, è cosi sostituito: “2. I Comuni non ricompresi nell’elenco di cui al precedente punto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 c. 1 dell’Ord.6 9/2019, con specifica ed oggettiva motivazione nell’atto conclusivo del procedimento, possono derogare al termine del 31/10/2019 emettendo l’ordinanza di concessione del contributo o provvedimento di rigetto comunque non oltre il termine del 30/6/2020”. Il Comune informa il Commissario delle decisioni assunte con le modalità indicate nel paragrafo 1.1 della circolare PG/2020/0062022 del 28/01/2020.”.
  3. All’articolo 3 comma 1 dell’ordinanza n. 9 del 2 Aprile 2019 il termine del 29 maggio 2020 è prorogato al 30 giugno 2020.
  4. All’articolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 12 del 5 giugno 2019 il termine del 31/03/2020 è prorogato al 30/06/2020.
  5. Al punto 5 dell’ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019 il termine del 30/03/2020 è prorogato al 30/06/2020.

Art. 2 Sospensione di termini (sospensione termini)

  1. Il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe previste con i provvedimenti che dispongono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è da includersi nelle sospensioni previste dall’articolo 7 comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. L’eventuale sospensione deve essere comunicata al Comune, da parte del professionista incaricato, per il tramite della piattaforma MUDE.
    La presente disposizione non deroga al termine stabilito al precedente art. 1 comma 3.
  1. A decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe previste con i provvedimenti che dispongono misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi:
    a) i termini per il deposito del primo Stato di Avanzamento Lavori previsto dall’art. 2 dell’ordinanza 9 del 2 aprile 2019;
    b) i termini per il deposito delle integrazioni ai sensi dell’art. 4 comma 4 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e dell’art. 4 comma 3 dell’ordinanza n. 12 del 5 giugno 2019;
    c) i termini per le integrazioni richieste nel corso dell’istruttoria delle domande di contributo ai sensi dell’ordinanza n. 23 del 30 luglio 2019.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitale)

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