O.P.G.R. Lazio 12 maggio 2020, n. Z00040 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

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Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Parole di interesse: attività commerciali; attività lavorative; imprese; informazioni; misure di contenimento e gestione; sport

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. gs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell’ individuazione e contenimento della diffusione del virus  SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo  e non esaustivo, la  realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo,l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio basso”;

CONSIDERATO che in sede di illustrazione delle misure contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione in data 11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l’obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall’applicazione dei criteri di cui al citato decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

CONSIDERATO che emerge la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza degli ambienti e luoghi di lavoro, attraverso l’approntamento delle misure di prevenzione e riduzione del contagio, a partire da quelle indispensabili per garantire il distanziamento fisico tra gli addetti, l’utenza e la clientela, facendo salva l’adozione di ogni diverso provvedimento connesso alla modifica del calendario di riapertura previsto dal citato decreto del 26 aprile;

RITENTUNO necessario, pertanto, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima riapertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di spostamento delle persone e la capacità massima di carico in sicurezza del sistema di trasporto pubblico locale secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e, per l’effetto, prevedere che le attività consentite con la presente ordinanza siano comunque svolte durante gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive stabilite con provvedimento del Sindaco;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA (attività commerciali) (imprese) (misure di contenimento e gestione)

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

  1. a decorrere dal 13 maggio 2020 alle attività commerciali sospese, o parzialmente sospese ovvero limitate, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, è consentito eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla riapertura;
  2. allo scopo di eseguire gli interventi di cui al punto 1, è consentito l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività e che, pertanto, devono rientrare tra quelle non sospese; (attività lavorative)
  3. gli interventi di cui ai punti 1 e 2 sono consentiti anche ai gestori di strutture e circoli sportivi, allo scopo di eseguire gli interventi necessari ad assicurare lo svolgimento di attività sportiva individuale nel rispetto del distanziamento fisico tra i singoli atleti; (sport)
  4. per semplificare la messa in opera degli interventi di cui alla presente ordinanza, la Regione pubblica progressivamente sul sito istituzionale www.regione.lazio.it linee guida per tipologia di attività economica, definite in confronto con le organizzazioni di categoria e basate sulle indicazioni contenute: (informazioni)
    1. negli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
    2. nei documenti tecnici elaborati dall’INAIL;
    3. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
    4. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
    5. nell’ambito della disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune d riferimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Nicola Zingaretti

 

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