O.P.G.R. Lazio 15 aprile 2020, n. Z00029 - Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile

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Ttiolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile”.

Ambito: attività agricoli e pastorali svolte in forma amatoriale

Parole di interesse: agricoltura; misure di contenimento e gestione

VISTO l’art. 32 della Costituzione; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione civile”

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché la relativa Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 del Ministro dell’Interno destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”;

- il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

 - il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che modifica il regime della sospensione delle attività produttive e commerciali e delle relative esclusioni, con efficacia fino al 3 maggio 2020; 

ATTESO che: 

- l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

- a norma del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del suindicato D. Lgs. n. 1 del 2018, il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile e la gestione dell'emergenza consiste:

nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività' di informazione alla popolazione;

nel superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

- le dimensioni regionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale;

RICHIAMATO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 649 dell’11 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 650 del 16 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 653 del 20 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 656 del 26 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 657 del 28 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 659 del 1° aprile 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome; 

TENUTO CONTO dello schema di ordinanza di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 che va adottato nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 2020, inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19: Z00002 del 26 febbraio, Z00003 del 6 marzo, Z00004 dell’8 marzo, Z00005 del 9 marzo, Z00006 del 10 marzo, Z00007 del 12 marzo, Z00008 del 13 marzo, Z00009 del 17 marzo, Z00010 del 17 marzo, Z00011 del 18 marzo, Z00012 del 19 marzo, Z00013 del 20 marzo, Z00014 del 25 marzo, Z00015 del 25 marzo, Z00016 del 25 marzo, Z00017 del 26 marzo, Z00019 del 26 marzo, Z00020 del 27 marzo, Z00021 del 30 marzo, Z00022 del 1° aprile, Z00023 del 3 aprile, Z00024 del 9 aprile, Z00025 del 10 aprile e Z00026 del 13 aprile, nonché i relativi ed eventuali documenti integrativi;  

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 introduce misure finalizzate ad una graduale riapertura delle attività sul territorio nazionale ed in particolare:

  1. all’allegato 3 prevede i nuovi codici ATECO inerenti le attività produttive industriali e commerciali esclusi dal divieto di riapertura, di seguito riportati:
  2. a) ATECO 2 “Silvicoltura ed utilizzo attività forestali”;
  3. b) ATECO 81.3 “Cura e manutenzione del paesaggio con esclusione delle attività di realizzazione”;
  4. al comma 12 dell’articolo 2 dispone che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;

CONSIDERATO che sulla base del citato DPCM 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a); 

TENUTO CONTO che l’epidemia di COVID-19 rappresenta una grave emergenza sanitaria, ma anche un durissimo colpo per l’economia della Regione Lazio ed in generale per quella italiana. Le diverse misure di contenimento adottate dallo Stato, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, hanno un impatto immediato, anche sulla liquidità delle imprese e delle famiglie; 

CONSIDERATO che l’attività di coltivazione di colture agricole e di tutela degli animali da cortile allevati è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti, ricavati dalle attività, all’autoconsumo familiare; 

ATTESO che l’omissione di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la produzione oltre che lo spreco di importanti risorse alimentari; 

TENUTO CONTO le attività di coltivazione del fondo agricolo sono da considerarsi essenziali e di assoluta urgenza e necessità anche per il diverso e fondamentale profilo relativo al rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli, sebbene in forma amatoriale; 

RITENUTO che lo spostamento all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni: 

  1. per non più di una volta al giorno;
  2. da un solo componente del nucleo familiare;
  3. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;

ATTESO che alcune delle menzionate Ordinanze del Presidente della Regione recano specifiche misure per taluni comuni del Lazio ove, in considerazione della particolare diffusione del virus, si è reso necessario rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie, disponendo tra l’altro il divieto di allontanamento dal comune di tutte le persone ivi presenti e il divieto di accesso al territorio comunale medesimo; 

RITENUTO opportuno stabilire, per i Comuni per i quali sono in vigore divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo, disposti da specifiche Ordinanze del Presidente della Regione e fino al perdurare delle stesse, nonché per gli ulteriori comuni interessati da successive eventuali particolari Ordinanze del Presidente di contenimento del contagio, che lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19, e comunque alle seguenti condizioni:

  1. per non più di una volta al giorno;
  2. da un solo componente del nucleo familiare;
  3. limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;

ORDINA 

Ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure: (misure di contenimento e gestione) (agricoltura)

  1. lo spostamento all’interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle seguenti condizioni:
    a) per non più di una volta al giorno;
    b) da un solo componente del nucleo familiare;
    c) limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;
  2. per i Comuni per i quali sono in vigore divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo, disposti da specifiche Ordinanze del Presidente della Regione e fino al perdurare delle stesse, nonché per gli ulteriori comuni interessati da successive eventuali particolari Ordinanze del Presidente di contenimento del contagio, che lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile è consentito esclusivamente nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19 e comunque alle condizioni di cui alle lettere a) b) e c) del punto 1.

Le predette misure sono efficaci fino al 3 maggio 2020, salvo proroga.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Giunta della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

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