D.G.R. Lazio 24 marzo 2020, n. 119 - “Emergenza covid-19. Proroga delle scadenze previste dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio

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Titolo completo “Emergenza covid-19. Proroga delle scadenze previste dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e dalla DGR n. 942 del 29/12/2017 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”

Parole di interesse: proroga termini; caccia

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale del 2 maggio 1995, n. 17 recante “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” che all’art. 20, comma 6 prevede: “Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale è stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2017, n. 942 recante: “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie” ed in particolare: - l’art. 15 (Stima delle consistenze faunistiche) che dispone a carico del titolare della concessione dell’Azienda-faunistico-venatoria di presentare, entro il 31 marzo, all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’Azienda; - l’art. 14 (Piano annuale di assestamento e di prelievo) che dispone a carico del titolare della concessione dell’Azienda-faunistico-venatoria di presentare all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro il 30 aprile, il piano annuale di assestamento e di prelievo, ed a carico della Direzione competente in materia di adottare un provvedimento di approvazione o di diniego entro 60 giorni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 7/5/2018, n. 211 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al Dott. Mauro Lasagna;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto stabilito dal DPCM dell’11 marzo 2020, a causa della riduzione degli accessi agli uffici pubblici e della circolazione stradale, i cacciatori e le Aziende faunistico-venatorie potrebbero non essere in grado di rispettare gli obblighi temporali stabiliti dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 e dalla DGR n. 942 del 29/12/2017;

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che ai sensi della L. R. 17/95, art. 47 comma 2, la mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; 

RITENUTO necessario, al fine di tutelare l’interesse dei cittadini a non subire pregiudizi dalla grave situazione epidemiologica esistente: - consentire la riconsegna del tesserino venatorio fino alla data del 01 giugno 2020;

- prorogare al 15 maggio 2020 il termine previsto dall’art. 15 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio della relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’Azienda da parte del titolare della concessione dell’Azienda-faunistico-venatoria;

- prorogare al 15 giugno 2020 il termine previsto dall’art. 14 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione da parte del titolare della concessione dell’Aziendafaunistico-venatoria all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio del piano annuale di assestamento e di prelievo, fermo restando il termine di 60 giorni dalla presentazione del suddetto piano per l’adozione del provvedimento di approvazione o di diniego da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

ATTESO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: (proroga termini) (caccia)

- di consentire la riconsegna del tesserino venatorio fino alla data del 01 giugno 2020; 

- di prorogare al 15 maggio 2020 il termine previsto dall’art. 15 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio della relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’Azienda da parte del titolare della concessione dell’Azienda-faunistico-venatoria; 

- di prorogare al 15 giugno 2020 il termine previsto dall’art. 14 della DGR n. 942 del 29/12/2017 per la presentazione da parte del titolare della concessione dell’Aziendafaunistico-venatoria all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio del piano annuale di assestamento e di prelievo, fermo restando il termine di 60 giorni dalla presentazione del suddetto piano per l’adozione del provvedimento di approvazione o di diniego da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. 

La presente deliberazione è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

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