Lazio - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lazio 27 marzo 2020, n. Z00020 - Ulteriori misure relative al Comune di Fondi

Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al Comune di Fondi”.

  • Ambito: misure di contenimento speciali per il Comune di Fondi

Parole di interesse: attività lavorative; cimiteri; contenimento territoriale; imprese; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; parchi; trasporti; uffici pubblici.    

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020; Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch  all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”; 

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTE le seguenti Ordinanze:

- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;

- n. Z00006 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTE le ulteriori ordinanze:

-  n. Z0008 del 13 marzo 2020;

- n. Z0009 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”  che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 che ha modificato l’elenco della attività consentite secondo i codici ATECO di cui al DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO l’art. 1, comma 5 del Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che stabilisce: “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;

CONSIDERATO

che, a seguito del costante monitoraggio dei casi COVID-19 nel Comune di Fondi e dell’aumento considerevole dei contagiati in rapporto alla popolazione, in parte ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia di Latina ed in parte presso la provincia di Roma, la Regione ha adottato, al fine di contenere il contagio, l’Ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure relative al comune di Fondi”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che le Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2”;

VISTO inoltre, l’articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l’ordinanza n. Z00018 del 26 marzo 2020;

CONSIDERATO che il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente la citata ordinanza n. Z00018 del 26 marzo 2020 per l’esigenza di fornire indicazioni più puntuali;

SENTITI in proposito il Prefetto di Latina e l’autorità locale;

RITENUTO necessario garantire il coordinamento tra le disposizioni nazionali in materia di attività produttive e le attività di rilevanza strategica per l'economia Nazionale e le disposizioni indispensabili ad introdurre misure restrittive sul territorio regionale, per fronteggiare situazioni specifiche di aggravamento del rischio sanitario;

RITENUTO necessario, altresì, in ragione del susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali, fornire specifiche indicazioni anche utili al coordinamento tra queste e l’ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, ai fini del contenimento del contagio;

CONSIDERATO

che in data 24 marzo 2020, per effetto del controllo disposto dall’ordinanza n. Z000012 del 19 marzo 2020, è stato possibile isolare un primo caso positivo COVID 19 al MOF e sono state attivate le ulteriori misure di sorveglianza, con conseguente esecuzione di esami diagnostici sui casi sospetti;

che la situazione del Comune di Fondi, alla data odierna, come rappresentata dalla Asl di Latina è la seguente: 63 casi positivi, 54 pazienti in carico, 31 pazienti ricoverati e 4 decessi, cui va aggiunto il decesso di paziente residente a Lenola con link epidemiologico sul Comune di Fondi; 

in relazione ai casi positivi la prevalenza nel Comune di Fondi è pari a circa 15,75 casi per 10.000 abitanti, contro i 4,12 dell’intera Provincia di Latina;

CONSIDERATO che la stessa ASL, in considerazione dei buoni risultati conseguiti nei primi giorni dell’ordinanza n. Z00012 citata e il permanere di una situazione di diffusione importante, tra i residenti di Fondi, del COVID-19, ritiene opportuno mantenere le misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio all’interno del Comune di Fondi e verso altre realtà;

TENUTO CONTO delle segnalazioni pervenute dalle autorità locali, diffuse anche a mezzo stampa in data 26 marzo 2020, dell’eccessiva mobilità delle persone nell’ambito del territorio del Comune di Fondi che rischia di aumentare la diffusione ed il contagio del virus;

TENUTO CONTO del confronto avvenuto tra Regione Lazio, Comune di Fondi, ASL di Latina ed il Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico in data odierna;

RITENUTO inoltre dover sottoporre all’attenzione del Governo e del legislatore nazionale la necessità che le misure di maggiore sostegno economico per le imprese e le famiglie, da definire con i successivi decreti legge per i comuni interessati, siano estesi al territorio del Comune di Fondi, in ragione delle maggiori misure restrittive assunte per fronteggiare la diffusione del contagio;  

RITENUTO necessario e urgente confermare e rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, di regolare l’ambito di assistenza territoriale e prevenire ulteriori forme di contagio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare provvedimenti e misure aggiuntive a quelle già definite a livello nazionale e regionale, confermando le azioni intraprese con l’ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020 e fornendo maggiori chiarimenti; 

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 come integrate dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata all’ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, le seguenti, ulteriori misure: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)

MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

  1. divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale; (limitazione libertà di circolazione)
  2. divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che:
  3. a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal Comune;
  4. b) per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità;
  5. c) per raggiungere i servizi sanitari del Comune di Fondi al solo fine di svolgere le attività sanitarie e gli accertamenti diagnostici indifferibili o comunque urgenti;
  6. d) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità, limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi;
  7. e) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020, da comprovare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e attestazione certificata dell’azienda di appartenenza;

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI

  1. sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; (uffici pubblici)
  2. il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari, guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dipendenti di Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli Uffici postali di riferimento; (limitazione libertà di circolazione)
  3. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario; (trasporti)
  4. chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; (parchi)
  5. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme. (cimiteri)

MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE (imprese) (attività lavorative)

  1. sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali nel Comune di Fondi, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e presidi sanitari, edicole, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie, sportelli Bancari e Postali nonché servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti;
  2. per le attività della filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo di Fondi si applicano le prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020;
  3. le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica dell’intero territorio comunale, pure svolte all’interno dell’area del MOF e connesse alla filiera agroalimentare del Mercato ortofrutticolo, possono essere espletate anche al di fuori degli orari e dei giorni previsti nell’ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le ore 18:00, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio (distanziamento sociale, uso DPI etc..);
  4. il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al punto 9 e 10 nel Comune di Fondi è autorizzato, in ingresso e uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa. (trasporti)

La presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente la n. 18 del 26 marzo 2020 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, viene trasmessa al sindaco del Comune di Fondi e al Prefetto di Latina.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità

Alessio D’Amato

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

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