D.G.R. Lombardia 27 aprile 2020, n. XI/3088 - Modalita’ e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l’annualità 2020

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Titolo completo “Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani». modalita’ e criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna per l’annualità 2020”

Parole di interesse: enti locali; sostegni economici.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

  1. a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
  2. b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
  3. c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un ‘sistema montagna lombardo’ al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
  4. d) garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna;

− l’istituzione del fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano, finanziabili nell’ambito di un’autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale;

− la riserva delle risorse del fondo regionale per la montagna ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della l r 27 giugno 2008, n 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;

− la destinazione dei finanziamenti del fondo ai soggetti di cui all’art 1, comma 3 della medesima legge (autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati);

− il Programma Regionale di Sviluppo individui, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani;

− la Giunta regionale, entro nove mesi dall’approvazione del PRS, stabilisca:

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n  XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d g r  XI/2342 del 30 ottobre 2019 - approvato con d c r  26 novembre 2019 n  XI/766 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019», che prevede politiche incentrate su:

Dato atto che il PRS definisce, come previsto all’art 5 comma 1 della l r 25/2007, gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano, che prevedono, tra l’altro, l’attivazione di azioni coordinate nel quadro di una visione strategica, integrata e multisettoriale, finalizzata allo sviluppo e alla tutela del territorio montano con ricadute positive su ambiente, rilancio dell’economia locale e contrasto allo spopolamento delle zone montane nonché sul fenomeno del digital divide;

Richiamata la d g r 9 dicembre 2019 n XI/2611 «Classificazione del territorio montano, ai sensi dell’art 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n 25, classificazione dei piccoli comuni non montani e classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell’art 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n 11»;

Richiamate, altresì:

Dato atto che nel Bilancio di Previsione 2020/2022 - capitolo 9 07 203 4454 «interventi speciali a favore della montagna» - è stanziata la somma di € 10 000 000,00 per ciascuna annualità, per le finalità di cui agli artt  4 e 5 della l r  25/2007;

Considerato che Regione Lombardia è parte attiva, nell’ambito delle politiche di coesione promosse dall’Unione Europea con la programmazione comunitaria POR FESR 2014/2020, nella promozione della Strategia «Aree Interne», riguardante i comuni lombardi significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali e che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico, con l’intento di recuperarne le potenzialità in termini di ricchezza naturale e paesaggistica e di valorizzare le stesse attraverso politiche di coesione integrate sul lato dello sviluppo economico e su quello dei servizi essenziali alle comunità;

Richiamati:

Considerato che:

Ritenuto di particolare importanza: supportare le politiche già in atto relative alle Aree Interne, al fine di portare a soluzione eventuali criticità che ne impediscano la compiuta realizzazione; coadiuvare l’attuazione, da parte degli Enti locali, di progetti ammessi a cofinanziamenti comunitari e/o nazionali, qualora coerenti con le linee di indirizzo della programmazione regionale; proseguire nella promozione di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano e del paesaggio, anche attraverso iniziative a favore del comparto agricolo;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, con misure di sostegno ai Comuni ed alle imprese, anche al fine di evitare un’ulteriore marginalizzazione dei territori montani;

Visti:

Visti altresì i successivi provvedimenti recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Richiamato il decreto Legge 17 marzo 2020, n 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», che introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria e che contiene, tra l’altro, la sospensione di termini di versamento per tributi e contributi, nonché di altri adempimenti;

Ritenuto di particolare importanza contribuire con sostegni finanziari all’attuazione di misure rivolte ai Comuni a favore di iniziative, anche già in corso, che concorrano alla tutela del territorio, all’accessibilità e alla resilienza delle reti, alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull’economia locale, in coerenza con la programmazione regionale e nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legislazione vigente, avviando nuovi investimenti a supporto anche della tenuta del sistema imprenditoriale;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di destinare il Fondo regionale per la Montagna per l’annualità 2020, nel rispetto delle finalità di cui all’art 1 della l r 25/2007 e nell’ambito delle azioni delineate dall’art 2 della medesima legge, alle seguenti finalità:

Dato dunque atto che gli impegni derivanti dall’attuazione delle iniziative sopra indicate trovano copertura, per l’importo di euro 10 000 000,00, a valere sul capitolo 9 07 203 4454 del Bilancio regionale per l’annualità 2020;

Considerato che, in merito alla destinazione di cui al punto c , le risorse del Fondo Montagna, disponibili al capitolo 9 07 203 4454, di concerto con la DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, saranno integrate con le risorse di cui al capitolo 16 01 203 11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali», per l’importo massimo di euro 1 000 000,00, a seguito di variazione di Bilancio approvata con decreto n  3887 del 30 marzo 2020 relativo alla reiscrizione dell’avanzo vincolato 2020 e con decreto n  4367 del 9 aprile 2020 per la relativa variazione compensativa;

Visti:

Ritenuto che, qualora la concessione dei contributi, a seguito di valutazione caso per caso, presenti tutti gli elementi costitutivi di cui all’art  107 1 del TFUE, la stessa sarà stabilita nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e, per le imprese del settore agricolo, nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n  1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019) e in particolare degli artt  1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Visto il d m  31 maggio 2017, n  115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n  234 e successive modifiche e integrazioni e del registro SIAN;

Ritenuto di dare attuazione al presente atto con successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l’oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l’assegnazione delle risorse regionali secondo le linee di intervento sopra delineate, nonché, per i casi in cui a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all’art 107 1 del TFUE, l’inquadramento degli interventi nel Regime di aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n 33, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti la l r  n  20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto di demandare al dirigente della U O Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome la definizione e il coordinamento dei provvedimenti attuativi di cui al presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (sostegni economici) (enti locali)

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1 di destinare il Fondo regionale per la Montagna per l’annualità 2020, nel rispetto delle finalità di cui all’art 1 della l r 15 ottobre 2007, n 25 e nell’ambito delle azioni delineate dall’art 2 della medesima legge, alle seguenti finalità:

  1. supporto agli Enti locali per l’attuazione di iniziative multilivello e multisettoriali per lo sviluppo delle aree montane già avviate o approvate rientranti nella programmazione regionale;
  2. supporto agli Enti locali a completamento della copertura dei piani finanziari per investimenti ammissibili nell’ambito di graduatorie per l’assegnazione di risorse statali o comunitarie coerenti con la programmazione regionale a favore dei territori montani;
  3. cofinanziamento di interventi a favore della salvaguardia del territorio montano nonché di realizzazione, di ripristino e di conservazione degli elementi strutturali del paesaggio agrario montano;
  4. cofinanziamento di investimenti dei Comuni per la realizzazione di interventi che concorrano alla tutela del territorio, all’accessibilità, alla resilienza delle reti, alla salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico, nonché alla tutela e allo sviluppo del contesto montano con riflessi sull’economia locale;

2  di dare atto che gli impegni derivanti dall’attuazione delle iniziative di cui al punto 1) trovano copertura, per l’importo di euro 10 000 000,00, a valere sul capitolo 9 07 203 4454 del Bilancio regionale per l’annualità 2020; 3  di stabilire che, per l’attuazione dell’iniziativa di cui al precedente punto 1) lettera c , le risorse indicate al punto 2), di concerto con la DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, siano integrate con le risorse di cui al capitolo 16 01 203 11743 «utilizzo di somme recuperate dalle Province e Città metropolitana per contributi a favore delle amministrazioni locali», per l’importo massimo di euro 1 000 000,00, a seguito di variazione di Bilancio approvata con decreto n  3887 del 30 marzo 2020 relativo alla reiscrizione dell’avanzo vincolato 2020 e con decreto n  4367 del 9 aprile 2020 per la relativa variazione compensativa;

3 di dare atto che, qualora a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all’art  107 1 del TFUE, la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e, per le imprese del settore agricolo, nel rispetto del regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento  (UE) n   1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (L51 22 febbraio 2019), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

4 di dare attuazione al presente atto con successive deliberazioni finalizzate a definire puntualmente l’oggetto, i beneficiari, le modalità e i tempi per l’assegnazione delle risorse regionali secondo le linee di intervento delineate al precedente punto 1), nonché, per i casi in cui a seguito di valutazione caso per caso sussistano tutti gli elementi costitutivi di cui all’art 107 1 del TFUE, l’inquadramento degli interventi nel Regime di aiuti di Stato;

5 di demandare al dirigente della U O Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome la definizione e il coordinamento dei provvedimenti attuativi di cui al presente atto;

6 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt  26 e 27 del d lgs  14 marzo 2013, n  33, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Enrico Gasparini

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