D.G.R. Lombardia 20 aprile 2020, n. XI/3057 - Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 relativa al fondo per le risorse svincolate

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Parole di interesse: bilanci

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d lgs 118/2011 come integrato e corretto dal d lgs 10 agosto 2014, n 126 «Disposizioni integrative e correttive del D lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l 42/2009»;

Richiamati:

− l’articolo 77-ter comma 11 del d l  112/2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni dalla l  133/2008 e l’articolo 7 quater, commi 7 e 8 del d l  5/2009 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con modificazioni, dalla l  33/2009 che conferiscono alla Regione la possibilità di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al Patto di stabilità interno;

− l’articolo 4 della l r 23/2009 che inserisce nell’ordinamento regionale la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale (PST) e provvede ad istituire nel bilancio regionale un fondo per spese di investimento la cui dotazione finanziaria verrà costituita attraverso la reiscrizione delle somme resesi disponibili ai sensi dell’art 7 quater, comma 8 del sopra citato d l 5/09;

− la d g r n 11210 del 10 febbraio 2010 con la quale, ai fini di una migliore gestione delle risorse vincolate e nella prospettiva di creare una sinergia col fondo previsto in applicazione del patto di stabilità territoriale, si è provveduto ad istituire tre fondi, tra cui il Fondo per le risorse svincolate in applicazione dell’art 4, comma 5, della l r 23/2009:

VISTE:

− prevede la possibilità per le Regioni di riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali, peggiorando il proprio obiettivo programmatico di pari importo;

− autorizza, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle Regioni stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte;

Richiamato l’art  6- bis della legge 123/2017 che prevede «Al fine di favorire gli investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell’ambito delle intese territoriali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n  243, per gli anni 2017-2019, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte  Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n  232»;

Considerato che a seguito di approvazione di apposite Intese regionali ai sensi dell’articolo 10 della legge 243/2012 per l’attribuzione degli spazi finanziari a valere sul pareggio di bilancio dei vari esercizi, le economie di stanziamento formatesi negli anni su risorse vincolate sono state svincolate ai sensi dell’art  6 bis della legge 3 agosto 2017, n  123 sul cap 20 03 205 7483;

Richiamati altresì,

Considerato che con decreto 4526 del 14 aprile 2020 sono state reiscritte sul capitolo 20 03 205 7483 le economie di stanziamento formatesi sul capitolo16 01 104 8570, svincolate con d g r  369 del 23 luglio 2018 al fine di dare copertura, previo prelievo dal Fondo risorse svincolate a favore del capitolo con adeguato piano dei conti 16 01 104 8573, alla proposta di dgr, in corso di approvazione nella seduta di Giunta del 15 aprile 2020 «Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a € 100 000 conseguentemente all’emergenza sanitaria COVID 19 - Definizione dei criteri»;

Dato atto, quindi, di dover procedere al prelievo di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come richiesto dalla Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi con nota prot n  M1 2020 0081176 del 14 aprile 2020;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 di apportare al bilancio di previsione 2020-2022 la variazione indicata all’allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; (bilanci)

2 di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 5 della l r 18/2012 (finanziaria 2013);

3 di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall’ordinamento contabile regionale;

4 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Enrico Gasparini

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