O.P.G.R. Lazio 25 marzo 2020, n. Z00015 - Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

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Titolo completo “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.”

Parole di interesse: attività lavorative; dispositivi di protezione; enti locali; imprese; limitazione libertà di circolazione; misure di cautela; permanenza domiciliare; quarantena; rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero 

VISTI gli articoli 32, 117, e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO in particolare l’art. 191 del D.Lgs. 152/06 che prevede: “1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini. 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;

VISTO l’art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione e ecodesign);

- Riutilizzo; - Riciclo sotto forma di materia;

- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;

- Smaltimento in discarica; VISTA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la Parte quarta, relativamente alle norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 concernente “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”

VISTO il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con DCR n. 14/2012;

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

CONSIDERATO che, in tale contesto, si impone l'assunzione immediata di ogni misura necessaria e urgente idonea a rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore di Sanità (I.I.S) con nota prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo 2020, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", precisa che: "i rifiuti in oggetto dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come definiti dal DPR n. 254/2003." Tuttavia, nella medesima circolare, si evidenzia che "nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l 'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, raccomanda alcune procedure considerate sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore del! 'igiene ambientale (Raccolta e smaltimento rifiuti)”;

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio ed ai Gestori degli impianti di gestione dei rifiuti urbani, prot. reg. n. 229413 del 17/03/2020, recante “Indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati. Emergenza COVID – 19”, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito delle disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità di cui alla succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/03/2020, sono stati chiariti alcuni elementi relativi alla gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio; 

CONSIDERATO che con Circolare della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ai Comuni del Lazio, prot. reg. n. 232424  del 19/03/2020, recante “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni.”, in considerazione della situazione di emergenza COVID-19 ed a seguito del  documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA il 18.03.2020, pubblicato sul sito della Regione Lazio, sotto l’argomento Rifiuti; 

RILEVATO che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con la succitata nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti:

- In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell’indifferenziato.

- Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale; I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell’ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;

- La citata nota dell’ISS, tra l’altro, prevede che: “ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l’incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”; 

PRESO ATTO del documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19” approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, inviato alla Regione Lazio da Arpa Lazio, in cui si conferma che la suddetta nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) costituisce, il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al contempo si forniscono le seguenti considerazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani: “Va in primo luogo ribadito che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali. Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale.

Ferme restando le cautele individuate dalla nota dell’ISS per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani;

  1. i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell’ISS, nell’indifferenziato;
  2. i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:

2.1 qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria, sono:

  1. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare; o
  2. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione;

2.2 in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori.” 

CONSIDERATO che il suddetto documento “Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19”, approvato all’unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo, costituisce il parere tecnico previsto dall’art. 191 del D.lgs. 152/2003; 

TENUTO CONTO che per la raccolta e il trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall’ISS:

il personale deve essere adeguatamente formato ed informato;

il personale deve essere dotato dei DPI necessari;

devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;

deve essere garantita una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana, anche attraverso, se del caso, circuiti di raccolta dedicati e/o a chiamata laddove richiesto da specifiche esigenze di carattere sanitario;

è consentito procedere, per esigenze organizzative o a causa di carenza del personale, a ridurre gli orari o, ove necessario, a sospendere temporaneamente l'apertura dei Centri di raccolta cercando, comunque, di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza; 

VALUTATO che attualmente la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio regionale avviene con l’avvio a trattamento negli impianti presenti nell’ATO di appartenenza o negli impianti presenti nell’ATO limitrofo in caso di non autosufficienza; 

CONSIDERATO che attualmente ogni Comune già conferisce in un impianto di trattamento dallo stesso individuato; 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, con nota prot. 243472 del 24/3/2020 ha chiesto ad ACEA Ambiente srl, gestore dell’impianto di Termovalorizzazione di San Vittore nel Lazio, la fattibilità tecnica dell’invio del rifiuto indifferenziato tal quale al processo termico e dei quantitativi giornalieri eventualmente accettabili;

VISTO il riscontro della società ACEA Ambiente srl prot. n. 0001814/20 del 25//03/2020, acquisito al prot. reg. n. 244595 del 25//03/2020 che ha comunicato, escludendo logicamente rifiuti ingombranti:

- le linee di impianto che possono essere utilizzate sono esclusivamente le linee 2 e 3 in quanto dotate di caricamento diretto del rifiuto dalle fosse di stoccaggio alla tramoggia di carico dei forni;

- il quantitativo massimo ammissibile in impianto, per motivazioni tecniche, è pari al 10% delle capacità di trattamento per un quantitativo massimo di circa 30 ton/giorno;

- il rifiuto deve essere opportunamente confezionato come previsto dalle “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19” al fine di evitare durante lo scarico dispersioni aerauliche e percolazioni;

- i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di attrezzature che garantiscono contro la possibilità di dispersioni derivanti dal rifiuto trasportato ed idonei allo scarico diretto in fossa in quanto non sono possibili trasferenze intermedie presso l’impianto: lo scarico dovrà avvenire senza operare “compattazione” dei sacchi;

- per ottimizzare la logistica viene chiesto di ottimizzare i trasporti con massimo due trasporti ed evitare la parcellizzazione dei conferimenti;

- derogare il controllo radiometrico in ingresso; 

CONSIDERATO, inoltre, che tale disponibilità potrebbe non essere sufficiente a tutte le esigenze della Regione Lazio e comunque tenuto conto delle altre possibilità indicate nella nota del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale – SNPA del data 23 marzo sopra riportata; 

CONSIDERATO, inoltre, che ogni impianto di trattamento dovrà valutare in base alla propria tipologia impiantistica, nonché in base alle modalità lavorative attuate, se riesce a garantire quanto riportato nel citato documento SNPA ed in particolare se “garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico”; 

VALUTATO, in base a tali indicazioni, che gli impianti TM non possano ricevere i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato; 

VALUTATO, infine, che qualora il processo termico – indicato come prioritario - non sia attuabile per tutti i rifiuti prodotti nelle abitazioni ove sono presenti soggetti positivi, e gli impianti di trattamento attualmente utilizzati dai Comuni non dovessero garantire quanto richiesto, sarà possibile conferire i rifiuti direttamente in discarica senza trattamento; 

RITENUTO che, quanto riportato nella citata nota “o direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione”, sia attuato con le seguenti prescrizioni:

- conferimento dei sacchetti integri all’interno di big-bags;

- posizionamento di tali big-bags contenenti il rifiuto indifferenziato proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, da smaltire in discarica in cassoni appositamente dedicati (D15) per 9 giorni;

- conferimento, dopo tale periodo temporale, del rifiuto in zona individuata della discarica e abbancato con modalità tali da minimizzare ogni forma di dispersione;

- obbligo di sanificazione dei cassoni dopo lo svuotamento. 

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l'epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell’ambiente; 

RITENUTO che, in tale contesto, si impone l'assunzione senza indugio di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica in atto, ivi compresa la necessità di assicurare le condizioni igienico-sanitarie in relazione alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tese a garantire la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente; 

RITENUTO di derogare a quanto stabilito all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e dal DM 27/9/2010 e s.m.i., nel caso fosse necessario lo smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato, proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, tal quale, come spiegato in premessa e come indicato nella nota del SNPA; 

RITENUTO di stabilire la durata delle misure oggetto della presente ordinanza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale; 

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; Emana la seguente  

ORDINA (rifiuti)

a seguito delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, anche in deroga alle disposizioni vigenti per garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente: 

  1. ai cittadini e ai soggetti produttori di rifiuti urbani

- nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che le mascherine monouso, i fazzoletti ed altre attrezzature monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato.

- nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, venga interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Gli utenti dovranno trattenere in casa i rifiuti indifferenziati prodotti e consegnarli unicamente secondo la frequenza e la modalità che saranno indicati dai Comuni. (quarantena) (limitazione libertà di circolazione) (permanenza domiciliare) (misure di cautela)

  1. ai Comuni: (enti locali)

1)  di stabilire nel proprio territorio, in base alle singole situazioni e valutazioni specifiche, se attivare o meno un circuito di raccolta con giro dedicato ai rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

2) Nel caso venga stabilito di attivare un circuito di raccolta differenziato, dovranno essere stabilite le modalità di conferimento con una frequenza minima della raccolta di 2 volte a settimana ed i sacchetti integri dovranno essere posizionati all’interno di big bags;

3) Ferme restando le cautele individuate dalla nota dell’ISS per garantire la tutela del personale addetto alla raccolta e del personale degli impianti, per la gestione dei rifiuti urbani:

  1. i rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sono avviati alle consuete modalità di gestione ad eccezione dei casi in cui tali rifiuti debbano essere conferiti, sulla base delle indicazioni dell’ISS, nell’indifferenziato;
  2. i rifiuti urbani indifferenziati, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono classificati con il codice 200301 e gestiti secondo le seguenti modalità:

3.b.1) qualora raccolti con giro dedicato, i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, sono:

  1. prioritariamente avviati a incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
  2. laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico, agli impianti di sterilizzazione.

iii. laddove le modalità di gestione di cui ai punti i e ii, non possa essere attuata, i rifiuti sono conferiti direttamente in discarica, senza alcun trattamento preliminare (previo inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags), limitando il più possibile, nella fase di coltivazione della discarica, la movimentazione dei rifiuti che andranno possibilmente confinati in zone definite della discarica. Deve essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma dispersione;

3.b.2) in tutti gli altri casi, i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta da parte degli operatori. 

4) qualora i Comuni intendano avviare i propri rifiuti secondo quanto previsto al precedente punto 3.b.1) dovranno fare in modo che il conferimento avvenga non in maniera puntuale, ma disporre che le società che svolgono il servizio di raccolta si raccordino per evitare conferimenti singoli; (esecuzione delle misure)

5) per la sanificazione delle zone urbane vengano rispettate le “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza COVID-19 e sue evoluzioni.” del 18/3/2020 già messe a disposizione dei comuni del Lazio; 

  1. Per le società che svolgono il servizio di raccolta e trasporto dovranno essere adottate le cautele indicate dall’ISS: (imprese) (attività lavorative)

- il personale deve essere adeguatamente formato ed informato;

- il personale deve essere dotato dei DPI necessari; (dispositivi di protezione)

- devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle divise;

- è consentito procedere, per esigenze organizzative o a causa di carenza del personale, a ridurre gli orari o, ove necessario, a sospendere temporaneamente l'apertura dei Centri di raccolta cercando, comunque, di assicurare il conferimento dei rifiuti delle attività produttive assimilate alle utenze domestiche il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza.

Qualora sia individuato, quale destinazione del rifiuto, l’impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl, e le discariche, i conferimenti presso questi impianti non dovranno avvenire singolarmente, ma per il tramite di conferimento raggruppato, minimizzando il numero di accessi, anche per il tramite degli impianti di conferimento abituali che si rendessero disponibili. 

  1. Per gli impianti di gestione dei rifiuti connessi al ciclo degli urbani della Regione Lazio:

1) Per l’impianto di termovalorizzazione di Acea Ambiente srl, sito nel Comune di San Vittore nel Lazio:

  1. di accettare in ingresso fino a 30 ton/giorno di rifiuto urbano indifferenziato, provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, avente EER 200301;
  2. di avviare a combustione il suddetto rifiuto avente EER 200301 unitamente al CDR/CSS avente EER 191219 nelle linee 2 e 3 per un quantitativo complessivo giornaliero pari a 30 ton/giorno;
  3. di sanificare regolarmente la fossa di stoccaggio;
  4. di derogare al controllo radiometrico in ingresso ed alle modalità di accettazione del rifiuto disposte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale e nel PMeC;

2) Agli impianti di trattamento meccanico biologico: SAF spa sito in comune di Colfelice, Ecologia Viterbo srl sito in Comune di Viterbo, RIDA Ambiente srl sito in Aprilia, AMA spa  impianto di  Roccacencia e TMB 1 e 2 di Malagrotta – Amministrazione Giudiziaria di E.Giovi – in Comune di Roma, di valutare se vengono rispettati i criteri indicati nella nota in premessa ed in particolare se i propri processi “garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o stabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio biologico” e di comunicare, entro 24 ore ai Comuni propri conferitori, la possibilità di poter ricevere o meno  i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato; 

3) Alla soc. Ecologia Viterbo srl ed alla soc. MAD srl, quali gestori di discarica, in caso di necessità residua da parte dei comuni, rispetto a quella offerta dagli impianti di cui ai sopracitati punti 1) e 2): 

  1. di accettare in ingresso in discarica il rifiuto indifferenziato proveniente da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, raccolti con circuito dedicato, avente EER 200301 conferiti in sacchetti integri all’interno di big-bags;
  2. di porre in D15 tale rifiuto per giorni 9 all’interno di big-bags all’interno di cassoni in area idonea;
  3. di abbancare, dopo tale periodo temporale, il rifiuto in zona individuata della discarica con modalità tali da minimizzare ogni forma di dispersione;
  4. obbligo di sanificazione dei cassoni dopo lo svuotamento.

Lo smaltimento di tale rifiuto avente EER 200301 è disposto in deroga all’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2003 e al DM 27/9/2010 e s.m.i.. 

La presente ordinanza ha durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza a livello nazionale, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale. 

La Direzione Regionale Politiche Ambientale e Ciclo dei Rifiuti è disponibile per ogni chiarimento sull’attuazione di quanto sopra ordinato 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, alle Province del Lazio e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai Comuni, ai soggetti gestori dei servizi di raccolta e igiene urbana per il tramite dei Comuni, ai Gestori degli impianti per il trattamento rifiuti urbani, ai Prefetti, all’ARPA ed alle ASL della Regione Lazio.  

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi. 

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

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