D.G.R. Lombardia 6 aprile 2020 - n. XI/3031 “Legge regionale 31 marzo 2020 n. 4. Determinazioni in ordine ai termini fissati dalla legge 26/93 per adempimenti in materia venatoria, in attuazione dei provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza

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Ambito: attività venatoria

Parole di interesse: bilanci; caccia; proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

Considerato che gli articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c.2.1 e 3 della l.r. 26/93 stabiliscono scadenze temporali relative ad alcuni adempimenti a carico dei cacciatori e degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia, nello specifico:

− Art. 28. c. 7:

− Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile;

− Art. 33.

− Art. 35. c 2.1:

− – Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 31 marzo di ogni anno; Considerato quanto stabilito dall’art. 1 della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, in materia di differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali intercorrenti tra il 31 marzo ed il 31 maggio;

Ritenuto pertanto, in via eccezionale, in virtù di quanto previsto dalla sopracitata legge, di prorogare tutti i termini temporali sopra elencati, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 26/93, come di seguito specificato:

− Art. 28. c. 7:

− Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno;

− Art. 33.

− Art. 35. c 2.1:

− Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

Valutato, altresì, opportuno determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse, (proroga termini) (caccia)

  1. di prorogare, ai sensi della legge regionale 31 marzo 2020 n. 4, le scadenze temporali individuate dalla L.r. 26/93, articoli 28 c. 7, 30 c. 11, 33 c. 6 e 7 e 35 c. 2.1 e c. 5 come di seguito indicato:

− Art. 28. c. 7:

− Art. 30. c. 11: approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei soci degli ambiti e dei comprensori alpini di caccia entro il 30 aprile: scadenza prorogata al 15 giugno; (bilanci)

− Art. 33.

− Art. 35. c 2.1:

− Art. 35 c. 3: comunicazione da parte del cacciatore a Regione Lombardia o alla Provincia di Sondrio circa l’eventuale modifica dell’opzione della forma di caccia entro il 31 marzo: scadenza prorogata al 15 maggio;

  1. di determinare che il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie possa adottare ulteriori provvedimenti di modifica dei suddetti termini, anche in riferimento alle modalità di cui agli artt. 28 c. 7, 30 c.11, 33 c. 6 e 7, 35 c. 2.1, 35 c. 3 citati, in coerenza con eventuali successive disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID – 19;
  2. di pubblicare, ai fini informativi, il presente provvedimento sul BURL e sul portale internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

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