O.P.G.R. Lazio 25 marzo 2020, n. Z00014 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Stampa

Titolo completo "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di depurazione".

Parole di interesse: rifiuti

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero 

VISTI gli articoli 32, 117, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO in particolare l’art. 191 del D. Lgs. 152/06, che prevede: “1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO l’art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTI:

- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 9 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la legge regionale n. 27/98 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

- la legge regionale n. 5/ 2014 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”;

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

ATTESO che con sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia è stata annullata la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. X/7076 dell'11 settembre 2017 nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura: a) un valore-limite pari a “mg/kg ss <10.000” per il parametro “Idrocarburi (C10-C40)”; b) un valore-limite pari “mg/kg Σ <50” per i parametri “Nonilfenolo”, “Nonilfenolo monoetossilato”, Nonilfenolo dietossilato”; 

CONSIDERATO che la sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia, relativamente ai limiti da applicare allo spandimento dei fanghi per i parametri idrocarburi (C10-C40) e fenoli, rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, richiamando esplicitamente i limiti previsti dall’allegato 5 al titolo V della parte Quarta;  

CONSIDERATO che tale circostanza aveva determinato una criticità nella gestione dei fanghi nella Regione Lazio e che con nota prot. 496779 del 9/8/2018 la Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti aveva chiesto parere ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 all’ARPA Lazio ed a tutte le ASL del territorio regionale, affinché gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati nella Regione Lazio, a fronte delle criticità di smaltimento dagli stessi segnalate, potessero derogare per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183 lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, ricevendo pareri favorevoli purché fosse garantito il rispetto delle norme di buona tecnica; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00001 del 06/09/2018, recante ”Ordinanza contingibile e urgente per ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane codice EER 190805, al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di depurazione.”; 

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, ed in particolare l’art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, che prevede “1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione  dei fanghi di depurazione, nelle more di  una  revisione  organica  della normativa di settore, continuano a valere, ai fini  dell'utilizzo  in agricoltura dei fanghi di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  a),  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del  predetto  decreto,  fatta  eccezione  ( per  gli   idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici  (IPA),  per  le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF),  per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio  …….omissis” 

CONSIDERATO che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono caratterizzati da un contenuto di idrocarburi (C10-C40) generalmente superiore ai limiti individuati dall’allegato 5 al titolo V della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 pertanto, in seguito alla sentenza del TAR Lombardia, gli impianti di trattamento dei fanghi hanno interrotto il riutilizzo fanghi in agricoltura e ne hanno altresì sospeso il ritiro, in particolare dagli impianti di depurazione delle acque reflue; 

PRESO ATTO che, nelle more della realizzazione di una impiantistica regionale che tutti i gestori dei servizi idrici hanno concordato e trasmesso alla Direzione competente con nota acquisita al prot. reg. n. 0653176 del 07-08-2019 di cui si è tenuto conto anche nell’aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti, ACEA ATO 2 aveva provveduto a destinare parte dei fanghi prodotti in impianti esteri ed in particolare in Svizzera ed in Spagna; 

VISTA la nota del gestore del servizio idrico integrato di ACEA ATO 2 prot. n. 190567/P del 6/3/2020, acquisita al protocollo regionale n 0226174 del 16-03-2020, trasmessa anche alla Prefettura di Roma e Dipartimento nazionale di Protezione civile, che rappresenta criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alla conseguente chiusura dei conferimenti per tutti i fanghi provenienti dall’Italia, disposta da un impianto ubicato in Spagna; 

CONSIDERATO che la produzione di fanghi è una conseguenza inevitabile del corretto ed efficiente espletamento del servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane, il cui esercizio è indispensabile per garantire la tutela dell’ambiente e della salute pubblica e la mancanza di modalità di gestione e destini per i fanghi prodotti dai depuratori potrebbe comportare il blocco del sistema di depurazione delle acque reflue; 

PRESO ATTO del documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19” approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si rileva che “L’emergenza sanitaria nazionale connessa all’infezione da virus SARS-Cov-2 sta determinando problematiche nel settore dei rifiuti, in particolar modo nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, dei fanghi generati dal trattamento delle acque reflue, nonché per i rifiuti prodotti dagli impianti produttivi. Le problematiche sono prevalentemente legate ad una carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l’assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di dover garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione. Considerate le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell’interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell’emergenza, in relazione alla presumibile necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
  2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
  3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
  4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario. Al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti si potrebbero valutare interventi, anche a carattere normativo e con il necessario raccordo con le autorità regionali, per: 1. incrementare la capacità di stoccaggio e deposito temporaneo sul territorio nazionale;”

CONSIDERATO che tale parere della rete SNPA, unitamente a quelli già rilasciati in precedenza sulla medesima situazione dalle ASL e da Arpa Lazio, costituisce il previsto di cui all’art. 191 del D.lgs. 152/2006; 

RITENUTO, pertanto, a seguito delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di dover individuare forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente prevedendo che gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805, possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2) del D.Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno, garantendo il rispetto delle norme di buona tecnica secondo le seguenti prescrizioni:

o Debbano essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;

o Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;

o Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;

o Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti;

o Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio.

RITENUTO necessario che gli impianti appartenenti alle tipologie sopra individuate, che ai sensi della presente ordinanza opereranno in deroga, siano tenuti a darne comunicazione a Regione Lazio, Arpa Lazio, ASL, Provincia e Comune di competenza dell’impianto;

STABILITO che la presente ordinanza è una misura straordinaria per il superamento delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata a consentire ai gestori degli impianti di depurazione della Regione Lazio di trovare soluzioni alternative alla gestione dei fanghi aventi codice EER 190805 entro il tempo di un anno stabilito come appresso 

ORDINA (rifiuti)

a seguito delle criticità connesse alla gestione dei fanghi da depurazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006,  di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei fanghi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, fermo restando che dovrà essere garantito in ogni modo il rispetto delle norme di buona tecnica e di igiene e sanità pubblica, con particolare attenzione alla presenza di ricettori sensibili nell’immediato intorno degli impianti, e di tutte le norme e prescrizioni non derogate presenti all’interno degli atti autorizzativi, prevedendo che:

- gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ubicati in Regione Lazio per il deposito temporaneo dei rifiuti individuati dal codice EER 190805 possano derogare al limite temporale di tre mesi previsto dall’art. 183, lettera bb) punto 2) del D. Lgs. n.152/2006, sempre e comunque entro il limite massimo di un anno secondo le seguenti prescrizioni:

-Debbano essere garantiti spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;

-Che considerata la consistenza fangosa e la naturale decomposizione a cui i rifiuti in questione sono destinati, oltre al rispetto delle necessarie norme tecniche di stoccaggio, siano previsti adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori colaticci prodotti dai materiali stoccati;

-Siano garantiti sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene;

-Siano predisposti idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario ed impedire rischi di contaminazione delle aree circostanti; o Siano garantite modalità aggiuntive di monitoraggio. 

I gestori sono obbligati a individuare nel tempo di cui alla presente ordinanza, soluzioni alternative di gestione dei fanghi prodotti.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, alle Province del Lazio e alla Città metropolitana di Roma Capitale, all’ARPA ed alle ASL della Regione Lazio. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

Tags: , , , ,