O.P.G.R. Emilia-R. 12 giugno 2020, n. 109 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

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Pubblicata nel BUR n. 194 del 12 giugno 2020

Parole di interesse: eventi pubblici; giochi; assistenza; anziani; disabili; misure di cautela; cultura; spettacolo; formazione.

 

Regione Emilia-Romagna

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 GIUGNO 2020, N. 109

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Richiamati i propri Decreti:

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

- le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

- l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l’autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno consentire, a far data dal 15 giugno le attività di sagre e fiere, delle cerimonie e delle sale giochi per bambini;

Ritenuto opportuno consentire, a far data dal 19 giugno le attività delle discoteche, limitando l’attività del ballo esclusivamente negli spazi esterni;

Ritenuto opportuno fornire le indicazioni per regolamentare l’accesso alle strutture residenziali da parte dei familiari e delle altre persone che non fanno parte dello staff della struttura, con la finalità di garantire innanzitutto la sicurezza della comunità di ospiti preservandola dai rischi dell’infezione COVID-19;

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020, art. 1, comma 1 lettera m), stabilisce che le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività degli spettacoli, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

Ritenuto di ridefinire il numero massimo di spettatori non in cifra assoluta, ma in relazione alla capienza dei luoghi dove vengono svolti gli spettacoli;

Dato atto che con Ordinanza n. 87 del 23 maggio è stato approvato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 delle attività corsistiche” (allegato n. 1) in cui, al punto 6 CORSI DI MUSICA, si stabiliva che “Fino all’adozione di specifici protocolli, restano sospesi i corsi per l’insegnamento con strumenti a fiato”;

Considerato che con Ordinanza n. 98 del 6 giugno, a decorrere dal 15 giugno 2020, sono state consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le diposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo”, riportate nell’allegato n. 1 della medesima ordinanza, che comprendono specifiche indicazioni per gli strumenti musicali, compresi gli strumenti a fiato;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare le misure per l’esercizio in sicurezza dei corsi di musica per strumenti a fiato integrando le linee guida per la corsistica sopra richiamate;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

  1. a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sagre, delle manifestazioni fieristiche con qualifica locale ed eventi assimilabili secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili” allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto; (eventi pubblici)
  1. a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle cerimonie secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per cerimonie” allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
  1. a decorrere dal 15 giugno 2020, sono consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini” allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente Decreto; (giochi)
  1. a decorrere dal 19 giugno 2020, sono consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per discoteche” allegato n. 4, parte integrante e sostanziale del presente Decreto; (eventi pubblici)
  1. di adottare le “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili” allegato n. 5, parte integrante e sostanziale del presente Decreto; (assistenza) (anziani) (disabili)
  1. a parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze relativi a esercizi di somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive ed altri esercizi aperti al pubblico, le misure ivi previste sono integrate con le seguenti disposizioni:

a) “Non sono ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni nazionali/regionali. Tra queste, a titolo esemplificativo: gioco delle carte, giochi da tavolo, biliardino (calciobalilla), giochi di ruolo”; (giochi) (misure di cautela)

b) “È vietato mettere a disposizioni giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela”; (misure di cautela)

  1. a parziale modifica ed integrazione delle linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo allegato n. 1, dell’Ordinanza n. 98 del 6 giugno, le misure ivi previste sono modificate e integrate con le seguenti disposizioni: (cultura) (spettacolo)

a) “Gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;” (misure di cautela)

b) “Per spettacoli sia al chiuso che all’aperto il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. dalle CPVLPS e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli spettatori”; (misure di cautela)

  1. sono consentiti i corsi con strumenti a fiato secondo le disposizioni di seguito riportate che sostituiscono integralmente il punto 6 CORSI DI MUSICA del Protocollo per le attività corsistiche, allegato all’ordinanza n. 87 del 23 maggio 2020, a cui i corsi di strumenti a fiato e di ogni altro strumento si debbono in ogni caso attenere: (formazione)

CORSI DI MUSICA

“Per i corsi di musica, i corsisti devono essere posizionati ad almeno un metro di distanza, 1,5 metri per gli strumenti a fiato. Per tutti gli strumenti è preferibile l’utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.

L’insegnante e il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella custodia affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto. Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.”; (misure di cautela)

  1. con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a far data dal 19 giugno 2020;
  1. con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività degli eventi fieristici all’interno dei quartieri fieristici a far data dal 15 luglio 2020;
  1. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
  1. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

 

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