D.G.R. Lombardia 30 marzo 2020, n. XI/2995 - “Adesione di Regione Lombardia all’addendum all’«Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l’individuazione dei finanziamenti

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Titolo completo “Adesione di Regione Lombardia all’addendum all’«Accordo per il credito 2019» e modifica del termine valido per l’individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l’attivazione della c.d. «Moratoria regionale» di cui alla d.g.r. 2252/2019”

Ambito: Finanziamento alle imprese colpite dalle conseguenze economiche dell’epidemia

Parole di interesse: contributi; imprese; proroga termini

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. XI/2252 adesione di Regione Lombardia ad alcune misure a favore delle PMI previste dall’«Accordo per il credito 2019» sottoscritte il 15 novembre 2018 tra ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese ed attivazione di un’autonoma «moratoria regionale» del 22 ottobre 2019 con la quale si:

  1. è aderito all’»Accordo per il credito 2019» limitatamente alle seguenti misure previste dal paragrafo «Imprese in Ripresa 2.0»:
  2. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine;
  3. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti a medio lungo termine;
  4. è proseguito, coerentemente con le finalità dell’Accordo, con l’autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;
  5. è estesa l’applicabilità della Moratoria Regionale alle misure agevolative gestite da Finlombarda s.p.a. e dettagliate nell’Allegato A, che prevedono:
  1. estendono gli effetti dell’applicazione dell’Accordo alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda s.p.a., di cui al «Fondo di garanzia Made in Lombardy» istituito con d.g.r. 29 ottobre 2008 n. VIII/8297 «POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy» e «Fondo di Garanzia AL VIA» istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»;
  2. delega Finlombarda s.p.a., in forza dell’art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l’attuazione di quanto disposto dal medesimo atto, autorizzando, in particolare, la medesima a disporre, in conseguenza dell’applicazione della presente deliberazione, l’eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali con le modalità di cui all’Allegato A;
  3. dispone che le richieste di accesso all’Accordo e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2020 e che le richieste di attivazione dell’allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2021, qualora al 31dicembre 2020 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;
  4. prevede che ogni eventuale aiuto attivato sulla base del presente provvedimento, una volta determinato, sarà concesso nel rispetto delle regole e dei vincoli previsti dal Reg. 1407/2013 ed al Reg. 651/2014, ivi compreso il metodo di calcolo dell’ESL adottato;

Considerato che l’emergenza sanitaria diretta conseguenza dell’epidemia del COVID-19 sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane che, in alcuni casi, hanno dovuto interrompere o ridurre sensibilmente la propria attività;

Ritenuto pertanto necessario intervenire per sostenere anche finanziariamente le imprese danneggiate dalla grave situazione finanziaria che si è determinata in conseguenza dell’epidemia del COVID-19;

Visto che lo scorso 6 marzo è stato sottoscritto l’«Addendum all’accordo per il credito 2019» (Allegato A al presente atto) che prevede «l’applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all’originale termine del 18 novembre 2019);

Considerato che la moratoria regionale prevedeva invece l’applicabilità ai finanziamenti in essere alla data di pubblicazione della d.g.r. 2252/2019 e del relativo allegato sul B.U.R.L ed a valere sulle misure agevolative regionali previste (avvenuta il 17 ottobre 2019);

Ritenuto aderire a detto addendum e conseguentemente estendere, per uniformità, il limite temporale del 31 gennaio 2020 anche ai finanziamenti di cui alla Moratoria regionale;

Considerato opportuno, in ragione della gravità della situazione finanziaria del settore produttivo estendere le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/ a tutte le imprese e non limitarle solamente alle PMII;

Richiamate le misure regionali, di cui all’Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019», parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento, sulle quali possono essere applicate i vantaggi previsti dall’Addendum all’Accordo per il credito 2019 e dalla Moratoria Regionale;

Considerato opportuno, quale segnale di attenzione per il mondo delle imprese permettere l’accesso alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo quanto sopra previsto, per le iniziative di agevolazione gestite da Finlombarda s.p.a. di cui all’Allegato B del presente provvedimento, prevedendo l’accesso alle aziende che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso (imprese «in bonis») e di escludere l’effettuazione nei confronti delle imprese delle ulteriori eventuali valutazioni previste dall’Accordo stesso;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Stabilito di prevedere che, ove la moratoria in oggetto comportasse una variazione in aumento dell’equivalente di sovvenzione lordo per impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, l’iniziativa sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;

Evidenziato che l’iniziativa non è rivolta:

  1. ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
  2. alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000, siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B- (rif. art. 4.3.a e art. 4.6.a del Reg. (UE)1407/13);

Stabilito che l’impresa beneficiaria il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, che informi, a partire dalle evidenze del Registro Nazionale Aiuti, su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del cumulo con altri regimi «de minimis»;

Dato atto che l’impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

  1. attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
  2. attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B - (rif. art. 4.3.a e art. 4.6.a Reg. (UE)1407/13);

Viste:

Ritenuto, in continuità con quanto disposto con la d.g.r. XI/2252 di delegare Finlombarda s.p.a., in forza dell’art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l’attuazione del presente provvedimento nel rispetto agli adempimenti di cui alla legge 234/2012 ed al decreto ministeriale 115/2017, ivi compresi gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall’articolo 14 comma 6 di quest’ultimo;

All’unanimità dei voti, espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa: (imprese) (contributi)

  1. di aderire all’«Addendum all’Accordo per il credito 2019» (allegato A al presente provvedimento) che prevede «l’applicazione della misura «Imprese in Ripresa 2.0» di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 (rispetto all’originale termine del 18 novembre 2019) erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica «COVID-19»; (proroga termini)
  2. di proseguire, coerentemente con le finalità dell’Accordo e del suo Addendum, con l’autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti alle imprese con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati con risorse regionali;
  3. di estendere, in ragione della grave situazione finanziaria del settore produttivo le agevolazioni previste dalla Moratoria regionale di cui alla d.g.r. XI/2252/2019 a tutte le imprese e non limitarle solamente alle PMI;
  4. di confermare l’applicabilità della Moratoria Regionale alle misure agevolative gestite da Finlombarda s.p.a. e dettagliate nell’Allegato B, «Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevedono:
  1. di disporre che l’accesso, da parte delle imprese, alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti in relazione alla Moratoria Regionale è subordinato esclusivamente all’assenza, al momento della presentazione della domanda, di posizioni debitorie classificate come «sofferenze», «partite incagliate», «esposizioni ristrutturate» o «esposizioni scadute/sconfinanti» da oltre 90 giorni di procedure esecutive in corso (imprese «in bonis»);
  2. di estendere gli effetti dell’applicazione dell’Accordo per i credito 2019 e del suo Addendum alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda s.p.a., di cui al «Fondo di garanzia Made in Lombardy» istituito con d.g.r. 29 ottobre 2008 n. VIII/8297 «POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy» e «Fondo di Garanzia AL VIA» istituito con l.r. 8 agosto 2016 n. 22 relativamente alla misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali;
  3. di considerare, per uniformità, il termine del 30 gennaio 2020 quale termine valido per l’individuazione dei finanziamenti per i quali può essere chiesta l’attivazione della cd «Moratoria regionale» (rispetto all’originario 17 ottobre 2019);
  4. di approvare l’Allegato B «Condizioni e modalità di attuazione dell’Accordo per il Credito 2019 e della Moratoria Regionale 2019» e la relativa Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di applicare le agevolazioni previste dall’Accordo per il credito 2019 e dal suo Addendum e della Moratoria Regionale relativamente alle misure agevolative di cui all’Allegato B;
  6. di stabilire che, ove la moratoria in oggetto comportasse una variazione in aumento dell’equivalente di sovvenzione lordo per impresa beneficiaria rispetto alla misura esistente, l’iniziativa sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo) salvo diverso successivo inquadramento da adottare con provvedimento regionale;
  7. di delegare Finlombarda s.p.a., in forza dell’art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia, ad esercitare tutte le funzioni amministrative per l’attuazione del presente provvedimento mediante l’adozione di tutti gli atti idonei allo scopo, in particolare in merito agli adempimenti di cui al d.m. 115/2017, ivi compresi gli ulteriori eventuali adempimenti previsti dall’articolo 14 comma 6 di quest’ultimo, e autorizzando la medesima a disporre, in conseguenza dell’applicazione della presente deliberazione, l’eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali con le modalità di cui all’Allegato B;
  8. di disporre che le richieste di accesso dall’Accordo per il credito 2019 e dal suo Addendum e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2020;
  9. di disporre che le richieste di attivazione dell’allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2021, qualora al 31 dicembre 2020 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;
  10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. regionale e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

[due allegati, in BURL 2 aprile 2020]

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