D.C.R. Lombardia 4 maggio 2020, n. XI/1029 - Ordine del giorno concernente la programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

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Parole di interesse: salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n 121 «Interventi per la ripresa economica»;

a norma dell’art 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l’Ordine del giorno n 989 concernente la programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

− l’articolo 2 (Agevolazioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19) del progetto di legge n  121, introduce la possibilità per la Regione di concedere agevolazioni finanziarie in forma di contributi in capitale a fondo perduto per spese di investimento, in favore delle «imprese aventi unità produttive sul territorio regionale che realizzano progetti volti: a) all’ampliamento della capacità delle medesime unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale, b) alla riconversione delle unità produttive finalizzata alla produzione di dispositivi medici o anche di dispositivi di protezione individuale»;

− in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto dal Governo e dai Sindacati il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19» per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori Ai sensi dell’articolo 13 di detto Protocollo, è prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole condivise con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e dei RLS;

− in data 24 aprile 2020, il Protocollo è stato integrato con ulteriori previsioni  L’aggiornamento si è reso necessario in vista dell’avvio della Fase 2 che prevede la ripresa graduale delle attività professionali e produttive come da DPCM del 26 aprile 2020  Quest’ultimo provvedimento, all’articolo 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali), comma 6, prevede che: «Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 (   )»;

− il Protocollo, all’articolo 13, è stato integrato con le seguenti ulteriori previsioni:

preso atto che il documento, tiene conto dei vari provvedimenti emanati a oggi dal Governo, dal Ministero della Salute e contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, sul presupposto che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, cercando di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, ma allo stesso tempo tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali;

tenuto conto che

− la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è attribuita all’azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di pertinenza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 13, del d lgs n 81/2008 e ai Comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 7 del medesimo d lgs.;

− l’articolo 13, comma 2, lettera c) del d lgs  81/2008 in materia di «Vigilanza» prevede che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro possa vigilare sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su attività «comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio »;

verificato che

− non in tutte le aziende risultano essere costituite rappresentanze sindacali che possano vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19  A causa dell’emergenza da Coronavirus ancora in corso sebbene in fase di calo, il sistema sanitario risente, anche sul piano organizzativo e gestionale, delle pesanti ripercussioni provocate dall’emergenza e, di conseguenza, difficilmente potrà essere predisposta con regolarità un’efficace attività di prevenzione e vigilanza;

− il quadro delineato è ancor più aggravato se si considera la situazione di precarietà in cui versa ad oggi il personale sanitario assunto «per far fronte alle contingenti esigenze del territorio regionale» con affidamento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa (decreto n  3179 del 10 marzo 2020) e nella Fase 1 la mancanza di una fornitura costante di dispositivi di protezione adeguati alle ATS della Lombardia che in molti casi ha creato alle stesse non poche difficoltà operative nello svolgimento delle attività di prevenzione e vigilanza di competenza;

considerato che

− sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro, è fondamentale non soltanto lavorare per intensificare i controlli degli enti preposti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nella fase calante dell’emergenza per evitare rischi di ricadute, ma risulta imprescindibile, per progettare la fase 2 della ripartenza e della ripresa economica, realizzare una programmazione coordinata di interventi e un’attuazione uniforme degli stessi su tutto il territorio regionale;

− le attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19 sono da ascrivere a interventi ai fini di sanità pubblica e quindi anche ai comportamenti individuali;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad avviare e sostenere una programmazione coordinata degli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in modo da assicurare nella prosecuzione delle attività produttive l’adozione di adeguati livelli di protezione e condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, attraverso il supporto del personale ispettivo del Ministero del Lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, lettera c) del d lgs  81/2008 e l’integrazione delle attività di vigilanza svolte dalle ATS, dai Comitati e soggetti previsti ai sensi dell’articolo 13 del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19» e dal Comitato regionale di cui all’articolo 7 del d lgs  81/2008 » (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

Il presidente: Alessandro Fermi Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il consigliere segretario provvisorio: Niccolò Carretta

Il segretario dell’assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

 

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