O.P.G.R. Lazio 8 maggio 2020, n. Z00039 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

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Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Parole di interesse: benessere; disabilità; dispositivi di protezione; imprese; mascherina chirurgica; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; misure di sorveglianza; obbligo comunicazione; permanenza domiciliare; proroga; sanità;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, n. 44 del 22 febbraio 2020 e le ordinanze del Ministro della salute adottate d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 e con Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 e Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020;

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster;

VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27 i decreti legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11 e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati, ma restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”  che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTI i decreti del presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile 2020;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 2020, inerenti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Z00002 del 26 febbraio, Z00003 del 6 marzo, Z00004 dell’8 marzo, Z00005 del 9 marzo, Z00006 del 10 marzo, Z00007 del 12 marzo, Z00008 del 13 marzo, Z00009 del 17 marzo, Z00010 del 17 marzo, Z00011 del 18 marzo, Z00012 del 19 marzo, Z00013 del 20 marzo, Z00014 del 25 marzo, Z00015 del 25 marzo, Z00016 del 25 marzo, Z00017 del 26 marzo, Z00019 del 26 marzo, Z00020 del 27 marzo, Z00021 del 30 marzo, Z00022 del 1° aprile, Z00023 del 3 aprile, Z00024 del 9 aprile, Z00025 del 10 aprile, Z00026 del 13 aprile, Z00027 del 14 aprile, Z00028 del 15 aprile, Z00029 del 15 aprile, Z00030 del 15 aprile, Z00031 del 15 aprile, Z00033 del 18 aprile, Z00034 del 18 aprile, Z00035 del 24 aprile 2020, Z00036 del 27 aprile 2020, Z00037 del 30 aprile 2020; 

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 3 che stabilisce che le Regioni “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2”;

VISTO inoltre, l’articolo 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti legge n. 22 e 23 dell’8 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 che disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

CONSIDERATO che

l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere;

l’ordinanza n. Z00038 del 2 maggio 2020 ha previsto al punto 1. “Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all’art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all’adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all’Azienda sanitaria locale di riferimento”;

che è in corso sia l’elaborazione del piano territoriale per le strutture sanitarie, nelle sue molteplici articolazioni correlate ai diversi setting dell’assistenza territoriale, che del piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 in merito alla sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti nel periodo 23 febbraio-15 maggio 2020;

RITENUTO opportuno

intervenire a chiarimento di alcune disposizioni regionali e dettare specifica disciplina transitoria prevedendo che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del regolamento regionale 6 novembre 2019 n. 20, sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello individuato anche in attuazione della Determinazione G04318 del 15 aprile 2020 “Costituzione Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2” ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall’Azienda sanitaria;

prevedere la prosecuzione delle sole misure relative all’assistenza sanitaria di cui all’ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020 punti 1 (centri termali), 2 (centri di riabilitazione per soggetti disabili) e 4 (valutazione di eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti) fino al 3 giugno 2020, salvo diversa disposizione dalla Direzione regionale salute in raccordo con Unità di crisi della Regione Lazio per la gestione epidemiologica da COVID-19;

prevedere, altresì, la prosecuzione delle misure dettate dall’ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020 fino all’adozione, da parte della Direzione regionale salute in raccordo con Unità di crisi della Regione Lazio per la gestione epidemiologica da COVID-19, del piano regionale territoriale sanitario o di uno o più specifici documenti tecnici, correlati ai diversi setting dell’assistenza territoriale, quale parte integrante del piano medesimo, anche in attuazione dell’art. 8 del DPCM 26 aprile 2020;

precisare le misure circa l’ingresso nella Regione Lazio e la conseguente dichiarazione con la compilazione e invio del questionario aggiornato “SONO NEL LAZIO” secondo quanto riportato nel dispositivo;

VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l’ambito di assistenza territoriale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica; su indicazione dell’Unità di Crisi regionale

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: (misure di contenimento e gestione)

  1. che il termine del 31 dicembre 2019, di cui all’art. 32 del regolamento regionale 6 novembre 2019 n. 20, sia differito al termine di conclusione del periodo emergenziale e che la Regione possa avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello individuato anche in attuazione della Determinazione G04318 del 15 aprile 2020 “Costituzione Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2” ai fini dell’accertamento, in qualsiasi momento, dell’esistenza o della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell’ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall’Azienda sanitaria; (proroga termini)
  2. la prosecuzione delle sole misure relative all’assistenza sanitaria di cui all’ordinanza n. Z0006 del 10 marzo 2020 punti 1 (centri termali), 2 (centri di riabilitazione per soggetti disabili) e 4 (valutazione di eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti) fino al 3 giugno 2020, salvo diversa disposizione dalla Direzione regionale salute in raccordo con Unità di crisi della Regione Lazio per la gestione epidemiologica da COVID-19; (imprese) (sanità) (disabilità) (benessere)
  3. la prosecuzione delle misure dettate dall’ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020 fino all’adozione, da parte della Direzione regionale salute in raccordo con Unità di crisi della Regione Lazio per la gestione epidemiologica da COVID-19, del piano regionale territoriale sanitario o di uno o più specifici documenti tecnici, correlati ai diversi setting dell’assistenza territoriale, quale parte integrante del piano medesimo, anche in attuazione dell’art. 8 del DPCM 26 aprile 2020; (proroga termini) (disabili) (sanità) (misure di cautela)
  4. che la riattivazione delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenzali, ivi comprese quelle di cui al punto 1. dell’ordinanza n. Z000038/2020, sia subordinata, altresì, al nulla osta della ASL territorialmente competente, rilasciato successivamente alla ricezione della comunicazione della struttura, attestante l’adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel relativo Piano territoriale; (obbligo comunicazione) (misure di cautela)
  5. le comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, sono dichiarati al momento dell’ingresso in Regione Lazio, da parte di tutte le persone provenienti da altre regioni, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato “SONO NEL LAZIO”, reperibile sul sito web della Regione Lazio; (obbligo comunicazione) (misure di contenimento di gestione)
  6. a. i soggetti di cui al precedente punto, in apparente stato di buona salute che, tuttavia, non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure che hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le seguenti misure: (misure di contenimento di gestione)

b. i soggetti di cui al precedente punto che presentano sintomatologia respiratoria o febbre > 37,5° o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure:

  1. rimanere nel proprio domicilio: nella stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’attivazione della valutazione; (permanenza domiciliare)
  2. indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi; (mascherina chirurgica) (dispositivi di protezione)
  3. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, che attiva la valutazione presso il domicilio;
  4. scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l’eventuale successiva telesorveglianza; (misure di sorveglianza)

Di conseguenza:

1) i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono alternativamente:

a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all’esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia;

b) contattare, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento; all’esito della notifica, anche per via telematica (app LazioDoctor per Covid), da parte del Dipartimento, il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta provvede al rilascio della certificazione.

2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Assessore alla Sanità

Alessio D’Amato 

Il Presidente

Nicola Zingaretti

 

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