O.P.G.R. Lombardia 1 aprile 2020, n. 520 - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

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Parole di interesse: attività lavorative; misure di cautela; proroga termini; rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; sospensione termini.

IL PRESIDENTE

Visti:

Visto l’art. 191 del d.lgs. 152/06 «Norme in materia ambientale», che, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, attribuisce alle Regioni la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Rilevato che:

Visto il Parere dell’Istituto Superiore di Sanità prot. AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020 in merito alla gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’emergenza di SARS- Cov -2, che, in particolare, stabilisce che:

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

Visto il documento di indirizzo approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale - SNPA il 18 marzo 2020 che fornisce indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza COVID-19 e delle sue evoluzioni;

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare «Situazione emergenziale COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota», che, al fine di poter superare questo momento di forte criticità del sistema di gestione dei rifiuti, vista la dotazione impiantistica sull’intero territorio nazionale, segnala l’opportunità di assicurare maggiore flessibilità rispetto all’utilizzazione delle capacità di trattamento degli impianti esistenti. A tal fine richiama la possibilità, prevista dalla legislazione nazionale all’articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, e che tali ordinanze possano aumentare la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati per la messa in riserva (R13) o per il deposito preliminare (D15), e in alternativa o in aggiunta possano prevedere di aumentare le capacità autorizzate degli impianti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento;

Vista la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22276 del 30 marzo 2020 che, in linea con la precedente nota ministeriale sopra citata, fornisce indicazioni alle Regioni che intendano scegliere lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 191, del d.lgs. 152/200, per gestire le criticità verificatesi sul proprio territorio nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza da COVID-19;

Richiamate

Vista le note trasmesse dalle Associazioni di Categoria, che segnalano diverse difficoltà riscontrate nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti, a fronte del periodo emergenziale da COVID-19, e, tra queste, la criticità di trovare degli sbocchi per frazioni di rifiuti e materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti, a causa della chiusura di alcuni impianti a valle, con il possibile effetto di accumuli e materiali oltre i limiti di stoccaggio autorizzati e la conseguente richiesta degli operatori del settore di consentire, con un provvedimento d’urgenza, in via temporanea ed eccezionale, lo sforamento dei limiti autorizzati;

Visto il documento «Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19», approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi per incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo;

Considerato, inoltre, che sono arrivate numerose comunicazioni dai responsabili degli interventi di bonifica in corso sul territorio regionale, che informano circa la sospensione dei cantieri relativi a interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei suoli;

Dato atto della necessità che vengano garantite le attività connesse alla bonifica dei siti contaminati la cui interruzione potrebbe generare impatti negativi per l’ambiente e per la salute;

Dato atto che, per le acque sotterranee, è necessario garantire il mantenimento e l’ordinaria gestione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica in corso, al fine di contenere e di evitare la diffusione della contaminazione al di fuori del sito;

Considerato che:

Ritenuto, pertanto, necessario ampliare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza:

Ritenuto necessario derogare ad alcune prescrizioni autorizzative relative ai prodotti da recupero di rifiuti, considerata la particolare situazione di difficoltà dei destini di mercato;

Dato atto che nella circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020 è, tra l’altro, indicata la procedura relativa all’incremento di dette capacità di stoccaggio; viene, in particolare, indicato che la richiesta di deroga alle capacità di stoccaggio autorizzate ai sensi degli art 208 del d.lgs. 152/2006 e ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, ferme restando le «quantità massime» fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal d.m. n. 161 del 12 giugno 2002, dovrebbe essere ricondotta ad una segnalazione certificata di inizio attività – SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990, e che tale segnalazione dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato o del direttore tecnico dell’impianto, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato dall’autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto di alcune prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate nella nota stessa;

Dato atto che in ottemperanza all’o.p.g.r. 514 sono chiuse le attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

Ritenuto, pertanto , nel caso di richiesta di deroga alla capacità di stoccaggio, che le indicazioni ministeriali possano essere attuate prevedendo una comunicazione del Direttore tecnico dell’impianto o tecnico abilitato che attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e il rispetto delle prescrizioni relative alle modalità di stoccaggio indicate al punto 16 della presente ordinanza e indicate nella circolare del Ministero dell’Ambiente delle Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2020, che dovrà essere trasmessa a Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco;

Ritenuto di derogare i termini relativi alla gestione delle rocce e terre da scavo di cui al d.p.r. 120/2017 e delle campagne degli impianti mobili;

Ritenuto, altresì, necessario garantire i sistemi di messa in sicurezza e bonifica in corso per le acque sotterranee, anche nei siti produttivi con sospensione delle attività ai sensi dei sopra citati decreti;

Considerato che le potenzialità di trattamento sono autorizzate con il riferimento all’anno solare e che pertanto, le deroghe previste dal presente atto per i quantitativi di trattamento devono essere necessariamente riferite all’anno solare 2020;

Atteso il notevole aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo che gli impianti autorizzati rischiano di non riuscire a trattare in tempi brevi, col rischio che l’accumulo di tali rifiuti comporti rischi sanitari;

Ritenuto necessario derogare ad alcune prescrizioni del d.p.r. n. 254/2003 per garantire il trattamento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 50, comma 6 della Direttiva n. 2010/75/UE, tali rifiuti potranno essere scaricati negli inceneritori direttamente in fossa, ma evitando la manipolazione diretta, assicurando la minimizzazione del tempo di permanenza in fossa e la minimizzazione del mescolamento con altri rifiuti;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti in tale comparto dall’emergenza epidemiologica in corso;

Dato atto, altresì, che le disposizioni sopra riportate non sono in contrasto con quanto stabilito dal decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 e sono conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

Sentita la Direzione Generale Welfare in ordine alla verifica dei contenuti della presente ordinanza;

Visto il parere di APRA pervenuto con nota T1 2020 015135 del 30 marzo 2020 in ordine agli aspetti ambientali di competenza;

ORDINA

ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2016, di attuare le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, che interessano tutto il territorio regionale: (rifiuti)

  1. che i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell’ISS di cui in premessa;
  2. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;
  3. che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
  4. di derogare ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;
  5. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;
  6. che qualora venissero organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;
  7. che i gestori tengano nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
  8. che il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020 e che:
  1. che i Centri del Riutilizzo siano chiusi;
  2. che i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;
  3. che i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza;
  4. che, in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all’art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti; i gestori degli  inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva  comunicazione a Regione, Provincia/ Città Metropolitana territorialmente  competente, ARPA ed ATS, accompagnata da una relazione del direttore tecnico  o di un tecnico abilitato che asseveri l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali  presenti per la ricezione di tali rifiuti;
  5. che in tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell’Istituto Superiore di Sanità con nota AOO-ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 ed in particolare: (misure di cautela) (attività lavorative) (salute e sicurezza sul lavoro)
  1. che, in considerazione delle ordinanze emesse da alcune Regioni che prevedono sostanzialmente l’invio ad incenerimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni che ospitano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria, i Gestori degli inceneritori di piano debbano tempestivamente informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali connessi all’emergenza in corso, al fine di garantire l’autosufficienza regionale e di  poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti;
  2. che nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:
    a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;
    b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale  deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il  Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare  una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed  ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i  successivi controlli;
    c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/ Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237 ter, comma 1, lettera b) del d.lgs. 152/06;
  3. che, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali delle deroghe, devono  inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell’Impianto o  tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente  competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto  dall’autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta  di aumento e attesti il rispetto delle seguenti indicazioni:

  1. che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:
  1. che nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto; (proroga termini)
  2. che i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità Competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna» (sospensione termini)
  3. che i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all’art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all’art. 21 del d.p.r. 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all’art. 5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere; (sospensione termini)
  4. che siano mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse;
  5. di prevedere che, a fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure, non siano dovuti eventuali adeguamenti relativi delle garanzie finanziarie;
  6. che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria così come dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio  pubblico di gestione dei rifiuti, quindi, allo stato, fino al 31 agosto 2020, fatta salva la  facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del d.lgs. 152/2006;

DISPONE

la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presidente

Attilio Fontana

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