O.P.G.R. Friuli 3 maggio 2020, n. 13 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in materia di Trasporto Pubblico Locale

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Parole di interesse: trasporti

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID -19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera o) che prevede la <<possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;>>;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità); Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);

Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, contenente misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale;

Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, con la quale si è disposto: - La proroga dell’ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020; - Di prendere atto delle ulteriori misure adottate dalla società Trenitalia S.p.A. con note dd. 16/03/2020 e 18/03/2020; - Di demandare alle Aziende di Trasporto, la definizione ed attuazione, previa autorizzazione della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio, di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, in caso di scarsa o nulla affluenza costantemente rilevata, a partire dai servizi urbani di Pordenone e Udine e da un ulteriore affinamento dei servizi extraurbani, ferma restando la necessità di preservare un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità oggi presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;

Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020, con la quale si è disposta la proroga di efficacia delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 2/PC del 13 marzo 2020 e n. 5/PC del 25 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020;

Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 9/PC dell’11 aprile 2020, con la quale si è disposto: - la conferma di efficacia dalla data del 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 2/PC del 13 marzo 2020, n. 5/PC del 25 marzo 2020, già prorogate fino al 13 aprile 2020, in attuazione di quanto disposto dal DPCM dd. 10 aprile 2020; - di demandare alle Aziende di Trasporto, anche sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale ed attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti, assicurando la necessaria preventiva informazione ai viaggiatori;

Richiamata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC dell’11 aprile 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale si è, tra l’altro, disposto: - a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di utilizzare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio - che la suddetta disposizione si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che: - all’articolo 1, comma 1, dispone che << allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziale, la cui erogazione, deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti…; - all’art. 3, comma 1, dispone, tra l’altro, che <<sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti con cadenza ravvicinata>>, - all’art. 3 comma 2, dispone che << ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza…>>; - all’art. 3, comma 3, dispone che <<ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso>>; - all’articolo 7, comma 1, dispone che <<Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore, sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9>>; - all’articolo 7, comma 2, dispone che <<In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” , nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore, sottoscritto il 20 marzo 2020>> ; - all’articolo 9, comma 1, dispone, in ordine al monitoraggio delle misure, che <<1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata>> ; - all’articolo 10, comma 1, dispone che << le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;>>, - all’articolo 10, comma 3, dispone che << le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.>>;

Vista la nota inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Michieli, dai presidenti di Agens, Arrigo Giana e ASSTRA, Andrea Gibelli, nella quale si evidenzia come <<Il distanziamento ipotizzato di 1 metro per la Fase 2 limita la capacità del sistema dei trasporti di persone al 25-30% del numero dei passeggeri trasportati in condizioni di normalità. Tale limite riguarderebbe sia la capienza dei veicoli, sia quelli dei luoghi di attesa dei mezzi, siano essi stazioni o fermate di superficie. È di tutta evidenza che, conseguentemente, l’offerta di trasporto sarebbe assolutamente insufficiente – anche a fronte di una domanda che, prevedibilmente, sarà inferiore rispetto alla situazione pre-emergenza COVID-19 – con inevitabili gravi ripercussioni sulla ripresa delle attività economiche e sociali e quindi sul raggiungimento degli obiettivi della Fase 2>>;

Vista la nota del Ministero della Salute, dd. 29 aprile 2020, prot. U n. 14916 recante “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2.”;

Ritenuto che in conseguenza del riavvio delle attività stabilito con il citato DPCM 26 aprile 2002 occorre consentire la massima capacità di trasporto pubblico compatibile con il quadro epidemiologico ad oggi registrato nella regione e con il conseguente obiettivo di contrasto al contagio nonché consentire un ordinato accesso ai servizi di trasporto con l’obiettivo di favorire una fruizione organizzata; Ritenuto pertanto che, allo scopo di garantire una sufficiente capacità di trasporto, tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.3, commi 2 e 3 DPCM 26 aprile 2020 nei mezzi di trasporto pubblico, di poter consentire, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto dei mezzi;

Preso atto che: - con nota prot. n. TRINT/DPR.DRFVG\A\2020\0002145 dd. 29.04.2020, la Società Trenitalia s.p.a. ha comunicato il programma dei servizi di trasporto ferroviario regionale che saranno riattivati a partire dal giorno 4 maggio 2020, nonché le misure che saranno attivate progressivamente a bordo treno al fine di garantire le condizioni per evitare ulteriori forme di contagio, in conformità a quanto previsto all’allegato 9 del DPCM del 26 aprile 2020; - con nota prot. n. n. 3207 dd. 30.04.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha trasmesso il “piano per la riattivazione in due step dei servizi ferroviari c.d. indivisi”, proposto da Trenitalia, invitando le Regioni e Province Autonome a formulare eventuali osservazioni o richieste al suddetto piano di riattivazione, anche interessandone direttamente Trenitalia, con l’urgenza del caso, tenendo presente che lo stesso inizierà a decorrere, come dalla predetta comunicazione di Trenitalia, già dal 4 maggio p.v..; - la Regione, in data 02.05.2020, ha riscontrato la nota del Ministero dd. 30.04.2020, prendendo atto dei treni cd. ”Indivisi” che saranno riattivati dal 04.05.2020, evidenziando la necessità di integrazione degli stessi quanto prima con la riattivazione di ulteriori servizi cd. ”Indivisi”;

Ritenuto di definire un percorso operativo finalizzato ad assicurare, con la necessaria tempestività, la presenza di servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le esigenze di mobilità via via presenti ed in ragione di ciò:

- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS.  finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;

- di demandare alle Aziende di Trasporto, sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL di cui sopra, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi, necessarie ad assicurare un servizio sul territorio rispondente alle disposizioni emanate a tutela di viaggiatori e personale di bordo e alle esigenze di mobilità via via presenti;

- di prevedere, a partire dal 04.05.2020 e fino al 18.05.2020, salvo puntuali rimodulazioni dei servizi da attuare per affinare l’offerta in presenza di situazioni di domanda crescente che le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo, adottino le seguenti misure in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo:

dal 04.05.2020 al 09.05.2020: - servizio attuale (salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda).

dal 10.05.2020 al 17.05.2020 compresi (salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda): - servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: orario non scolastico; - servizio trasporto pubblico locale urbano dell’Unità di Gestione di Trieste: orario festivo invernale ad esclusione delle linee che non vengono ad oggi svolte nel festivo e delle linee a maggior frequentazione per le quali resta attivo il servizio feriale attuale; - servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale: orario non scolastico.

Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale:

dal 04.05.2020 al 09.05.2020: - servizio attuale (salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda).

dal 10.05.2020 al 17.05.2020 compresi (salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda): - senza le attuali riduzioni eccetto prosecuzione della sospensione di tutti i servizi svolti mediante autocorse; conferma della sospensione del servizio MICOTRA.

Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia s.p.a.:

dal 04.05.2020, servizio come comunicato dalla stessa Trenitalia con nota dd. 29.04.2020 e, per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali cd “Indivisi”, con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 30.04.2020, salvo ulteriori affinamenti e puntuali rimodulazioni e intensificazioni anche in esito alle richieste formulate dalla Regione con nota dd. 02.05.2020; conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana.

Ritenuto di disporre altresì per i vettori di TPL: - di avviare riguardo al TPL automobilistico in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio servizi TPL point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l’utilizzo di vettori ncc; - di confermare l’obbligo dell’utilizzo di mascherina alle fermate/stazioni/autostazioni e all’interno dei servizi di trasporto pubblico locale; - di assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 26.04.2020, compresa la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi quantomeno giornaliera; - di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all’interno dei mezzi del trasporto pubblico locale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

  1. alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo, di proseguire il servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come di seguito indicato:

Servizio di trasporto pubblico locale automobilistico e marittimo:

dal 04.05.2020 al 09.05.2020: servizio attuale, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda.

dal 10.05.2020 al 17.05.2020 compresi, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda: - servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: orario non scolastico; - servizio trasporto pubblico locale urbano dell’Unità di Gestione di Trieste: orario festivo invernale ad esclusione delle linee che non vengono ad oggi svolte nel festivo e delle linee a maggior frequentazione per le quali resta attivo il servizio feriale attuale.; - servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale: orario non scolastico.

Servizio ferroviario svolto dalla Società Ferrovie Udine Cividale:

dal 04.05.2020 al 09.05.2020: servizio attuale, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda.

dal 10.05.2020 al 17.05.2020 compresi, salvo puntuali rimodulazioni e intensificazioni al fine di corrispondere alle evoluzioni della domanda: senza le attuali riduzioni eccetto prosecuzione della sospensione di tutti i servizi svolti mediante autocorse; conferma della sospensione del servizio MICOTRA.

Servizio ferroviario regionale svolto dalla Società Trenitalia s.p.a.:

dal 04.05.2020, servizio come comunicato dalla stessa Trenitalia con nota dd. 29.04.2020 e, per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali cd “Indivisi”, con nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 30.04.2020, salvo ulteriori affinamenti e puntuali rimodulazioni e intensificazioni anche anche in esito alle richieste formulate dalla Regione con nota dd. 02.05.2020; conferma della sospensione dei servizi transfrontalieri da Trieste Centrale verso Lubiana.

  1. di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate.
  2. alle Aziende di Trasporto: a. sulla base delle azioni sui servizi di trasporto individuate dalla Cabina di Regia sul TPL di cui sopra, e previa autorizzazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, la definizione puntuale e l’attuazione delle rimodulazioni dei servizi di TPL automobilistici e marittimi; b. di avviare in forma sperimentale, sulla base di programmazioni autorizzate della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio servizi TPL automobilistici point to point, a chiamata e in altre forme flessibili finalizzati a assicurare la mobilità dei lavoratori da e verso le principali realtà produttive e poli servizi regionali, anche con l’utilizzo di vettori ncc; c. di assicurare la necessaria informazione ai viaggiatori, utilizzando tutte le modalità informative a disposizione, sulle modalità di accesso e stazionamento all’interno dei mezzi del trasporto pubblico locale, estendendo tale prescrizione anche ai gestori delle infrastrutture di interscambio (Centri di Interscambio modale, Stazioni, Autostazioni).
  3. l’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto pubblico di linea: - l’utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie di cui all’art. 3, commi 2 e 3 DPCM 26 aprile 2020 da parte dei passeggeri; - igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto; - posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri; è consentito l’utilizzo dei posti a sedere schiena contro schiena anche ad una distanza inferiore al metro; - tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione; - implementazione di sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare conta passeggeri); - al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore; - installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispense contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri; - sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista; - evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di un metro.
  4. l’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea: - il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente; - sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero; - nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso delle protezioni delle vie respiratore; - il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuale; - igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto; 6. di confermare l’obbligo dell’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del DPCM 26 aprile 2020 alle fermate/stazioni/autostazioni;
  5. di assicurare tutte le altre forme di prevenzione e tutela dal contagio in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 26.04.2020 compresa la sanificazione e l’igienizzazione dei mezzi quantomeno giornaliera. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA

 

 

 

 

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