D.G.R. Lombardia 7 maggio 2020, n. XI/3115 - Indirizzi per l’organizzazione delle attività sanitarie in relazione all’andamento dell’epidemia da COVID 19

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Parole di interesse: aree sanitarie; sanità.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» in particolare:

Viste altresì:

Richiamati:

Richiamati

Richiamate, altresì, le indicazioni o chiarimenti forniti con circolari Ministeriali relativamente alla situazione emergenziale da COVID 19 ed in particolare:

Considerato che:

Dato atto che l’attuale scenario di evoluzione dell’epidemia evidenzia, al momento, una diminuzione della necessità di posti letto per assistenza a pazienti affetti da COVID-19 tale da permettere un parziale riorientamento delle attività ospedaliere attraverso l’incremento o l’avvio di attività parzialmente o completamente sospese a seguito delle indicazioni contenute nella citata d.g.r. n. XI/2906/2020;

Considerato, tuttavia, che l’evoluzione della situazione epidemiologica verificatasi nei mesi di febbraio, marzo e aprile ha chiaramente messo in evidenza il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con un numero importante di casi sul territorio regionale, che suggerisce di procedere con le indispensabili cautele nel riorientamento delle attività erogative, individuando i criteri cui le strutture ospedaliere e ambulatoriali dovranno attenersi al fine di ridurre il rischio di una recrudescenza dell’epidemia;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene i criteri in base ai quali gli erogatori, pubblici e privati, dovranno orientare l’erogazione delle proprie attività, ferma restando la necessità di mantenere attive, nel prossimo periodo, le aree temporanee già costituite per far fronte all’emergenza epidemiologica onde poter disporre, nel caso di nuovi picchi di contagio, di aree già attrezzate a farvi fronte;

Valutato necessario dare indicazione alle strutture erogatrici affinché, prima dell’avvio o dell’incremento delle attività precedentemente sospese o ridotte, predispongano un piano organizzativo sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura da presentare formalmente all’ATS territorialmente competente e i cui contenuti dovranno essere coerenti con quanto riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento;

Precisato che le ATS dovranno indirizzare le proprie attività di vigilanza e controllo finalizzandole alla verifica in loco del rispetto delle modalità erogative che dovranno essere conformi al piano presentato da ciascuna struttura erogatrice;

Considerato che, a seguito di un periodo di forte riduzione delle attività di ricovero programmato e di specialistica ambulatoriale e di diagnostica, l’incremento di tali attività erogate a carico del Servizio Sanitario Regionale possa essere accompagnato dal ripristino delle medesime attività in regime di libera professione, ferma restando la necessità di garantire il corretto equilibrio nei livelli di erogazione previsti per le due modalità;

Ri, pertanto, di superare la sospensione prevista dalla d.g.r. n. XI/2906/2020 delle attività in regime di libera professione garantendo il rispetto rigoroso del corretto equilibrio nei livelli di erogazione tra attività istituzionale e attività in libera professione;

Dato atto che la definizione dei criteri contenuti nell’allegato 1 al presente provvedimento è stata illustrata e discussa con la componente clinico-ospedaliera del Comitato Tecnico Scientifico, nella riunione istruttoria del giorno 4 maggio 2020 e che la definizione dell’allegato 1 nel testo definitivo tiene conto dei contributi pervenuti;

Preso atto che, stante la necessità di garantire un adeguato livello di offerta di prestazioni in relazione al reale bisogno e previa acquisizione del parere di AREU, si rende necessario dare autorizzazione alla riapertura delle seguenti attività attinenti alle reti tempo dipendenti:

Considerato, in ragione dell’andamento epidemiologico, di confermare quanto contenuto nella nota della DG Welfare prot. n. G1.2020.0018094 del 23 aprile 2020;

Ritenuto di:

Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento la regolazione dei rapporti economici in considerazione di quanto disposto dal punto 12 della citata d.g.r. n. 2906/2020;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Welfare, sentiti l’Unità di crisi e il Comitato tecnico Scientifico, di procedere all’aggiornamento periodico dell’allegato 1 e di autorizzare ulteriori aperture e modifiche organizzative dell’attività nel rispetto dei principi e criteri igienico-organizzativi contenuti nel medesimo allegato, dandone tempestiva comunicazione alla Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (sanità)

  1. di approvare l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i criteri in base ai quali gli erogatori, pubblici e privati dovranno orientare l’erogazione delle proprie attività;
  2. di stabilire che le strutture di ricovero e cura dovranno mantenere attive le aree temporanee già costituite per far fronte all’emergenza epidemiologica onde poter disporre, nel caso di nuovi picchi di contagio, di aree già attrezzate a farvi fronte; (aree sanitarie)
  3. di stabilire che le strutture erogatrici, prima dell’avvio o dell’incremento delle attività precedentemente sospese o ridotte, predispongano un piano organizzativo sottoscritto dal Legale Rappresentate della struttura che dovrà essere presentato formalmente all’ATS territorialmente competente e i cui contenuti dovranno essere coerenti con quanto riportato nell’allegato 1 al presente provvedimento; (misure organizzative)
  4. di stabilire che le ATS dovranno indirizzare le proprie attività di vigilanza e controllo finalizzandole alla verifica in loco del rispetto delle modalità erogative che dovranno essere conformi al piano presentato da ciascuna struttura erogatrice;
  5. di stabilire la revoca della sospensione prevista dalla d.g.r. n. XI/2906/2020 delle attività in regime di libera professione garantendo il rispetto rigoroso del corretto equilibrio nei livelli di erogazione tra attività istituzionale e attività in libera professione;
  6. di confermare le disposizioni già adottate con DGR n. XI/2906/2020 per quanto compatibili con il presente provvedimento;
  7. di confermare la riapertura delle attività inerenti le reti tempo dipendenti come in premessa indicate;
  8. di confermare, in ragione dell’andamento epidemiologico, quanto contenuto nella nota della DG Welfare prot. n. G1.2020.0018094 del 23 aprile 2020;
  9. di rinviare ad un successivo provvedimento la regolazione dei rapporti economici in considerazione di quanto disposto dal punto 12 della citata d.g.r. n. 2906/2020;
  10. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare, sentiti l’Unità di crisi e il Comitato tecnico Scientifico, di procedere all’aggiornamento periodico dell’allegato 1 e di autorizzare ulteriori aperture e modifiche organizzative dell’attività nel rispetto dei principi e criteri igienico-organizzativi contenuti nel medesimo allegato, dandone tempestiva comunicazione alla Giunta regionale;
  11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Enrico Gasparini

[ci sono allegato in BURL 12 maggio 2020]

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