D.G.R. Lombardia 26 maggio 2020, n. XI/3171 -Ulteriori determinazioni sulla misura credito adesso evolution di cui alla d. g. r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e sulla misura turnaround financing di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943

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Titolo completo "Modifica ed integrazione alla d.g.r. n. XI/2640 del 16 dicembre 2019 - «Bando per il finanziamento di progetti per adeguamento strutturale e tecnologico di sale destinate ad attivita’ di spettacolo e acquisto ed installazione di apparecchiature digitali per la proiezione – art. 42 c. 1 lett. c) l.r. 25/2016» – Anno 2020”

Parole di interesse: imprese

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali:

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l’altro, interventi per favorire l’accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

Visti:

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l’11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all’attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale stabilisce che Finlombarda S.p.A. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (DGR n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Dato atto che Finlombarda s.p.a. è stata individuata dalla Giunta Regionale nelle Deliberazioni istitutive quale gestore e responsabile del procedimento delle misure oggetto del presente provvedimento;

Visti:

Considerato che:

Valutata altresì l’opportunità di supportare nell’accesso al credito anche la categoria degli intermediari del commercio che al momento non sono inclusi nella misura Credito Adesso Evolution di cui all’allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm.ii;

Ritenuto pertanto opportuno:

Dato atto che nella misura credito adesso Evolution la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Ritenuto di confermare che nella misura credito adesso Evolution la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’Esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

Dato atto che nella misura Turnaroud Financing la concessione della garanzia regionale avvenga nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «De minimis»), 4 (calcolo dell’Esl), 5(cumulo) e 6 (controlli);

Visti:

Ritenuto necessario prevedere la possibilità anche per i contratti di finanziamento sottoscritti sulla misura Turnaround entro il periodo di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 di poter utilizzare tale regime in alternativa al De minimis di cui Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sempre ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, secondo quanto sarà previsto dalla Decisione della Commissione Europea;

Dato atto che:

Stabilito:

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (imprese)

  1. di integrare, per le motivazioni descritte in premessa, la platea dei beneficiari della misura «Turnaround Financing» di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943, e della misura ««Credito Adesso Evolution» di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicato:
  1. di allargare la misura Credito Adesso Evolution di cui all’Allegato B della richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e ss.mm. ii agli intermediari del commercio, Codice Ateco G.46.1e tutti i sottodigit;
  2. di confermare per la misura Credito Adesso Evolution:
  1. che la concessione del contributo in conto interessi a valere sulle risorse regionali, per entrambe le misure, avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell’esl), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
  2. di prevedere per la misura Turnaround la possibilità per i contratti di finanziamento sottoscritti sulla misura Turnaround entro il periodo di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020 di poter utilizzare tale regime in alternativa al De minimis di cui Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, sempre ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
  4. di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore e responsabile del procedimento delle misure «Credito Adesso» e «Credito Adesso Evolution» e «Turnaround Financing» gli atti conseguenti all’ampliamento della platea dei beneficiari di cui alla presente deliberazione;
  5. di demandare al Dirigente della UO Incentivi, Accesso al credito e sostegno all’innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla decisione sulla notifica unica statale;
  6. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda s.p.a., per l’adozione degli atti di competenza; 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

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