D.G.R. Lombardia 9 giugno 2020, n. XI/3214 - Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus». Determinazioni in merito alla sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica e alla rateizzazione dei debiti tributari

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Titolo completo "Emergenza epidemiologica da COVID-2019 «Coronavirus». Determinazioni in merito alla sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica e alla rateizzazione dei debiti tributari aventi scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 nonché per il periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per le zone rosse di cui al d. m. economia e finanze del 24 febbraio 2020"

Parole di interesse:  sospensione termini; tributi

 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d l 23 febbraio 2020, n 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019»: convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n 13; decreto-legge 2 marzo 2020, n 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il d p c m del 23 febbraio 2020 concernente «Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n 6, …» con il quale, fra l’altro, nel relativo allegato 1 sono stati indicati i Comuni della Regione Lombardia interessati da diffondersi del virus COVID-19;

Visto il d m dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, pubblicato in GU Serie Generale, n 48, del 26 febbraio 2020, con il quale sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti residenti o avente sede legale od operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1) al citato d p c m del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n  18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito in legge, con modificazioni, dall’art  1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n  27, con il quale, fra gli altri, agli articoli 67 e 68, è stata disposta la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020 nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione compresi gli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n  44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n  639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n  160;

Visto il decreto legge 8 aprile 2020, n  23, «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» con il quale sono state ampliate e razionalizzate, fra le altre, le misure per la sospensione dei versamenti aventi scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, già individuate con il richiamato d l  n  18/2020, fino al 30 giugno prossimo;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n 34, «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», con il quale, tra le altre misure, si è proceduto:

  1. con gli articoli 126 e 127 alla proroga della sospensione dei versamenti, già individuati con i richiamati d l n 18/2020 e n 23/2020, fino al 16 settembre del corrente anno;
  2.  con l’articolo 24 alla cancellazione dell’obbligo del versamento del saldo dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2019 e del primo acconto per l’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2020; Vista la l r 14 luglio 2003, n  10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali» con la quale sono disciplinate le modalità di accertamento, riscossione anche coattiva, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero dei tributi di competenza della Regione e dalla stessa direttamente gestiti;

Visto, in particolare, l’art  14 della richiamata l r  n  10/2003, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di rimettere in termini i contribuenti regionali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore e di sospendere e differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi regionali non gestiti in convenzione con l’Agenzia delle Entrate;

Richiamato il decreto della dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, 27 febbraio 2020, n  2521, con il quale in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020 Serie ordinaria n  48, sono stati disposti la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti degli obblighi tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del citato d p c m  23 febbraio 2020;

Richiamata la d g r 23 marzo 2020 n 2965 con la quale sono stati sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

Considerato che, al fine di salvaguardare il tessuto economico del territorio regionale, di favorire la ripresa delle attività, di arginare la crisi di liquidità dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie determinata dalla pandemia COVID-19, tuttora in corso, si ritiene opportuno disporre, ai sensi dell’art  14, comma 2, della l r  10/2003, la sospensione dei versamenti dovuti a titolo di tassa automobilistica la cui scadenza è compresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, nonché nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni lombardi di cui all’allegato 1 del d p c m  23 febbraio 2020, consentendo il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere comunque entro le ordinarie scadenze dei periodi tributari;

Richiamata la deliberazione consiliare n  XI/1022, del 21 aprile 2020, avente ad oggetto «Risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da covid-19, nell’ambito dei settori di intervento di regione Lombardia» RIS/34, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia impegna il Presidente e la Giunta regionale, tra l’altro, a sospendere i termini di pagamento per le tasse e imposte regionali, fra i quali la tassa automobilistica, scadenti nel periodo di chiusura dell’attività con possibilità di effettuare il pagamento al 31 ottobre 2020, senza sanzioni e interessi;

Ritenuto, opportuno, facendo sintesi dei presupposti di fatto e di diritto sopra richiamati, procedere con un’ulteriore sospensione dei termini di pagamento della sola tassa automobilistica che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, nonché nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni lombardi di cui all’allegato 1 del d p c m  23 febbraio 2020, assicurando ai contribuenti la possibilità di pagare l’importo dovuto entro la data del 31 ottobre 2020 senza sanzioni e interessi ai sensi dell’art  14, comma 2, della l r  10/2003, ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere comunque entro le ordinarie scadenze dei periodi tributari;

Valutato di non adottare tale ulteriore sospensione per il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, cosiddetta ecotassa, di cui agli articoli da 50 a 58 della l r 14 luglio 2003, n  10, in quanto il gestore dell’impianto di smaltimento opera una rivalsa obbligatoria nei confronti del conferitore che è obbligato al pagamento della quota di tributo, secondo modalità stabilite nel contratto con il gestore, nel momento in cui avviene il conferimento medesimo e, quindi, senza pregiudizio economico per il soggetto passivo d’imposta costituito dal gestore dell’impianto di smaltimento;

Verificata, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Per le motivazioni espresse in premessa:

DELIBERA (tributi)

per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate,

1 limitatamente alla tassa automobilistica, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, sono sospesi i termini dei versamenti, anche in domiciliazione bancaria, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, nonché nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni lombardi di cui all’allegato 1 del d p c m  23 febbraio 2020, ferma restando la facoltà dei singoli contribuenti di provvedere comunque entro le ordinarie scadenze dei periodi tributari; (sospensione termini)

2 che i versamenti sospesi ai sensi del punto 1, siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato;

3 di procedere, esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio delle Regione Lombardia alla sospensione della riscossione della rate in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 settembre 2020 nonché nel periodo decorrente dal 21 febbraio 2020 per i contribuenti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni lombardi di cui all’allegato 1 del d p c m  23 febbraio 2020, dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 31 ottobre 2020;

4 di disporre che quanto previsto al punto 3 si applica anche al concessionario Publiservizi srl per le rateizzazioni in essere esclusivamente per i contribuenti residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia;

5 di dare mandato al Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, per l’adozione degli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;

6 di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nella presente deliberazione attraverso la pagina Tributi del Portale istituzionale di Regione Lombardia, www tributi regione lombardia it, mediante pubblicazione sul BURL nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione

Il segretario: Enrico Gasparini

 

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