D.G.R. Lombardia 18 maggio 2020, n. XI/3147 - Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive

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Titolo completo "Disposizioni regionali temporanee per la semplificazione e il differimento dei termini di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali concernenti le attività produttive a fronte delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19"

 

Parole di interesse: procedimento amministrativo; proroga

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

Visti, altresì:

Richiamate:

Rammentato che, ai sensi delle leggi regionali sopra richiamate:

Richiamati, inoltre:

Rilevato che:

Ravvisata, alla luce delle difficoltà di cui sopra, l’opportunità di prevedere misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti o prorogare i termini in capo ai Gestori degli impianti produttivi collocati sul territorio regionale, nelle more di eventuali disposizioni nazionali;

Ricordato che i decreti sopra richiamati n.  3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 hanno già disposto misure per le aziende soggette ad AIA e ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, consistenti nello specifico:

Ritenuto opportuno, a fronte del protrarsi di una situazione di criticità sia da un punto di vista sanitario, che economico, confermare le suddette misure ed estenderne il contenuto ed il campo di applicazione agli impianti soggetti ad Autorizzazione unica Ambientale (AUA), ad autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del d.lgs 152/2006, fermo restando la necessità di darne opportuna informazione alle Autorità competenti e di controllo, prevedendo in particolare:

Ricordato inoltre che:

Rilevata l’opportunità, alla luce della situazione organizzativa ed operativa, di prorogare la scadenza sopra indicata del 1 luglio 2020 al fine di poter attivare i necessari percorsi di confronto e formazione con gli operatori;

Preso atto che la presente deliberazione riprende, confermandole e prorogandole, le disposizioni di cui ai decreti dirigenziali:

Preso atto, altresì, di quanto emerso dal confronto con ARPA Lombardia, con le Province e con le Associazioni di categoria, in merito alla necessità di promuovere ulteriori misure finalizzate a prorogare taluni adempimenti in materia ambientale, fermo restando, il mantenimento delle attività finalizzate a garantire il controllo e la sicurezza degli impianti, nonché un’efficace azione amministrativa;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle criticità determinate dall’emergenza COVID 19 sopra illustrate e richiamate le previsioni dei decreti 3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 che si intendono confermate, disporre in via temporanea:

Ritenuto inoltre opportuno prevedere, in via temporanea, per i Gestori di attività produttive soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ad autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del d.lgs. 152/2006, la possibilità:

Rilevata, infine, la necessità di differire di 180 giorni i termini individuati dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 concernenti in particolare:

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 – semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;

Vista la l.r. n.  20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Tutto ciò premesso;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (procedimento amministrativo)

  1. di disporre in via temporanea, sulla base delle criticità determinate dall’emergenza COVID 19 sopra illustrate e richiamate le previsioni di cui ai decreti 3430 del 17 marzo 2020 e n. 3795 del 26 marzo 2020 che si intendono confermate:
  1. di stabilire, in via temporanea, per i Gestori di attività produttive soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ad autorizzazioni in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e alle autorizzazioni settoriali rilasciate ai sensi della Parte Terza, Quarta e Quinta del d.lgs. 152/2006, la possibilità:
  2. di sospendere fino al 30 luglio 2020, previa informazione all’Autorità Competente e di Controllo, degli adempimenti relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni, con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne, fermo restando, da parte dei Gestori delle installazioni in esercizio, il mantenimento e, sulla base di quanto previsto nelle singole autorizzazioni, la registrazione delle ordinarie attività di controllo, gestione e manutenzione degli impianti necessarie al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza degli stessi anche in relazione al contenimento degli impatti ambientali, nonché – ove previsti – il mantenimento in funzione dei Sistemi di Analisi o Monitoraggio alle Emissioni (SAE o SME) o di altri sistemi di controllo in continuo;
  3. di differire, per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione alle Autorità competenti e di Controllo da parte del Gestore dell’installazione, i termini relativi a ulteriori adempimenti derivanti da prescrizioni contenute nell’autorizzazione in possesso, la cui ottemperanza è prevista nel periodo 23 febbraio- 30 luglio del corrente anno, che richiedono la realizzazione di interventi di adeguamento, l’esecuzione di piani di miglioramento, la trasmissione di ulteriori documentazioni/relazioni, l’installazione/ revamping di nuovi impianti, in particolare laddove per il relativo compimento sia necessario ricorrere a personale di società esterne; la suddetta comunicazione ha effetto di modifica non sostanziale, pertanto, salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità Competente, assume efficacia decorsi i tempi previsti dalle normative settoriali interessate; in casi particolari, potrà essere prevista una proroga ulteriore dei termini, previa valutazione da parte dell’Autorità competente; (proroga)
  4. di stabilire il differimento di 180 giorni dei termini individuati dalla d.g.r. 9 dicembre 2019 - n. XI/2606 concernenti in particolare: (proroga)
  1. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

 

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